CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 34323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Albania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 204/23 del Tribunale di Torino del 03/04/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Torino ha respinto l'istanza di riesame proposta [OSCURATO:PERSONA], provvisoriamente accusato dei delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen., confermando quella del G.i.p. di Asti del 21 febbraio 2023 che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. La condotta provvisoriamente ascritta all'indagato concerne un'attività di cessione al dettaglio di cocaina protrattasi da ottobre 2021 ad aprile 2022 per circa sette mesi in favore di un considerevole numero di acquirenti e per una quantità complessivamente smerciata di sostanza drogante pari a circa 3 kg. che, pur avendo indotto il Tribunale ad escludere la ricorrenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, st. d.P.R. (trattandosi di più fatti e non già di un unico episodio di cessione), ha permesso al Collegio di escludere per converso l'ipotesi del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5), ribadendo la necessità dell'applicazione della misura cautelare di massimo rigore. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, con un unico articolato motivo di doglianza, deduce violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in relazione alla ribadita attualità di esigenze cautelari e in particolare del pericolo di recidiva nei reati. Sostiene in particolare il ricorrente che, sebbene fosse stato evidenziato che l'attività di cessione di sostanze stupefacenti era ormai cessata nell'aprile del 2022, allorquando egli dava inizio ad un'attività artigianale previo conseguimento del permesso di soggiorno, il Tribunale non aveva ritenuto fondata l'allegazione per una serie di ragioni (valore meramente orientativo della contestazione provvisoria al 22 aprile 2002; funzione di mera copertura dei traffici illeciti svolta dall'attività artigianale; assenza di redditi da parte della famiglia; rinvenimento di materiale da confezionamento in sede di esecuzione della misura cautelare) che si rivelano del tutto illogiche ed in contraddizione con gli atti processuali. Confutate le argomentazioni svolte nell'ordinanza, il ricorrente deduce, infine, l'inutilizzabilità del verbale di sequestro del materiale di confezionamento per sostanza stupefacente in quanto l'atto eseguito dopo il termine di scadenza delle indagini preliminari (art. 407, comma 3, cod. proc. pen.) riferito al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Esso verte, infatti, esclusivamente su questioni di merito cautelare, sostenendo l'inconsistenza degli elementi sulla base dei quali il Tribunale ha ribadito un pericolo di reiterazione nei reati, nonostante la dedotta cessazione dell'attività di spaccio al momento dell'esecuzione della misura cautelare (23 aprile 2022). Si tratta in effetti di elementi che il Tribunale ha valorizzato solo a carico dell'indagato, stilando una prognosi di recidiva per certi versi congetturale (ad es. sostenendo che l'avvio dell'attività artigianale possa essere stata determinata dalla esclusiva necessità di mascherare la fonte di guadagni illecita derivante dal traffico di cocaina) e che giustifica la valutazione di ammissibilità del ricorso, ma non per questo illogica o manifestamente contraddittoria. Improponibile è, invece, la questione della dedotta inutilizzabilità del verbale di sequestro del materiale di confezionamento della sostanza drogante che, a parte il dirimente rilievo dell'assoluta non decisività di tale dato indiziario, riposa su allegazioni non verificabili in questa sede processuale di legittimità. 4. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.