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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38784/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso-zie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 15962/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 140/2021 con cui il Tribunale di Civitavecchia ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art.444 cod. proc. pen. per plurimi reati di cui all'art.73, co.1, d.P.R 309/90, è inammissibile, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errore nella qualificazione giuridica del fatto (omesso inquadramento ai sensi del quinto comma dell'art.73, d.P.R. 309/90) non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo allorchè l'erronea qualificazione giuridica del fatto risulti palese ed incontrovertibile, diversamente dal caso di specie, tenuto conto dei quantitativi non minimali della sostanza stupefacente detenuta, trattandosi di valutazioni adottate in conformità all'accordo tra le parti.

2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] : :re estensore r [OSCURATO:PERSONA] ,, • oroso Anglo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso-zie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 15962/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 140/2021 con cui il Tribunale di Civitavecchia ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art.444 cod. proc. pen. per plurimi reati di cui all'art.73, co.1, d.P.R 309/90, è inammissibile, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errore nella qualificazione giuridica del fatto (omesso inquadramento ai sensi del quinto comma dell'art.73, d.P.R. 309/90) non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo allorchè l'erronea qualificazione giuridica del fatto risulti palese ed incontrovertibile, diversamente dal caso di specie, tenuto conto dei quantitativi non minimali della sostanza stupefacente detenuta, trattandosi di valutazioni adottate in conformità all'accordo tra le parti. 2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] : :re estensore r [OSCURATO:PERSONA] ,, • oroso Anglo