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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 1985

Cassazione n. 41641/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/04/1985 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAci-aterererfee-a-1443 parti-i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante qualificato il fatto contestato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e per la disposta confisca della somma di denaro in sequestro - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 15.000 di multa).

Ciò premesso, con riferimento alla dedotta mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TU Stup., si è già evidenziato che «è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01 che ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Ugualmente inammissibile è il motivo relativo alla disposta confisca del denaro, atteso che dalla sentenza impugnata non risulta che tale doglianza fosse stata espressamente formulata nell'atto di gravame e che, comunque, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla dosimetria della pena - contenuta nel concordato in appello - ha determinato la irrevocabilità della relativa statuizione. -4--- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/04/1985 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAci-aterererfee-a-1443 parti-i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante qualificato il fatto contestato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e per la disposta confisca della somma di denaro in sequestro - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 15.000 di multa). Ciò premesso, con riferimento alla dedotta mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TU Stup., si è già evidenziato che «è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01 che ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Ugualmente inammissibile è il motivo relativo alla disposta confisca del denaro, atteso che dalla sentenza impugnata non risulta che tale doglianza fosse stata espressamente formulata nell'atto di gravame e che, comunque, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla dosimetria della pena - contenuta nel concordato in appello - ha determinato la irrevocabilità della relativa statuizione. -4--- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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