CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37673/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la carenza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, in particolare con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo, è patentemente generico poiché si affida a enunciati del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); considerato che il secondo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ragione della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale, è manifestamente infondato e del tutto generico in quanto la Corte di merito, in maniera congrua e conforme a legge, nell'esercizio del proprio potere discrezionale ha escluso i presupposti per concedere le attenuanti generiche alla luce della lunga teoria di precedenti riportati dall'imputato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01) e — correttamente — li ha ritenuti ostativi pure alla concessione della sospensione condizionale (cfr. certificato penale in atti); e la difesa omette di argomentare compiutamente al riguardo, ossia di muovere una compiuta critica alla sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700/2013, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d