Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 12 ottobre 2023
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:773
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0445_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa C‑445/22 P) (
1
)
«Impugnazione – Misure di sostegno adottate dalle autorità elleniche in favore della ricorrente nell’ambito di un programma di privatizzazione dell’impresa – Conferimento di capitale e garanzie statali – Decisione della Commissione che dichiara che tali misure costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno»
1.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Onere della prova a carico della Commissione – Obbligo dello Stato membro di fornire, su richiesta della Commissione, tutti gli elementi pertinenti ai fini dell’esame del criterio dell’investitore privato – Violazione di detto obbligo – Conseguenze – Obbligo per la Commissione di fondare la propria decisione con cui dichiara l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno e ne ordina la restituzione su elementi aventi una certa attendibilità e coerenza
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 28‑34, 98)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Presa in considerazione degli elementi disponibili e degli sviluppi prevedibili al momento dell’adozione della decisione relativa alla misura di cui trattasi – Presa in considerazione di elementi successivi all’adozione della misura di cui trattasi – Esclusione
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 35, 90)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Orientamenti adottati nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione – Natura giuridica – Regole di condotta indicative comportanti un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Comunicazione relativa agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie – Effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri – Insussistenza
[Art. 4, § 3, TUE; artt. 107, § 3, b), e 108, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 155/02, punto 3.2]
(v. punti 36‑39, 78)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, 1
o
comma)
(v. punti 56, 100)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] kai Metallourgiki AE è condannata alle spese.
(
1
)
GU C 340 del 5.9.2022
.