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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 12 ottobre 2023

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:773
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0445_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑445/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure di sostegno adottate dalle autorità elleniche in favore della ricorrente nell’ambito di un programma di privatizzazione dell’impresa – Conferimento di capitale e garanzie statali – Decisione della Commissione che dichiara che tali misure costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno»

1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Onere della prova a carico della Commissione – Obbligo dello Stato membro di fornire, su richiesta della Commissione, tutti gli elementi pertinenti ai fini dell’esame del criterio dell’investitore privato – Violazione di detto obbligo – Conseguenze – Obbligo per la Commissione di fondare la propria decisione con cui dichiara l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno e ne ordina la restituzione su elementi aventi una certa attendibilità e coerenza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 28‑34, 98)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Presa in considerazione degli elementi disponibili e degli sviluppi prevedibili al momento dell’adozione della decisione relativa alla misura di cui trattasi – Presa in considerazione di elementi successivi all’adozione della misura di cui trattasi – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 35, 90)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Orientamenti adottati nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione – Natura giuridica – Regole di condotta indicative comportanti un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Comunicazione relativa agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie – Effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri – Insussistenza [Art. 4, § 3, TUE; artt. 107, § 3, b), e 108, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 155/02, punto 3.2] (v. punti 36‑39, 78)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, 1 o comma) (v. punti 56, 100) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] kai Metallourgiki AE è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 340 del 5.9.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0445_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C‑445/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure di sostegno adottate dalle autorità elleniche in favore della ricorrente nell’ambito di un programma di privatizzazione dell’impresa – Conferimento di capitale e garanzie statali – Decisione della Commissione che dichiara che tali misure costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno» 1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Onere della prova a carico della Commissione – Obbligo dello Stato membro di fornire, su richiesta della Commissione, tutti gli elementi pertinenti ai fini dell’esame del criterio dell’investitore privato – Violazione di detto obbligo – Conseguenze – Obbligo per la Commissione di fondare la propria decisione con cui dichiara l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno e ne ordina la restituzione su elementi aventi una certa attendibilità e coerenza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 28‑34, 98) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Presa in considerazione degli elementi disponibili e degli sviluppi prevedibili al momento dell’adozione della decisione relativa alla misura di cui trattasi – Presa in considerazione di elementi successivi all’adozione della misura di cui trattasi – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 35, 90) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Orientamenti adottati nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione – Natura giuridica – Regole di condotta indicative comportanti un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Comunicazione relativa agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie – Effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri – Insussistenza [Art. 4, § 3, TUE; artt. 107, § 3, b), e 108, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 155/02, punto 3.2] (v. punti 36‑39, 78) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, 1 o comma) (v. punti 56, 100) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] kai Metallourgiki AE è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 340 del 5.9.2022 .
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