Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19606/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

oUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 5 dicembre 2025 il Tribunale di Avellino, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha disposto la sostituzione della pena detentiva di quattro mesi di arresto e2.000 euro di ammenda, ripristinata per effetto della revoca (ex art. 187, comma 8-bis,Codice della strada) della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con quella pecuniariacorrispondente.La quantificazione della pena sostituita è avvenuta, ai sensi degli artt. 133-ter, 135 cod.pen. e della legge 103 del 2017, come successivamente modificata, nella misura di 75 europer ogni giorno di pena detentiva, ulteriormente ridotta per le condizioni economiche delcondannato che è stato ammesso al pagamento rateale.La pena pecuniaria finale è stata determinata nella misura di 8.000 euro dacorrispondere in 40 rate mensili.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo delproprio difensore articolando due motivi di ricorso.2.1.

Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penaleper essere stato adottato un criterio di ragguaglio non applicabile ratione temporis.Nel caso di specie, deve, infatti, trovare applicazione l’art. 56-quater legge 24novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che individua iltasso di conversione nella misura variabile tra 5 e 2.500 euro corrispondente alla quota direddito giornaliero impiegabile per il pagamento della pena pecuniaria, in relazione allecondizioni particolari dell’imputato.2.2.

Con il secondo motivo ha lamentato il vizio di motivazione per essere stataquantificata una pena palesemente sproporzionata.A fronte di un reddito annuale pari a 6.500 euro, come risultate dal modello ISEEritualmente prodotto, è stata quantificata la pena pecuniaria nella misura di 8.000 euro senzamotivazione alcuna.Anche l’importo della conversione per ogni giorno di pena detentiva è stato determinatonella misura di 75 euro senza alcuna motivazione, pur a fronte della forbice edittale sopradescritta.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.2.

La disciplina applicabile alla fattispecie è quella di cui all’art. 56-quater legge n. 689del 1981, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022 secondo cui perdeterminare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva, il giudiceindividua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per igiorni di pena detentiva.La disposizione, inoltre, prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore a 5euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essereimpiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessivecondizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.E’ estesa la previsione che la pena pecuniaria possa essere rateizzata ai sensi dell'art.133-ter cod. pen.Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha operato il ragguaglio richiamandol’importo di 75 euro che, pur collocandosi nella forbice di cui alla norma applicabile, risultasfornito di alcuna motivazione.In sostanza, la disposizione che disciplina la materia è stata elusa ed è stata fattasostanziale applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 1febbraio 2022, n. 28 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, legge n. 689 del1981, il quale disciplinava tra l'altro la conversione, stabilendo, al comma 2, il valoregiornaliero della pena pecuniaria in misura non inferiore a quella fissata dall'art. 135 cod.pen. (250 euro, per effetto delle modifiche di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94).La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della previsione di un tasso diconversione così elevato, il quale aveva determinato nella prassi la «drastica compressionedel ricorso alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria» e aveva al contempotrasformato la sostituzione della pena pecuniaria in «privilegio per i soli condannati abbienti,in contrasto con l'art. 3 Cost.».Ha quindi individuato il tasso di conversione in quello di 75 euro stabilito dall'art. 459,comma 1-bis, cod. proc. pen. per il decreto penale di condanna, al fine di evitare che lasemplice dichiarazione di incostituzionalità di tale previsione potesse pregiudicarel'applicabilità della pena pecuniaria, definita un «prezioso strumento destinato ad evitare achi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentivetroppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma giàsufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo,che il solo ingresso in carcere solitamente produce».

Come segnalato dalla stessa Corte costituzionale l’art. 1, comma 17, lett.

I), legge n.134 del 2021 ha delegato il Governo a prevedere che il valore giornaliero venissedeterminato in misura indipendente dalla somma indicata dall'art. 135 cod. pen., in modo daevitare l’eccessiva onerosità in rapporto alle condizioni economiche del condannato e delsuo nucleo familiare, e consentire al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva allecondizioni economiche e di vita del condannato.Come segnalato nella ricostruzione operata da Sez. 5, n. 23156 del 20/06/2025,Rodoligo, n.m. (della quale si condividono, in questa sede, i principali passaggi dellamotivazione), la delega è stata attuata con l'introduzione dell’art. 56-quater nella legge n.689 del 1981.La norma ha individuato in modo autonomo i parametri di riferimento per ladeterminazione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, prevedendo unaforbice tra un minimo di 5 euro e un massimo di 2.500 euro entro i quali il giudice è chiamatoa commisurare la pena in ragione delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e divita dell'imputato e del suo nucleo familiare.Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto applicare la disposizione in esameindividuando, all’interno della cornice descritta l’entità della pena pecuniaria, corrispondentealla quota di reddito giornaliero dell'imputato, da individuare sulla base ai parametri indicatidal citato art. 56-quater, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vitadell'imputato e del suo nucleo familiare, sulle quali avrebbe dovuto specificamente motivare,come già affermato anche da Sez.6, n. 14873 del 12/03/2024, Rv. 286235-01.3.

Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio,per nuovo giudizio, al Tribunale di Avellino che si atterrà ai principi sopra specificati in puntodi individuazione del criterio in base al quale operare il ragguaglio e motivazione sulladeterminazione della pena pecuniaria.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025 il Tribunale di Avellino, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha disposto la sostituzione della pena detentiva di quattro mesi di arresto e2.000 euro di ammenda, ripristinata per effetto della revoca (ex art. 187, comma 8-bis,Codice della strada) della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con quella pecuniariacorrispondente.La quantificazione della pena sostituita è avvenuta, ai sensi degli artt. 133-ter, 135 cod.pen. e della legge 103 del 2017, come successivamente modificata, nella misura di 75 europer ogni giorno di pena detentiva, ulteriormente ridotta per le condizioni economiche delcondannato che è stato ammesso al pagamento rateale.La pena pecuniaria finale è stata determinata nella misura di 8.000 euro dacorrispondere in 40 rate mensili.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo delproprio difensore articolando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penaleper essere stato adottato un criterio di ragguaglio non applicabile ratione temporis.Nel caso di specie, deve, infatti, trovare applicazione l’art. 56-quater legge 24novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che individua iltasso di conversione nella misura variabile tra 5 e 2.500 euro corrispondente alla quota direddito giornaliero impiegabile per il pagamento della pena pecuniaria, in relazione allecondizioni particolari dell’imputato.2.2. Con il secondo motivo ha lamentato il vizio di motivazione per essere stataquantificata una pena palesemente sproporzionata.A fronte di un reddito annuale pari a 6.500 euro, come risultate dal modello ISEEritualmente prodotto, è stata quantificata la pena pecuniaria nella misura di 8.000 euro senzamotivazione alcuna.Anche l’importo della conversione per ogni giorno di pena detentiva è stato determinatonella misura di 75 euro senza alcuna motivazione, pur a fronte della forbice edittale sopradescritta.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. La disciplina applicabile alla fattispecie è quella di cui all’art. 56-quater legge n. 689del 1981, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022 secondo cui perdeterminare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva, il giudiceindividua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per igiorni di pena detentiva.La disposizione, inoltre, prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore a 5euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essereimpiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessivecondizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.E’ estesa la previsione che la pena pecuniaria possa essere rateizzata ai sensi dell'art.133-ter cod. pen.Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha operato il ragguaglio richiamandol’importo di 75 euro che, pur collocandosi nella forbice di cui alla norma applicabile, risultasfornito di alcuna motivazione.In sostanza, la disposizione che disciplina la materia è stata elusa ed è stata fattasostanziale applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 1febbraio 2022, n. 28 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, legge n. 689 del1981, il quale disciplinava tra l'altro la conversione, stabilendo, al comma 2, il valoregiornaliero della pena pecuniaria in misura non inferiore a quella fissata dall'art. 135 cod.pen. (250 euro, per effetto delle modifiche di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94).La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della previsione di un tasso diconversione così elevato, il quale aveva determinato nella prassi la «drastica compressionedel ricorso alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria» e aveva al contempotrasformato la sostituzione della pena pecuniaria in «privilegio per i soli condannati abbienti,in contrasto con l'art. 3 Cost.».Ha quindi individuato il tasso di conversione in quello di 75 euro stabilito dall'art. 459,comma 1-bis, cod. proc. pen. per il decreto penale di condanna, al fine di evitare che lasemplice dichiarazione di incostituzionalità di tale previsione potesse pregiudicarel'applicabilità della pena pecuniaria, definita un «prezioso strumento destinato ad evitare achi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentivetroppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma giàsufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo,che il solo ingresso in carcere solitamente produce». Come segnalato dalla stessa Corte costituzionale l’art. 1, comma 17, lett. I), legge n.134 del 2021 ha delegato il Governo a prevedere che il valore giornaliero venissedeterminato in misura indipendente dalla somma indicata dall'art. 135 cod. pen., in modo daevitare l’eccessiva onerosità in rapporto alle condizioni economiche del condannato e delsuo nucleo familiare, e consentire al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva allecondizioni economiche e di vita del condannato.Come segnalato nella ricostruzione operata da Sez. 5, n. 23156 del 20/06/2025,Rodoligo, n.m. (della quale si condividono, in questa sede, i principali passaggi dellamotivazione), la delega è stata attuata con l'introduzione dell’art. 56-quater nella legge n.689 del 1981.La norma ha individuato in modo autonomo i parametri di riferimento per ladeterminazione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, prevedendo unaforbice tra un minimo di 5 euro e un massimo di 2.500 euro entro i quali il giudice è chiamatoa commisurare la pena in ragione delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e divita dell'imputato e del suo nucleo familiare.Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto applicare la disposizione in esameindividuando, all’interno della cornice descritta l’entità della pena pecuniaria, corrispondentealla quota di reddito giornaliero dell'imputato, da individuare sulla base ai parametri indicatidal citato art. 56-quater, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vitadell'imputato e del suo nucleo familiare, sulle quali avrebbe dovuto specificamente motivare,come già affermato anche da Sez.6, n. 14873 del 12/03/2024, Rv. 286235-01.3. Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio,per nuovo giudizio, al Tribunale di Avellino che si atterrà ai principi sopra specificati in puntodi individuazione del criterio in base al quale operare il ragguaglio e motivazione sulladeterminazione della pena pecuniaria. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19606/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris