Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2020

Cassazione n. 27753/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3561-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SAVINA BOMB01; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 24554/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. _\1.[OSCURATO:PERSONA].

R.G. 3561/2021 [OSCURATO:PERSONA] + altri c/ Agenzia delle entrate Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difensori di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la correzione di errore materiale contenuto nell'ord. di questa Corte n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020 che ha accolto il ricorso con decisione nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente, liquidando C. 3.000,00 di spese oltre spese generali al 15% e accessori di lege, senza distrarli a favore dei difensori, come richiesto nella memoria difensiva del 30 giugno 2020.

Considerato che: il ricorso è ammissibile, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli arti. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare alla mancata distrazione delle spese, così come richiesto fdai difensori nella memoria.

Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito "con distrazione a favore dei difensori antistatari".

Non vi è luogo a provvedere sulle spese de; presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito: "con distrazione a favore dei difensori antistatarí".

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, [OSCURATO:PERSONA] ,ccH

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3561-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SAVINA BOMB01; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 24554/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. _\1.[OSCURATO:PERSONA]. R.G. 3561/2021 [OSCURATO:PERSONA] + altri c/ Agenzia delle entrate Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difensori di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la correzione di errore materiale contenuto nell'ord. di questa Corte n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020 che ha accolto il ricorso con decisione nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente, liquidando C. 3.000,00 di spese oltre spese generali al 15% e accessori di lege, senza distrarli a favore dei difensori, come richiesto nella memoria difensiva del 30 giugno 2020. Considerato che: il ricorso è ammissibile, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli arti. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare alla mancata distrazione delle spese, così come richiesto fdai difensori nella memoria. Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito "con distrazione a favore dei difensori antistatari". Non vi è luogo a provvedere sulle spese de; presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. Dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. n. 24554/2020 dep. 4 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito: "con distrazione a favore dei difensori antistatarí". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso in Roma, [OSCURATO:PERSONA] ,ccH