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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 febbraio 2025

Cassazione n. 29564/2025

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onvalida di trattenimento dello straniero. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Consigl ier e Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC R.G.N. 3099/2025 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3099/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t.;rappres.; -intimati- avverso il decreto di convalida del trattenimento presso il centro di permanenza, emesso dal giudice di Pace di Milano , pubbl icato il 3.02.2025; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 25/09/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Verona; in pari data lo stranieroveniva trattenuto presso il CPR di Milano-Corelli, per ordine del Questore di Milano che chiedeva la convalida del provvedimentoal giudice di Pace di Milano, il quale convalidava , con provvedimento emessoall’udienza del 03/02/25 Lo stranieroricorre in cassazione avverso il decreto del giudice di Pace con unico motivo .

Non si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. deducendo nullità della motivazione del decreto impugnato per assenza della stessa, in quantocomposto da un modulo prestampato ove non sono state apposte neppure le crocett e relative alle opzioni predefinite.

Il motivo èfondato, in quanto il decreto impugnato è stato redatto su modulo prestampato con voci multiple di motivazione, con relative caselle non segnate, senza alcuna forma di esplicitazione delle ragioni della decisione.

Al riguardo, questa Corte ha affermato che i l trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio ( Cass., n. 6064/2019; n. 18748/2015: n ella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5 d. lgs n. 286 del 1998).

Pertanto, la motivazione è da ritenere del tutto insussistente.

Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassatosenza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti,ex art. 382 c.p.c.

Infine, rilevato che non risulta ammissione al gratuito patrocinio, le spese del giudizio di legittimità (non vi è patrocinio difensivo nel giudizio di merito) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.

Condanna le parti intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onvalida di trattenimento dello straniero. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Consigl ier e Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC R.G.N. 3099/2025 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3099/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t.;rappres.; -intimati- avverso il decreto di convalida del trattenimento presso il centro di permanenza, emesso dal giudice di Pace di Milano , pubbl icato il 3.02.2025; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 25/09/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Verona; in pari data lo stranieroveniva trattenuto presso il CPR di Milano-Corelli, per ordine del Questore di Milano che chiedeva la convalida del provvedimentoal giudice di Pace di Milano, il quale convalidava , con provvedimento emessoall’udienza del 03/02/25 Lo stranieroricorre in cassazione avverso il decreto del giudice di Pace con unico motivo . Non si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. deducendo nullità della motivazione del decreto impugnato per assenza della stessa, in quantocomposto da un modulo prestampato ove non sono state apposte neppure le crocett e relative alle opzioni predefinite. Il motivo èfondato, in quanto il decreto impugnato è stato redatto su modulo prestampato con voci multiple di motivazione, con relative caselle non segnate, senza alcuna forma di esplicitazione delle ragioni della decisione. Al riguardo, questa Corte ha affermato che i l trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio ( Cass., n. 6064/2019; n. 18748/2015: n ella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5 d. lgs n. 286 del 1998). Pertanto, la motivazione è da ritenere del tutto insussistente. Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassatosenza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti,ex art. 382 c.p.c. Infine, rilevato che non risulta ammissione al gratuito patrocinio, le spese del giudizio di legittimità (non vi è patrocinio difensivo nel giudizio di merito) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, annullando il provvedimento impugnato. Condanna le parti intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell
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