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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16633/2026

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pello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la decisione impugnata la Corte di appello di Roma ha accolto ilgravame proposto dalla parte civile costituita contro la pronuncia di assoluzionedel ricorrente per il delitto di minaccia grave nei suoi confronti.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, contro la predetta sentenza, ricorso per cassazioneaffidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo, con il qualededuce vizio di motivazione rispetto all’integrazione degli elementi costitutivi delreato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., nonché ai principi generali inmateria di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.Il ricorrente censura la pronuncia della Corte di eppello per aver omesso divagliare una serie di elementi, che avrebbero dovuto condurre la stessa aconfermare la decisione del Tribunale.In particolare, lamenta che non sarebbe stato considerato che: gli unici duetesti c.d. indifferenti, ossia il brigadiere Pelosi e il Sangiovanni, aveva confermatoche vi era un clima di reciproca tensione tra i due gruppi familiari; la frasepronunciata sulle conseguenze che la persona offesa, che viveva da tempo aCivitavecchia, avrebbe subito qualora fosse tornata nella città di Gela, non avevaeffettiva valenza intimidatoria; in ogni caso, anche a voler ritenere integrata lacondotta, non era stato causato alcun danno risarcibile alla parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.2.

Sotto un primo aspetto, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, come avvenuto nelgiudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere considerato il clima di reciprocaconflittualità nel quale erano state pronunciate le frasi minacciose e che esse nonavevano avuto alcuna concreta valenza intimidatoria nei confronti della vittima.In realtà le indicate circostanze, come ha correttamente ritenuto la decisionecensurata riformando di conseguenza la decisione di primo grado, sono irrilevantiper la configurabilità del delitto di cui all’art. 612 cod. pen.Come è noto, infatti, per l’integrazione del predetto reato, che è di pericolo,la minaccia deve essere valutata con un criterio medio e in relazione alleconcrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo sisia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condottadell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale dellavittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influiscesulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanzache ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (ex plurimis, Sez.2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 – 02; Sez. 5, n. 644 del06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951).Pertanto, rispetto alle frasi pronunciate dal ricorrente, non contestate,neppure nel loro contenuto, intrinsecamente grave (“sei fortunato a vivere aCivitavecchia perché la prima volta che torni a Gela non fai più ritorno a casa”;“pezzo di merda è inutile che cerchi i soldi tanto non te li do…qualche giorno tiammazzo…assessore mafioso…te la faccio pagare…mi puoi anche andare adenunciare”), non assume alcuna rilevanza né il clima di reciproca conflittualitàtra le parti, né l’effettiva intimidazione che esse hanno determinato nella vittima.3.Quanto alla sussistenza del danno, da accertare secondo i canoni civilisticidella responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e ss. cod. civ., comesi è detto ed è stato congruamente rilevato dalla decisione censurata, laminaccia proferita dal [OSCURATO:PERSONA] era seria, anche per il riferimento a possibilicondotte ritorsive al momento del ritorno della persona offesa nella comune terradi origine, e di qui idonea a cagionare nel destinatario preoccupazione eturbamento, sebbene di carattere transitorio.E’ stato così rispettato il principio per il quale una minaccia può cagionare undanno non patrimoniale risarcibile se è idonea a provocare uno stato di paura,sofferenza o turbamento in una persona dotata di normale cultura e forzad'animo (tra le altre, Cass. civ., Sez.

VI-3, n. 18327 del 25/07/2017, Rv. 645157- 01).Né è incorsa in alcun vizio la pronuncia impugnata per aver liquidato ildanno in via equitativa, atteso che tale potere, conferito al giudice dagli artt.1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cuiall'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad ungiudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva odintegrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamentodella prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione dellaprova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilitàdi provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosisufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.

In tali casi, non è, invero,consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi talepronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato intermini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e diconseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (ex ceteris, Cass. civ.,Sez. 3, n. 13515 del 29/04/2022, Rv. 664639-01; Cass. civ., Sez. 3, n. 20990del 12/10/2011, Rv. 620130 – 01).

D’altra parte, il principio di equità integrativache governa la liquidazione del danno non patrimoniale costituisce un principiogenerale di giustizia e consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, diadattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine dipervenire a una decisione conforme a giustizia, con la duplice funzione da un latodella realizzazione della giustizia del caso concreto, dall'altro della garanzia diparità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi(Cass. civ., Sez. 3, n. 8630 del 07/04/2026).3.

Va segnalato, infine, benché il ricorrente non lo deduca, che il Collegionon ha esercitato il potere di rilevare, di ufficio, la mancata rinnovazione dellaprova dichiarativa in caso di overturning in malam partem (Sez.

U, n. 22065 del28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 – 02), giacché il ribaltamento in appello èavvenuto non già per una diversa valutazione delle rivelazioni dei testimoni, maper le divergenti conclusioni della Corte di appello, rispetto al giudice di primecure, in ordine alla rilevanza scagionante del clima di tensione reciprocaesistente tra imputato e parte civile.4.In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la decisione impugnata la Corte di appello di Roma ha accolto ilgravame proposto dalla parte civile costituita contro la pronuncia di assoluzionedel ricorrente per il delitto di minaccia grave nei suoi confronti.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, contro la predetta sentenza, ricorso per cassazioneaffidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo, con il qualededuce vizio di motivazione rispetto all’integrazione degli elementi costitutivi delreato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., nonché ai principi generali inmateria di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.Il ricorrente censura la pronuncia della Corte di eppello per aver omesso divagliare una serie di elementi, che avrebbero dovuto condurre la stessa aconfermare la decisione del Tribunale.In particolare, lamenta che non sarebbe stato considerato che: gli unici duetesti c.d. indifferenti, ossia il brigadiere Pelosi e il Sangiovanni, aveva confermatoche vi era un clima di reciproca tensione tra i due gruppi familiari; la frasepronunciata sulle conseguenze che la persona offesa, che viveva da tempo aCivitavecchia, avrebbe subito qualora fosse tornata nella città di Gela, non avevaeffettiva valenza intimidatoria; in ogni caso, anche a voler ritenere integrata lacondotta, non era stato causato alcun danno risarcibile alla parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.2. Sotto un primo aspetto, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, come avvenuto nelgiudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere considerato il clima di reciprocaconflittualità nel quale erano state pronunciate le frasi minacciose e che esse nonavevano avuto alcuna concreta valenza intimidatoria nei confronti della vittima.In realtà le indicate circostanze, come ha correttamente ritenuto la decisionecensurata riformando di conseguenza la decisione di primo grado, sono irrilevantiper la configurabilità del delitto di cui all’art. 612 cod. pen.Come è noto, infatti, per l’integrazione del predetto reato, che è di pericolo,la minaccia deve essere valutata con un criterio medio e in relazione alleconcrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo sisia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condottadell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale dellavittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influiscesulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanzache ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (ex plurimis, Sez.2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 – 02; Sez. 5, n. 644 del06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951).Pertanto, rispetto alle frasi pronunciate dal ricorrente, non contestate,neppure nel loro contenuto, intrinsecamente grave (“sei fortunato a vivere aCivitavecchia perché la prima volta che torni a Gela non fai più ritorno a casa”;“pezzo di merda è inutile che cerchi i soldi tanto non te li do…qualche giorno tiammazzo…assessore mafioso…te la faccio pagare…mi puoi anche andare adenunciare”), non assume alcuna rilevanza né il clima di reciproca conflittualitàtra le parti, né l’effettiva intimidazione che esse hanno determinato nella vittima.3.Quanto alla sussistenza del danno, da accertare secondo i canoni civilisticidella responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e ss. cod. civ., comesi è detto ed è stato congruamente rilevato dalla decisione censurata, laminaccia proferita dal [OSCURATO:PERSONA] era seria, anche per il riferimento a possibilicondotte ritorsive al momento del ritorno della persona offesa nella comune terradi origine, e di qui idonea a cagionare nel destinatario preoccupazione eturbamento, sebbene di carattere transitorio.E’ stato così rispettato il principio per il quale una minaccia può cagionare undanno non patrimoniale risarcibile se è idonea a provocare uno stato di paura,sofferenza o turbamento in una persona dotata di normale cultura e forzad'animo (tra le altre, Cass. civ., Sez. VI-3, n. 18327 del 25/07/2017, Rv. 645157- 01).Né è incorsa in alcun vizio la pronuncia impugnata per aver liquidato ildanno in via equitativa, atteso che tale potere, conferito al giudice dagli artt.1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cuiall'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad ungiudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva odintegrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamentodella prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione dellaprova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilitàdi provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosisufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero,consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi talepronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato intermini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e diconseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (ex ceteris, Cass. civ.,Sez. 3, n. 13515 del 29/04/2022, Rv. 664639-01; Cass. civ., Sez. 3, n. 20990del 12/10/2011, Rv. 620130 – 01). D’altra parte, il principio di equità integrativache governa la liquidazione del danno non patrimoniale costituisce un principiogenerale di giustizia e consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, diadattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine dipervenire a una decisione conforme a giustizia, con la duplice funzione da un latodella realizzazione della giustizia del caso concreto, dall'altro della garanzia diparità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi(Cass. civ., Sez. 3, n. 8630 del 07/04/2026).3. Va segnalato, infine, benché il ricorrente non lo deduca, che il Collegionon ha esercitato il potere di rilevare, di ufficio, la mancata rinnovazione dellaprova dichiarativa in caso di overturning in malam partem (Sez. U, n. 22065 del28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 – 02), giacché il ribaltamento in appello èavvenuto non già per una diversa valutazione delle rivelazioni dei testimoni, maper le divergenti conclusioni della Corte di appello, rispetto al giudice di primecure, in ordine alla rilevanza scagionante del clima di tensione reciprocaesistente tra imputato e parte civile.4.In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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