CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 48676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
k,b' (251. — SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Mantova (giudizio abbreviato) con sentenza del 14 febbraio 2020 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione a titolo di aumento per la continuazione (con altri reati già giudicati) relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 8 d. Igs. 74 del 2000 (anno di imposta 2013) 2. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Brescia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale. Il giudice ha omesso l'applicazione della confisca. Ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 322 ter del cod. pen., la confisca per il delitto di cui all'art. 8 del d. Igs. 74 del 2000 andava disposta, sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o per equivalente. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Mantova, limitatamente all'omessa confisca. Il rinvio deve essere disposto al Tribunale e non alla Corte di appello in quanto la Procura generale non poteva appellare la decisione di condanna ex art. 443 cod. proc. pen. e, conseguentemente, non può applicarsi la norma speciale dell'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen. La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche senza un sequestro in atto (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 - dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616); ora dispone espressamente in tal senso l'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000; precedentemente l'art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007. La somma per la confisca non risulta determinata nel suo preciso ammontare, sono necessari, quindi, ulteriori accertamenti di merito per disporre la confisca. Ai sensi dell'art. 624, secondo comma, cod. proc. pen. l'accertamento della responsabilità e le altre statuizioni della sentenza risultano irrevocabili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabili