CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 29536/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricors o di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il 1 0 /0 4 /19 91 , avverso la sentenza in data 10/06/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidenteLuca Ramacci; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; dato atto dell’assenza del difensore che aveva chiesto la trattazione orale [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 10 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 26 maggio 2022 del Tribunale di Nola, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato del capo c), perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena irrogata per il residuo reato del capo a), consistente nella violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in anni otto di reclusione. 2. L’imputato ricorre sulla base di tre motivi per vizio di motivazione. Eccepisce con il primo l’inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dal G.i.p. del Tribunale di Bari con RIT 2120/08 sulla base della nota del GICO n. 0233994/08 non presente in atti; con il secondo l’assenza degli elementi costitutivi del reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; con il terzo l’omessa riqualificazione del fatto ai sensi del sesto comma dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorsoèmanifestamente in fondat o . Il primo motivo è inammissibile sotto un triplice profilo: per difetto di specificità, essendo consolidato il principio, affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso percassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processualiindicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivocompendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci,Rv. 243416); per difetto di decisività, perché non è superata la cosiddetta "prova di resistenza"; (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese,Rv. 262011), in quanto nel caso in esame la prova si è formata in dibattimento con l’esame degli operanti del GICO di Bari che hanno riferito sulle operazioni e sul contenuto delle intercettazioni; per difetto della denunciata assenza di motivazione, perché la Corte territoriale ha ben spiegato che i decreti autorizzativi del G.i.p. contenevano ampi riferimenti al compendio indiziario del reato contestato attraverso la relatioalla nota del GICO di Bari che riportava l’excursus investigativo che aveva indotto gli inquirenti a ritenere l’esistenza di un traffico di sostanze del tipo hashish e cocaina sull’asse Bari, Foggia, Napoli. Il secondo motivo è fattuale e rivalutativo. e alla collocazione sul mercato della droga, la disponibilità di luoghi ove stoccare lo stupefacente, l’articolata attività delle sentinelle, il linguaggio convenzionale e la ripartizione dei ruoli, erano indici inequivocabili non solo dell’associazione ma anche dell’assidua e operosa attività. Dalle intercettazioni era emerso che proprio lo [OSCURATO:PERSONA] gestiva una piazza di spaccio “sotto la Cisternina” e non disdegnava di recapitare a domicilio il narcotico oggetto di compravendita. La sentenza resiste, dunque, anche sotto questo profilo, alle censure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.0