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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18207/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Vercelli con sentenza 4/5/2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CIRPACI Calin. 3.

Il primo motivo, con cui si contesta la presenza di artifizi e raggiri, è inammissibile sussistendo adeguata motivazione in punto credibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ragione della spontaneità e logicità delle stesse e coerenza con il contenuto del fascicolo processuale.

Le relative doglianze risultano quindi proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

4. Il secondo e il terzo motivo, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la "mancata rimozione della statuizione della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno" sono inammissibili in presenza di congrua motivazione in punto gravità, carattere capzioso della condotta e incidenza sulla sfera patrimoniale della persona offesa che qualificano anche il giudizio discrezionale in punto sospensione condizionale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso n Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Vercelli con sentenza 4/5/2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CIRPACI Calin. 3. Il primo motivo, con cui si contesta la presenza di artifizi e raggiri, è inammissibile sussistendo adeguata motivazione in punto credibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ragione della spontaneità e logicità delle stesse e coerenza con il contenuto del fascicolo processuale. Le relative doglianze risultano quindi proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). 4. Il secondo e il terzo motivo, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la "mancata rimozione della statuizione della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno" sono inammissibili in presenza di congrua motivazione in punto gravità, carattere capzioso della condotta e incidenza sulla sfera patrimoniale della persona offesa che qualificano anche il giudizio discrezionale in punto sospensione condizionale. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris