CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 27356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] TRANIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il procedimento trae origine dall'arresto in flagranza eseguito il 13 febbraio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 comma primo, n. 7 cod. pen. perché, lo stesso giorno a Bari, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata lungo la pubblica via, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte, per necessità, alla pubblica fede. Nella stessa giornata, a Barletta, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l'impunità per il furto dell'autovettura, viaggiando a bordo della stessa, usava violenza per opporsi ai Carabinieri in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di Trani, dopo che gli stessi gli avevano intimato l'alt. In particolare, l'indagato si dava alla fuga lungo la SS16, effettuando manovre pericolose da cui derivava un pericolo per l'incolumità degli automobilisti, oltre che degli agenti che lo avevano inseguito. Dopo essere stato costretto ad abbandonare il veicolo, aveva opposto resistenza al tentativo dei Carabinieri di bloccarlo. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] è stato indagato anche per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 337 cod. pen. Con ordinanza del 15 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione dello stesso, con applicazione del braccialetto elettronico dichiarandosi, contestualmente, incompetente, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen., disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero. 1 Con ordinanza del 28 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha dichiarato la propria incompetenza e, ai sensi degli artt.28 e 30 cod. proc. pen., sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la sua risoluzione. Il giudice ha evidenziato come i fatti in contestazione appaiano inquadrabili nella fattispecie degli artt. 56-628, comma secondo, cod. pen. e dell'art. 337 cod. pen., rispetto ai quali è competente territorialmente il Tribunale di Trani. Pazienza si è impossessato della vettura a Bari alle ore 6.20 circa, dandosi alla fuga. Il veicolo, tramite sistema satellitare, è risultato in transito sulla strada SS16 in direzione nord fino a quando, alle 7.00 circa, è stato intercettato nei pressi del casello stradale di Trani dove i Carabinieri, nel tentativo di fermarlo, hanno iniziato l'inseguimento. Il conducente, a quel punto, ha attuato manovre imprudenti e spericolate fino a quando non è stato costretto a fermarsi. Nel tentativo di darsi alla fuga, è sceso dal veicolo e ha corso lungo la S.P. 170 venendo bloccato dai militari dai quali l'uomo, a più riprese, ha tentato di divincolarsi ponendo così in essere una condotta violenta. Quando i militari hanno tentato di fermarlo, quindi, l'indagato ha tentato di sottrarsi all'azione, ponendo in essere, secondo quanto sostenuto dal giudice barese, il reato di rapina impropria e non quello di furto. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha sostenuto che la circostanza che la violenza e la minaccia siano state poste in essere in luogo diverso da quello in cui la cosa è stata sottratta e nei confronti di persona diversa dal derubato, non integrano elementi idonei ad escludere il reato di tentata rapina ipotizzato. Inoltre, il proprietario della vettura, grazie al sistema di controllo satellitare Gps, non ha mai perso il controllo del veicolo in maniera tale da precludergli di rientrare in possesso del medesimo. Il giudice che ha sollevato il conflitto ha sostenuto, quindi, che si è verificata l'interruzione del «nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere», evidenziando, altresì, come l'azione complessivamente violenta è stata funzionale all'impossessamento definitivo del veicolo; evento non realizzatosi per effetto dell'azione dei militari. Le modalità dell'azione e la condotta posta in essere dal fuggitivo sono, inoltre, idonee alla configurazione del reato di cui all'art. 377 cod. pen., apparendo la violenza posta in essere dall'indagato strumentale al conseguimento dell'impunità ed essendo a lui nota la qualità dei destinatari della propria condotta, in quanto i militari hanno viaggiato a bordo di auto di servizio in divisa. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato consumato a Trani mentre, con riferimento all'ipotizzato tentativo di rapina impropria, è Trani-Barletta l'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o comunque l'ultimo atto diretto a commettere il delitto. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Trani. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Sussiste il conflitto negativo di competenza avendo due giudici contemporaneamente ricusato di prendere cognizione del medesimo affare ed essendosi determinata, di conseguenza, una stasi procedimentale che deve essere risolta dalla decisione di questa Corte. Peraltro, nel caso di specie, correttamente il giudice ritenuto competente a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., anziché procedere alla rinnovazione della misura, ha sollecitato la decisione di questa Corte in ordine alla competenza a norma dell'art. 30 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727). 2. In base alla concorde ricostruzione di entrambi i giudici che hanno ritenuto la rispettiva incompetenza a conoscere del procedimento, il reato più grave commesso da Pazienza è consistito nell'impossessamento dell'automobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (condotta commessa a Bari) e nel tentativo di mantenere il possesso abusivo del mezzo. Tale parte dell'azione è stata commessa in territorio di Trani mediante le condotte violente poste in essere nei confronti dei Carabinieri che lo avevano intercettato mentre era ancora in fuga. 2.1. Corretta appare la qualificazione del reato più grave determinante l'individuazione del giudice territorialmente competente a norma dell'art. 16 comma 1, cod. proc. pen., in termini di tentata rapina impropria. Questa Corte, pur non essendo vincolata alla qualificazione giuridica compiuta dai giudici di merito in conflitto (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, GIP Tribunale di Pisa, Rv. 282724), reputa corretta quella operata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. In tal senso rileva la circostanza che la condotta violenta posta in essere da Pazienza nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'Ordine è apparsa strettamente funzionale a garantire all'autore della condotta di impossessamento della vettura la definitività di tale sottrazione ed è stata commessa senza alcuna soluzione di continuità rispetto a quest'ultima. Né assume rilievo la circostanza che la violenza sia stata commessa in luogo diverso da quello dell'impossessamento e verso persona diversa dal proprietario del bene. In tal senso, fra le molte, si segnala Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 (rispetto alla quale esistono numerose decisioni conformi precedenti) secondo cui «nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità». In termini, fra le altre, Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310, proprio in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto «corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco». Pacifico, altresì, che possano concorrere la rapina impropria e il reato di resistenza a pubblico ufficiale avendo più volte questa Corte (fra le molte Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269502) deciso che «il delitto rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza è strumentale al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente». 3. Conclusivamente, anche in conformità alle conclusioni del Procuratore generale, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Trani cui d