CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 39777/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Pescara; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18/02/2021 il Tribunale di Pescara, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Pescara, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite controverse, attestato dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, su cui il provvedimento impugnato si era soffermato in termini svincolati dalle emergenze processuali, non risultando indicati i dati fattuali che giustificavano la decisione adottata. Si deduceva, al contempo, che il Giudice dell'esecuzione pescarese aveva omesso di dare conto della richiesta di revoca della sentenza irrevocabile di cui al punto 7 dell'istanza presupposta - con la quale si invocava l'applicazione dei principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 24 e 25 del 27 febbraio 2019 -, concretizzando, sotto questo ulteriore profilo censorio, una carenza motivazionale assoluta che imponeva di annullare la pronuncia impugnata. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da blu [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). Questo programma delinquenziale, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). La verifica di tale preordinazione criminosa, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato in favore dal condannato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, quantomeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833- 01). 3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando esplicitati gli elementi processuali che giustificavano il rigetto dell'istanza. Si consideri, in proposito, che, per giustificare il suo rigetto, il Tribunale di Pescara si limitava ad affermare, in termini assertivi e generici, che le condotte illecite di Spinelli non potevano ritenersi espressive di un disegno criminoso preordinato e non erano unificate dall'astratta omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso invocato.? [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione pescarese, invero, non dava esaustivamente conto del fatto che le condotte illecite presupposte si connotavano per la loro omogeneità esecutiva e riguardavano un contesto, oggettivo, di contiguità spaziale e temporale, risultando la gran parte delle ipotesi delittuose in esame commesse a distanza di pochi giorni le une dalle altre. Su questi, univoci, dati circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata a escludere che la contiguità, spaziale e temporale, che connotava le ipotesi di reato giudicate dalle decisioni irrevocabili presupposte - che non venivano richiamate nemmeno per relationem nel provvedimento impugnato - non consentisse di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse di Spinelli. Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Pescara nel respingere l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., non è dubitabile che, nel caso in esame, ci si trovi di fronte a una motivazione apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare il principio di diritto, secondo cui «la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01). 3.1. Parimenti fondata deve ritenersi la correlata censura difensiva, con cui si deduceva che il Tribunale di Pescara aveva omesso di dare conto della richiesta di revoca della sentenza irrevocabile indicata al punto 7 dell'istanza presupposta - con la quale si invocava l'applicazione dei principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 24 e 25 del 2019 -, concretizzando, sotto questo ulteriore profilo, una carenza motivazionale assoluta, che imponeva di annullare la pronuncia censurata. Questa carenza motivazionale, invero, risulta dimostrata dallo stesso testo dell'ordinanza impugnata, che non forniva alcun riscontro in ordine all'invocata revoca ex art. 673 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio demandatogli, il Giudice dell'esecuzione pescarese dovrà sanare tale omissione motivazionale, esplicitando le ragioni che impongono l'accoglimento o il rigetto della pretesa revocatoria di Spinelli. 4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Pescara per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tri