CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16924/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 18 aprile 2024 la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza emessa il 7 aprile 2022 dal Tribunale di Palmi, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] (agli arresti domiciliari per altra causa) era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 99, 81 cpv. e 110 cod. pen., 12- quinquies della legge n. 356/1992, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, contestatogli per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la titolarità formale ed esclusiva del ramo trasporti della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", essendone in realtà [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i soci occulti (capo G dell'imputazione). 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando sei motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato contestato e all'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate. Assumeva al riguardo che le conversazioni telefoniche intercettate costituivano gli unici elementi a carico dell'imputato e che le stesse erano state interpretate senza seguire il senso proprio delle parole pronunciate dai conversanti. Richiamava, in particolare, alcune conversazioni nel corso delle quali veniva menzionato lo Straputicari, senza tuttavia che allo stesso fosse attribuita dagli interlocutori la qualifica di amministratore (di fatto) della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla riconducibilità della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." all'imputato, piuttosto che ad altri soggetti, e all'attività dalla stessa svolta, osservando che sul territorio operava anche un'altra società, denominata "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", non riconducibile in alcun modo ai fratelli Damasi e della quale lo Straputicari era stato, nel passato, amministratore, ed evidenziando che la prima società aveva come attività prevalente il commercio di autoveicoli nuovi e usati, mentre la seconda esercitava l'attività di trasporto di merci su strada, tanto ciò era vero che la società riconducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] non aveva mezzi destinati al trasporto su strada bensì soltanto a essere rivenduti, e inoltre era priva di licenza per conto terzi, mai prodotta in giudizio, licenza necessaria per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi. 2.3. Con il terzo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla proprietà e alla disponibilità in capo alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dei due trattori stradali targati rispettivamente [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA], assumendo che gli stessi - i quali, più volte menzionati nel corso dei colloqui intercettati, secondo la prospettazione accusatoria erano stati attribuiti alla detta società e dunque allo Straputicari, che tale società di fatto gestiva - non erano mai stati nella disponibilità della società riconducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], e che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver appreso che i due mezzi risultavano intestati alla detta società in forza di documentazione rinvenuta presso il Pubblico Registro automobilistico recante la propria firma materialmente falsificata, aveva sporto querela di falso; precisava inoltre la difesa che in ogni caso, a tenore della detta documentazione falsificata, i due trattori sarebbero stati acquistati dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il 4 gennaio 2017, laddove í colloqui intercettati e posti a base della statuizione di condanna, nel corso dei quali più volte i due mezzi venivano menzionati, erano risalenti agli anni 2015 e 2016, epoca in cui nessun elemento poteva collegare i detti trattori alla società riconducibile formalmente ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e, a tenore della contestazione, di fatto controllata dall'imputato. 2.4. Con il quarto motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva e all'aumento di pena effettuato, assumendo che dalle risultanze del casellario giudiziale emergeva un unico precedente a carico dell'imputato, assai risalente nel tempo e relativo al reato di insolvenza fraudolenta, laddove la Corte territoriale, a fronte di ciò, non aveva motivato in ordine alla ritenuta maggior pericolosità dell'imputato in relazione alla reiterazione dell'illecito. 2.5. Con il quinto motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, lamentando ancora una volta che la Corte d'Appello aveva reso, al riguardo, una motivazione meramente apparente. 2.6. Con il sesto motivo si eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è - almeno in parte - fondato, circostanza che consente di rilevare la prescrizione del reato intervenuta medio tempore e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione dello stesso (Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018, Giovane, Rv. 274785). 2. I primi tre motivi di ricorso sono trattabili congiuntamente in quanto, come riconosciuto dalla Procura generale, sono orientati a mettere in discussione la sussistenza di una motivazione capace di giustificare logicamente la sussistenza dell'addebito mosso al ricorrente, senza travisare quanto emerso sul piano probatorio. I predetti motivi - come detto - risultano fondati. 2.1. Si deve, innanzitutto, osservare che, nella fattispecie, si verte in ipotesi di cosiddetta "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello conferma pienamente le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, così che la relativa motivazione è il risultato integrato delle decisioni dei due giudici di merito, risultando rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tale circostanza rende particolarmente angusto l'ambito di accesso al controllo di legittimità, che ha ad oggetto la valutazione della sussistenza di una motivazione idonea a sorreggere la decisione di merito ed espressa in termini logici e aderenti agli elementi probatori acquisiti, senza salti logici o contraddizioni. 2.2. Orbene, pur all'interno di tale ristretto perimetro, emergono consistenti dubbi in relazione alla tenuta logica della motivazione e alla sua adesione agli elementi probatori emersi, se si considera che il compendio probatorio è costituito essenzialmente dal contenuto di alcune conversazioni intercettate che risulta caratterizzato da equivocità e rispetto al quale non sono emersi elementi di riscontro. Tale contenuto, pertanto, non appare idoneo a supportare, da solo, l'affermazione di responsabilità del ricorrente, e in particolare a dimostrare che quest'ultimo fosse uno dei veri titolari della impresa "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", fittiziamente intestata ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in ragione dell'esistenza di una pluralità di imprese sociali operanti sul medesimo territorio con nomi molto simili alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." formalmente riconducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], nonché del fatto che non vi è dimostrazione rigorosa del fatto che tale ditta operi nel settore dei trasporti su strada per conto terzi, ma piuttosto nel settore del commercio di veicoli, a differenza delle altre ditte aventi nomi assai simili. Elemento di ulteriore dubbio è costituito dal fatto che l'imputato era stato, nel passato, amministratore di diritto della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", estranea all'imputazione. Tali profili di dubbio non risultano chiariti in modo appagante dalla motivazione (si vedano, ad esempio, i riferimenti alla conversazione di cui al progressivo 2870, laddove l'autista Figliuzzi chiede il codice iban della Regina e che non appare assumere alcun carattere univoco nel senso desunto dalla motivazione, alla conversazione di cui al progressivo 1212, nel corso della quale Scordino e Stilo intrattengono una conversazione che appare poco compatibile con l'imputazione formulata e più in particolare con l'ipotesi di essere i veri titolari dell'impresa in questione, alle conversazioni di cui ai progressivi 6323 e 6324, intercorse fra la segretaria dell'Agenzia Bagalà e [OSCURATO:PERSONA], utilizzate impropriamente dalla Corte territoriale quale riscontro dell'ipotesi accusatoria senza confrontarsi con gli argomenti logici di segno contrario segnalati con il ricorso Anche la dimostrazione del fatto che l'impresa "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." svolgesse trasporto per conto terzi è assai debole, come evidenziato nell'atto di appello e senza che sia pervenuta una risposta appagante. A questo proposito appare pertinente l'osservazione formulata nel terzo motivo di ricorso con riferimento ai due mezzi targati [OSCURATO:TARGA] e CL7O5ZR, la cui vicenda introduce ulteriori ragioni di dubbio circa la riferibilità alla ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." o alla ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ragioni non superate logicamente attraverso la spiegazione fornita in sentenza. Deve, in conclusione, evidenziarsi che dall'analisi dei colloqui intercettati la Corte d'Appello trae delle conclusioni che in realtà non appaiono conseguenza necessitata del tenore delle conversazioni. 2.3. L'oggettiva situazione di dubbio non consente l'emissione di pronuncia di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dovendosi fare applicazione del dictum delle Sezioni Unite Tettamanti (sent. n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274) secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. 3. In ragione della ritenuta fondatezza dei primi tre motivi di ricorso il quarto e il quinto motivo risultano assorbiti, con sostanziale inutilità del relativo scrutinio. 4. Del tutto fondato è, invece, il sesto motivo. 4.1. Il reato, all'epoca della commissione del fatto (21.08.2013), era punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Con la recidiva contestata (reiterata infraquinquennale) il reato in parola risulta avere un termine di prescrizione, tenuto conto della sanzione edittale e considerati gli eventi interruttivi, di complessivi anni dieci (cfr., Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Stocola, Rv. 275724; Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016, secondo cui, in tema di prescrizione, con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravvenzioni, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non anche sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale). 4.2. Premesso che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (cfr., Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066; Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650), evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, a fronte di una condotta consumata, come detto, il 21/08/2013, applicando - per il reato ritenuto - il termine ordinario di prescrizione (comprensivo della durata massima per gli intervenuti eventi interruttivi) pari ad anni dieci, a cui si aggiungono i sessantuno giorni complessivi (sessanta giorni, più la durata dell'impedimento, giusta la previsione dell'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della I. n. 251 del 2005: Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913) per il primo differimento disposto (rinvio udienza del 12/10/2018 al 13/02/2019 per legittimo impedimento di uno dei coimputati) e i cinque mesi e ventisette giorni per il secondo differimento disposto (rinvio udienza del 10/05/2019 al 06/11/2019 per adesione da parte del difensore dell'agitazione indetta dalla categoria professionale di appartenenza) per complessivi giorni 241, è possibile pervenire alla data "finale" di compimento della prescrizione alla data del 18/04/2024, giorno coincidente con la definizione del giudizio di appello: la prescrizione, tuttavia, non poteva essere pronunciata in quella data, perché la stessa, in forza della giurisprudenza sopra indicata, sarebbe venuta a scadenza solo alle ore ventiquattro di quello stesso giorno e non al momento della lettura del dispositivo, intervenuta prima delle ore ventiquattro (cfr., in fattispecie del tutto assimilabile, Sez. 2, n. 46986 del 04/10/2023, Colarusso, n.m.). 4.3. La fondatezza dei primi tre motivi di ricorso consente di riconoscere come già maturata la verificata prescrizione del reato e, conseguentemente, di dichiarare l'estinzione dello stesso, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questa conclusione tiene conto della recidiva qualificata oggetto di contestazione. 4.4. Tuttavia, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, la pena irrogata dal primo giudice (confermata in appello) in relazione alla ritenuta recidiva è stata pari a mesi otto di reclusione, aumento di pena innestatosi sulla determinazione della sanzione base per il reato de quo, già considerata la continuazione interna, pari ad anni tre di reclusione (con consequenziale individuazione della pena finale complessiva di anni tre e mesi otto di reclusione). La misura di pena applicata per la recidiva è tuttavia tale da non potersi ritenere irrogata a norma dell'art. 99, comma 4, cod. pen. (che disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di recidiva reiterata), disposizione che prevede un aumento di pena per il recidivo reiterato infraquinquennale pari a due terzi della pena complessiva: detta circostanza avrebbe, in realtà, imposto dì elevare la pena ad anni cinque di reclusione (con aumento fisso a tale titolo di anni due di reclusione). Ne consegue che l'individuazione di un aumento di pena più contenuto non può che far riconoscere come i giudici di merito abbiano ritenuto di dover "derubricare" l'originaria recidiva qualificata in recidiva semplice: recidiva semplice che, come è noto, fissando un aumento di pena facoltativo fino ad un terzo, non va calcolata ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere (art. 157, secondo comma, cod. pen.). Su queste premesse ed in base a detti calcoli, il reato - anche in questa ipotesi - risulterebbe ugualmente prescritto già a far data dal 20.10.2021, considerata la durata degli eventi interruttivi e sospensivi sopra indicati: data addirittura anteriore alla sent