CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 36147/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 6 luglio 2023 dal Tribunale di Asti, con cui il medesimo era stato condannato per i reati di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, DPR 309/90. L'inammissibilità è stata dichiarata perchè all'atto di appello non era stata allegata specifica dichiarazione o elezione di domicilio formalizzata successivamente alla sentenza appellata. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso, per violazione di legge, in relazione alla ritenuta inosservanza dell'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; deduce che, all'atto d'appello depositato il 2/11/2023, era stata comunque allegata l'elezione di domicilio rassegnata nel verbale di interrogatorio, ex art.415 bis cod. proc. pen., del 4 giugno 2021 e confermata con le dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 27 aprile 2023, evidenziando di esser stato presente al giudizio di primo grado. Il ricorrente contesta l'interpretazione a cui ha aderito la Corte di merito, in base alla quale l'elezione di domicilio, da depositarsi con l'atto d'appello, debba essere successiva alla sentenza impugnata. Al riguardo, - osserva -, la norma che richiede l'elezione di domicilio successiva alla sentenza impugnata è riferita al processo in absentia; tale previsione non è tuttavia estensibile anche agli imputati presenti, per i quali non è previsto che la dichiarazione o elezione di domicilio debba essere "nuova", essendo a tal fine sufficiente l'allegazione all'atto di appello di quella formalizzata anche in data precedente. 2.1 Con il secondo motivo deduce l'illegittimità costituzionale dell'art.581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. per violazione dell'art. 24 Cost. Il ricorrente ritiene che l'art.581 comma 1 ter cod. proc. pen., se interpretato nell'accezione accolta dall'ordinanza impugnata, integrerebbe un'aperta violazione del diritto di difesa, nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità dell'impugnazione la mancata rinnovazione dell'elezione di domicilio già presente all'interno del fascicolo processuale, introducendo un ostacolo eccessivo all'esercizio della facoltà di appellare le sentenze di condanna. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso merita accoglimento. L'accesso agli atti e al fascicolo processuale, consentito alla Corte nel caso di deduzione di error in procedendo, permette di accertare, innanzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] è risultato presente 1'.— al giudizio di primo grado e che, effettivamente, insieme all'atto di appello, è stata depositata l'elezione di domicilio, seppure formalizzata in data antecedente a quella della sentenza impugnata. La ragione dell'accoglimento del ricorso sta, in primo luogo, nel rilievo che il suddetto deposito è conforme a quanto letteralmente previsto dall'articolo 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., il quale appunto prevede che "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", non essendo ricavabile dal testo che la suddetta domiciliazione debba essere rassegnata in data successiva alla sentenza impugnata. Lo, norma è significativamente distinta da quella prevista al successivo comma 1-quater, per l'imputato assente, la quale invece dispone che: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", ricavandosi dalla stessa che il mandato rilasciato dopo la sentenza debba avere nel suo contenuto la dichiarazione o l'elezione di domicilio, la quale, perciò, non può che essere successiva alla decisione impugnata, così come l'atto che la contiene. Ciò posto, occorre dare atto del panorama giurisprudenziale non uniforme che fà da sfondo alla questione qui evocata. Si registra infatti, da un lato, l'orientamento per il quale la «la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Sez. 5, 10/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285805 - 01 -fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza)». In tal senso, si è osservato che, se fosse stata sufficiente la precedente dichiarazione o elezione di domicilio, la previsione di cui al comma 1-ter - e la speculare di cui al comma 1- quater - dell'art. 581 non avrebbe avuto ragion d'essere, prevedendo già l'art. 157-ter cod. proc. pen., al primo comma, per le notificazioni degli atti introduttivi di primo grado e per la stessa citazione in appello, che la notifica debba intervenire presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161 del codice di rito, salvo precisare, al terzo comma, che ove si tratti di impugnazione, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater (domicilio che potrà quindi coincidere con quello già dichiarato o eletto in precedenza ai sensi dell'art. 161 ma dovrà in ogni caso essere "rinnovato" in funzione dell'impugnazione, ossia nuovamente depositato unitamente all'atto di impugnazione o refluire nel mandato specifico ad impugnare).L' interpretazione risulterebbe esente da dubbi di costituzionalità, dal momento che il «sacrificio» che scaturisce dall'imposizione dell'adempimento in parola non è affatto irragionevole, ma rispondente all'esigenza ben precisa di favorire, quanto più è possibile, la effettiva conoscenza da parte dell'imputato della citazione a giudizio in un momento cruciale, quale è appunto quello della celebrazione del giudizio impugnatorio, garantendo in tal modo impugnazioni consapevoli e relative citazioni a giudizio dall'esito certo. Tali adempimenti, in altri termini, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 26/01/2024, Rv. 285900 - 01). In senso diverso si è espressa costantemente la seconda Sezione di questa Corte, la quale ha affermato che, in dette situazioni, l'onere stabilito dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è assolto anche con la allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 8014 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936 — 01 e Sez. 2, n. 16480-24 ). Si è rilevato come "dal tenore dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., applicabile quando l'imputato sia stato presente nel corso del giudizio di primo grado, non emerge la specifica previsione che si debba allegare la procura ad impugnare, ma solo che sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio. Di contro l'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. dispone che, nel caso di imputato assente nel corso del giudizio di primo grado, sia depositato a pena di inammissibilità lo specifico mandato a impugnare conferito al difensore dopo la pronunzia della sentenza impugnata contenente anche l'elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell'atto introduttivo dell'appello; tale previsione si spiega con la volontà di verificare la reale conoscenza da parte dell'imputato, che non ha partecipato al giudizio, della pendenza e dell'esito del processo e la effettiva volontà di impugnare la sentenza, nonché con l'obiettivo di agevolare la citazione a giudizio dell'appellante". L'interpretazione letterale dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., pertanto, induce a ritenere sufficiente depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, anche se in epoca precedente alla sentenza di primo grado e nella fase delle indagini preliminari. D'altro canto — si è osservato in tali decisioni - una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto dalle norme processuali regolatrici della fattispecie, l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità, contrasterebbe con il principio di tassatività delle norme che sanciscono casi di invalidità degli atti processuali e con il divieto della loro interpretazione estensiva. Inoltre, risulterebbe quanto meno eccentrico al nostro sistema di garanzie che la Corte di appello possa effettivamente ignorare la dichiarazione resa dalla difesa quanto alla elezione di domicilio, così disconoscendo le competenze, facoltà, diritti, ma anche responsabilità che il difensore, nell'espletamento del suo mandato, assume anche davanti alla autorità giudiziaria con il richiamo nel corpo dell'atto di appello alla dichiarazione o elezione di domicilio proprio al fine di realizzare la notificazione del decreto di citazione in appello. Di recente, anche la sesta Sezione ( Sentenza n. 22287 del 2024, non massimata), ha affermato che l'art. 581, comma 1 ter, non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata all'atto di impugnazione) sia stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado„ In ciò, tale disposizione differisce da quanto stabilito dal successivo comma 1 quater, relativo al caso di imputato assente nel giudizio di primo grado, ove si prevede la necessità di uno "specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato". La mancata espressa previsione che la dichiarazione o elezione di domicilio sia "successiva alla pronuncia della sentenza impugnata" impedisce di introdurre in via interpretativa tale ulteriore requisito. Peraltro, - prosegue la sentenza richiamata - la conclusione tratta dall'opposto orientamento appare altresì sistematicamente non corretta. Invero, l'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale alla notificazione della "citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601" (ossia proprio quella per il giudizio di appello) e l'art.157 bis cod. proc. pen. chiarisce che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, diverse dalla notificazione, tra l'altro, della citazione a giudizio in appello, sono eseguite mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia (e dunque la prima notificazione deve avvenire all'imputato, se del caso nel domicilio dichiarato o eletto). Infine, non possono trarsi elementi concludenti, nel senso della validità della opposta tesi ermeneutica, dalla intervenuta modifica dell'art. 164 cod. proc. pen. che non prevede più che "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento"; infatti, anche tale disposizione precisa che detta determinazione è valida per le notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. Tali specifiche disposizioni confermano che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado è funzionale proprio alla individuazione del luogo ove l'imputato potrà ricevere la notificazione della citazione nel giudizio di appello. Ed in ultimo, le pur apprezzabili esigenza di celerità e ragionevole durata del processo, collegate alla esigenza di una elezione di domicilio coeva all'atto d'appello che meglio assicuri la notifica della citazione, devono essere pur sempre contemperate con il principio per cui «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», dovendosi perciò ritenere — come affermato dal Giudice delle leggi — che un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata» (è richiamata la sentenza Corte cost., n. 317 del 2009) . Principi ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha affermato che il principio di legalità della procedura penale è un principio generale di diritto; esso è strettamente collegato alla legalità del diritto penale ed è sancito dal brocardo «nullum judiciunn sine lege» (sent. 22 giugno 2000, Coéme e altri c. Belgio). 5 A 2.2. La questione, oggetto di ricorso, richiede una diretta scelta di campo, che il Collegio ritiene di operare uniformandosi alla giurisprudenza da ultimo richiamata. Ritiene il Collegio che ricorrano una serie di strumenti ermeneutici utili per impostare la ricerca della soluzione del caso in esame. Il nucleo forte è, in primo luogo, quello della necessaria osservanza del principio di certezza del diritto, che ostacola irrimediabilmente una interpretazione, oltre la lettera della legge, che possa consentire la fusione dei concetti nettamente distinti. Il citato "comma 1 ter" fa riferimento alla dichiarazione o elezione di domicilio "depositata" con l'atto d'impugnazione, senza alcun riferimento alla data in cui la stessa è stata formalizzata, dovendosi escludere che la norma richieda espressamente il suo rinnovo dopo la sentenza appellata. Che possa farsi affidamento sulla validità del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio precedente, lo si ricava dagli articoli 161 e 164 cpp i quali prevedono - come si è gia ricordato - l'idoneità della stessa (purchè sia l'ultima in ordine cronologico) per la notifica del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 601 cpp. Il comma "1 quater" richiede invece - per l'ipotesi in cui si sia proceduto in assenza - che il mandato successivo alla sentenza contenga, ovvero abbia nel suo contenuto, la dichiarazione o elezione di domicilio, che pertanto non può che avere la stessa data del mandato. L'analisi letterale e sistematica delle due norme processuali in esame, restituisce la conformazione di un sistema che, anche in subiecta materia, differenzia il processo celebrato in presenza dell'imputato da quello in absentia, ritenendo sufficienti, solo per il primo, mandato ad impugnare e dichiarazione o elezione di domicilio non necessariamente successivi alla sentenza impugnata. Il punto di crisi dell'orientamento opposto sta nel dar maggior peso, nell'interpretazione della norma, al sistema che viene considerato più funzionale alla celerità delle notificazioni, garantita dalla elezione di domicilio di recente formalizzazione, e nello stesso tempo, alla necessità di evitare il rischio che venga depositata, insieme all'atto di appello, una dichiarazione di domicilio che non sia più in vigore, perché superata da un'altra di data successiva. Tuttavia, le pur apprezzabili esigenze, a fronte di un dato testuale che non impedisce il deposito della elezione di domicilio precedentemente formalizzata, non possono essere riaccordate dal giudice, il quale, diversamente operando, oltrepasserebbe i limiti della giurisdizione. Tra l'altro, l'unico punto di debolezza che l'interpretazione qui accolta, potrebbe apparentemente comportare,- dovuto al fatto che, come pure evidenziato in dottrina, "non è, tuttavia, impossibile ipotizzare un errore (scusabile o non) del difensore" nel depositare una dichiarazione o elezione non più valida-, può essere superato mediante un'attenta lettura della norma, sotto la lente delle conseguenze che la stessa collega all'inosservanza dell'obbligo.Va premesso che, in caso di pluralità di dichiarazioni o elezioni di domicilio, è necessario che sia depositata l'ultima in ordine cronologico, atteso che la norma in esame non può che richiedere il deposito di un atto valido ed efficace, da individuarsi, appunto, nell'ultima in ordine di tempo, con la quale vengono implicitamente revocate le precedenti. Sia in dottrina che nella giurisprudenza da ultimo richiamata, si è evidenziato che "sul difensore grava l'onere di effettuare questa verifica prima di depositare la dichiarazione o l'elezione che la cancelleria utilizzerà per la notificazione del decreto di citazione all'imputato", considerato che l'imputato presente potrebbe o non avere prima della impugnazione dichiarato od eletto domicilio, o avere effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio. Occorre, al riguardo, sottolineare che si tratta di un obbligo a cui si ricollega, in caso di inosservanza, l'inammissibilità dell'appello. Infatti, la previsione contenuta nel "comma 1 ter" (Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"), sta a significare che l'inammissibilità scatta sia nell'ipotesi (infrequente) in cui non venga depositata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, sia nell'ipotesi in cui venga depositata una elezione non più valida, perché sostituita da altra successiva. La prevista sanzione di inammissibilità, così conformata dalla norma, mette al riparo da successive questioni inerenti alla notifica del decreto di citazione, in ipotesi sollevabili sul presupposto che quella elezione di domicilio depositata non fosse valida. In conclusione ritiene questa Corte, che le ragioni poste a fondamento della decisione del Tribunale non possano essere condivise in relazione al caso che ci occupa, dovendosi ritenere che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, l'elezione di domicilio, da depositarsi insieme all'atto d'appello, possa essere anche precedente alla sentenza impugnata, purchè sia l'ultima in ordine cronologico. Si osserva, in ultimo, che la presente decisione, pur inserendosi tra due orientamenti giurisprudenziali che non collimano sulla medesima questione, non appare ancora tale da radicare un contrasto interpretativo maturo da tutti i punti di vista ai fini della conformazione di un contrasto da rimettere alle SSUU, dal momento che si propone di rappresentare anche profili di analisi ulteriori che possono contribuire all'approfondimento del tema. P. Q. M. Ann