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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25299/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 22/10/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con ordinanza del 23 ottobre 2022 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte di appello di Napoli - irrevocabile il 1° aprile del 2021 - che lo ha condannato alla pena di dodici anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (partecipazione al clan camorristico "Contini").

2. Nel ricorso, presentato dal difensore del condannato, si deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata che, illegittimamente e con motivazione illogica e contraddittoria, ha ritenuto irrilevanti i due elementi posti a fondamento della richiesta di revisione, ossia: a) l'inconciliabilità tra i fatti accertati nella sentenza di condanna e il "giudicato cautelare" con il quale il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato il sequestro preventivo di un immobile di proprietà del Volpe e della di lui moglie, provvedimento dal quale emergerebbero elementi idonei a sovvertire le motivazioni della condanna (in particolare, smentendo quanto dichiarato da un collaboratore di giustizia -[OSCURATO:PERSONA] - che aveva sostenuto che la coppia era intestataria fittizia dell'attività commerciale svolta nell'immobile, in realtà riconducibile al "clan Contini", la provvista finanziaria per l'acquisto del quale era stata dall'Aieta stesso fornita tramite attività di riciclaggio di denaro provento da attività criminose); b) l'emersione di nuove prove idonee a sovvertire l'affermazione di penale di responsabilità e consistenti nel recente dissequestro della società "Penta immobiliare" nel cui patrimonio era compresa anche la suindicata attività commerciale (elemento che smentisce l'esistenza di rapporti tra il Volpe e l'Aieta) e in quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dal quale deriva prova certa dell'assenza di coinvolgimento del Volpe nella illecita gestione di attività per conto del clan camorristico, gestione in realtà riferibile ad altro soggetto; si evidenzia che il verbale delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] era stato acquisito in secondo grado ma non esplicitamente valutato dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Invero, «integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono e la fondano a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato» (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013, Sioli, Rv. 255222 - 01; conforme, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinetti, Rv. 281422 - 01).

La Corte di appello ha, con motivazione non illogica, evidenziato gli elementi alla luce dei quali la richiesta di revisione si appalesa manifestamente infondata, rilevando come, in realtà, Volpe invoca la mera rivalutazione degli elementi posti alla base della sentenza irrevocabile di condanna.

3. In primo luogo, il dedotto "giudicato cautelare" non può rappresentare elemento idoneo ad integrare il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione, dal momento che l'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. stabilisce che il contrasto di giudicati deve concernere sentenze penali irrevocabili e non può quindi riguardare le pronunce adottate in materia cautelare personale, strutturalmente inidonee ad esprimere un accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità penale e ad acquisire autorità di cosa giudicata.

Peraltro, la Corte territoriale motiva - in modo certamente non illogico - in ordine all'irrilevanza degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare reale al fine di sovvertire il giudicato di responsabilità del Volpe.

4. Manifestamente irrilevante risulta anche il profilo concernente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

L'eventuale difforme valutazione in diversi procedimenti di quanto riferito dal collaboratore di giustizia Aieta non può infatti costituire elemento integrante una "prova nuova" ai sensi della lett. c) del cit. art. 630.

4.1. L'aspetto relativo alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] è stato espressamente preso in considerazione dalla sentenza della Cassazione (Sez. 2, n. 23890 del 1° aprile 2021) che ha rigettato il ricorso del Volpe - nel quale veniva censurato tale aspetto - giudicando a pag. 138 «infondato anche il secondo motivo di ricorso, dal momento che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), regola giuridica che deve essere applicata anche con riguardo alla mancata considerazione delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], soggetto comunque estraneo al clan Contini.

Ancora, sotto quest'ultimo profilo, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187)».

Al riguardo, correttamente l'ordinanza impugnata rileva come In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, purchè esse non siano state valutate neanche implicitamente (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01).

Pertanto, la pregressa valutazione di dette dichiarazioni nel giudizio terminato con la condanna del Volpe, le rende del tutto irrilevanti quali "prova nuova" in sede di revisione.

5. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 22/10/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con ordinanza del 23 ottobre 2022 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte di appello di Napoli - irrevocabile il 1° aprile del 2021 - che lo ha condannato alla pena di dodici anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (partecipazione al clan camorristico "Contini"). 2. Nel ricorso, presentato dal difensore del condannato, si deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata che, illegittimamente e con motivazione illogica e contraddittoria, ha ritenuto irrilevanti i due elementi posti a fondamento della richiesta di revisione, ossia: a) l'inconciliabilità tra i fatti accertati nella sentenza di condanna e il "giudicato cautelare" con il quale il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato il sequestro preventivo di un immobile di proprietà del Volpe e della di lui moglie, provvedimento dal quale emergerebbero elementi idonei a sovvertire le motivazioni della condanna (in particolare, smentendo quanto dichiarato da un collaboratore di giustizia -[OSCURATO:PERSONA] - che aveva sostenuto che la coppia era intestataria fittizia dell'attività commerciale svolta nell'immobile, in realtà riconducibile al "clan Contini", la provvista finanziaria per l'acquisto del quale era stata dall'Aieta stesso fornita tramite attività di riciclaggio di denaro provento da attività criminose); b) l'emersione di nuove prove idonee a sovvertire l'affermazione di penale di responsabilità e consistenti nel recente dissequestro della società "Penta immobiliare" nel cui patrimonio era compresa anche la suindicata attività commerciale (elemento che smentisce l'esistenza di rapporti tra il Volpe e l'Aieta) e in quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dal quale deriva prova certa dell'assenza di coinvolgimento del Volpe nella illecita gestione di attività per conto del clan camorristico, gestione in realtà riferibile ad altro soggetto; si evidenzia che il verbale delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] era stato acquisito in secondo grado ma non esplicitamente valutato dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero, «integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono e la fondano a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato» (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013, Sioli, Rv. 255222 - 01; conforme, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinetti, Rv. 281422 - 01). La Corte di appello ha, con motivazione non illogica, evidenziato gli elementi alla luce dei quali la richiesta di revisione si appalesa manifestamente infondata, rilevando come, in realtà, Volpe invoca la mera rivalutazione degli elementi posti alla base della sentenza irrevocabile di condanna. 3. In primo luogo, il dedotto "giudicato cautelare" non può rappresentare elemento idoneo ad integrare il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione, dal momento che l'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. stabilisce che il contrasto di giudicati deve concernere sentenze penali irrevocabili e non può quindi riguardare le pronunce adottate in materia cautelare personale, strutturalmente inidonee ad esprimere un accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità penale e ad acquisire autorità di cosa giudicata. Peraltro, la Corte territoriale motiva - in modo certamente non illogico - in ordine all'irrilevanza degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare reale al fine di sovvertire il giudicato di responsabilità del Volpe. 4. Manifestamente irrilevante risulta anche il profilo concernente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. L'eventuale difforme valutazione in diversi procedimenti di quanto riferito dal collaboratore di giustizia Aieta non può infatti costituire elemento integrante una "prova nuova" ai sensi della lett. c) del cit. art. 630. 4.1. L'aspetto relativo alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] è stato espressamente preso in considerazione dalla sentenza della Cassazione (Sez. 2, n. 23890 del 1° aprile 2021) che ha rigettato il ricorso del Volpe - nel quale veniva censurato tale aspetto - giudicando a pag. 138 «infondato anche il secondo motivo di ricorso, dal momento che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), regola giuridica che deve essere applicata anche con riguardo alla mancata considerazione delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], soggetto comunque estraneo al clan Contini. Ancora, sotto quest'ultimo profilo, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187)». Al riguardo, correttamente l'ordinanza impugnata rileva come In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, purchè esse non siano state valutate neanche implicitamente (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01). Pertanto, la pregressa valutazione di dette dichiarazioni nel giudizio terminato con la condanna del Volpe, le rende del tutto irrilevanti quali "prova nuova" in sede di revisione. 5. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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