CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 36947/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35778-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, pregg o lo studio dell'avvoratn [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 2406/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 1, 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - con sentenza in data 11 giugno 2019, la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento della impugnazione proposta, ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite di primo grado, che ha liquidato in curo 238,00 oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario; - in particolare, la Corte ha evidenziato che, in presenza di cessazione della materia del contendere, erronea dovesse reputarsi la compensazione integrale delle spese di lite che avrebbero dovuto essere liquidate, invece, secondo il principio della soccombenza virtuale; - per la cassazione della pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad unico motivo, illustrato da memoria; - l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; - è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 91 e ss. cod. proc. civ. nonché del D.M. 55/14, in relazione all'art. 360 n. 3, Ric. 2019 n. 35778 sez. ML - od. 15-09-2021 -2- cod. proc. civ.; - il motivo è fondato; - parte ricorrente, infatti, prospetta la violazione del regime delle spese che sarebbe stata commessa dalla Corte territoriale allegando al ricorso introduttivo un "progetto di notula" da cui emergerebbe la liquidazione di una somma inferiore al minimo previsto dalla legge che, per la fattispecie considerata, ammonterebbe ad euro 5.772,00, assumendosi un valore della controversia pari ad curo 11,269,48; effettivamente, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità viene riportata tra virgolette la seguente dicitura "La invitiamo a provvedere al pagamento dei contributi richiesti (pag. 1) ... importi a debito euro 11.296,48 (t'ag.2); di tale valore della controversia vi è, d'altro canto, conferma nella produzione inerente al ricorso di primo grado; orbene, lo scaglione tariffario applicabile alla specie, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio è compreso fra euro 5.201,00 ed curo 26,000,00: ne consegue che il minimo tariffario è sicuramente superiore alle 238,00 liquidate; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà alla nuova liquidazione avuto riguardo anche alla attività svolta in secondo grado, provvedendo, altresì, in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità; PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Ric. 2019 n. 35778 sez. ML - ud. 15-09-2021 -3- Così deciso nella Adunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente (Adr