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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 10145/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34003/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via della Frezza, n. 59; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pacuvio, n. 34; – controricorrenti e ricorrenti incidentali – F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Vicolo di [OSCURATO:PERSONA], n. 31; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1892/2019 depositata il 4 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: a) dichiararsi la nullità del contratto di gestione patrimoniale stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA], quale promotore finanziario per conto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (in quanto concluso in difetto di informazioni in ordine al diritto di recesso conseguente alla sua avvenuta stipula fuori sede ed alla posizione di conflitto di interessi in cui agivano le società convenute); b) in subordine pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento; c) la condanna dei convenuti in solido alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento dei danni da lucro cessante, in relazione alla ordinaria remunerazione che il capitale affidato avrebbe ricevuto se investito in titoli di Stato; d) in via ulteriormente gradata, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale (avendo essi sollecitato un investimento F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 assolutamente inadeguato rispetto al loro profilo).

Data pubblicazione 29/03/2022

2. Il tribunale rigettò le domande e condannò gli istanti al pagamento delle spese processuali.

3. Interposto gravame da parte dei soccombenti la Corte d’appello di Napoli ne ha rilevato l’inammissibilità in quanto proposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], poiché tardivamente notificato, e lo ha rigettato in quanto proposto nei confronti delle società.

3.1. Ha in motivazione anzitutto premesso l’esistenza di giudicato interno sulla dichiarazione della legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla denunciata responsabilità precontrattuale, e invece della sola [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con riferimento alla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento.

3.2. Ha quindi motivato il convincimento in ordine alla tardività dell’appello nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che: a) il primo tentativo di notifica del gravame, a mezzo posta, nei confronti del predetto, non aveva raggiunto il suo scopo in quanto i suoi procuratori domiciliatari, nelle more del giudizio di primo grado, avevano mutato indirizzo: da [OSCURATO:PERSONA] n. 329, in Napoli (indicato come domicilio eletto nella sentenza impugnata) a [OSCURATO:PERSONA], n. 67, sempre in Napoli; b) alla prima udienza utile il procuratore degli appellanti aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a rinnovare la notifica, in quanto il primo plico risultava consegnato al portiere dello stabile di [OSCURATO:PERSONA], n. 329, in Napoli; c) a seguito della nuova notifica il [OSCURATO:PERSONA] si era costituito in giudizio, eccependone, preliminarmente, la tardività; d) in base al principio affermato da Cass. Sez.

U. n. 3818 del 2009 e ribadito da Cass. Sez.

U. n. 17352 del 2009, l’errore della prima notifica era imputabile al procuratore degli appellanti, il quale aveva l'onere di controllare che l'indirizzo dello studio dei procuratori domiciliatari del [OSCURATO:PERSONA] non fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel corso del giudizio; e) peraltro, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 quand’anche l’errore non fosse stato imputabile agli appellanti, comunque, in base al principio affermato da Cass. Sez.

U. n. 14594 del 2016, il perfezionamento della notifica avrebbe potuto retrodatarsi al primo tentativo solo se la rinnovazione fosse avvenuta, senza attendere la non necessaria previa autorizzazione del giudice, entro un termine pari alla metà di quello indicato per l’appello dall'art. 325 cod. proc. civ.: termine nella specie non osservato.

3.3. La corte partenopea ha poi, nel merito, ritenuto bensì sussistente la violazione degli obblighi informativi, «quanto meno sotto il profilo dell’adeguatezza dell’investimento, per tipologia ed oggetto (in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario)», ma tuttavia indimostrata l’esistenza di un nesso causale tra la violazione di detti obblighi ed i lamentati danni, «non potendosi escludere che l'investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento (Cass. n. 25335/17)».

Ha in tal senso in particolare rilevato che: — sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori non avevano neanche allegato la sussistenza del nesso eziologico omissione - danno, trascurando di evidenziare che, se adeguatamente informati circa i rischi dell'investimento, avrebbero desistito dall'intento; — nel corso degli oltre sette anni di gestione essi erano stati adeguatamente e costantemente informati dell'andamento della gestione e, ciononostante, hanno atteso, secondo le previsioni contrattuali relative all'arco temporale dell'investimento, la maturazione di detto periodo, per porre fine allo stesso, pur potendo recedere in qualsiasi momento.

3.4. Ha infine rilevato, quanto alla dedotta responsabilità da inadempimento, che: a) la gestione patrimoniale integra un contratto tipico strutturato F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 sugli elementi del mandato, peculiarmente connotato dData pubblicazione 29/03/2022a discrezionalità, che pone a carico dell'intermediario un'obbligazione di mezzi e non di risultato; b) la diligenza da osservarsi da parte del gestore, ai sensi dell’art. 23, primo comma, lett. a), T.U.F., e degli artt. 37 e 38 Reg.

Consob, prescrivono la descrizione delle linee di gestione definite dall'indicazione di un parametro oggettivo dì riferimento (c.d. benchmark); c) nella specie le condizioni generali di contratto evidenziavano espressamente che gli investimenti sarebbero stati eseguiti senza alcun limite quantitativo in azioni della S.I.C.A.V. multi compartimentale Interfund (società d'investimento a capitale variabile costituita sotto forma di società per azioni di diritto lussemburghese); non era esplicitato alcun grado di rischio di ciascuna linea di gestione, cosi come imposto dal [OSCURATO:PERSONA] allegato al regolamento Consob n. 11522 del 1998, ma sul punto non vi era stata alcuna specifica doglianza; d) gli appellanti piuttosto avevano posto a parametro della prestazione pattuita il raggiungimento dell'indice (benchmark), indicato in contratto; tale impostazione era però erronea, dal momento che tale indice è posto, ai sensi dell'art. 42 del Reg.

Consob n. 11522 del 1998, non come limite indiretto al gestore o come dato informativo sul cliente, ma solo al fine di confrontare la performance dì portafoglio rispetto all'andamento del mercato e, conseguentemente, per aiutarlo a comprendere i risultati ottenuti dalla gestione; e) il vaglio del corretto adempimento del gestore «andava condotto sulla base del rispetto delle caratteristiche delle linee di investimento per le quali era stato assunto il rischio contrattuale, profilo, questo, però, del tutto trascurato nel motivo di gravame».

4. Avvero tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 propongono ricorso per cassazione, articolando sei motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. depositano a loro volta controricorso, con il quale propongono anche ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano «violazione degli artt. 325, 331 e 332 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di impugnazione; violazione dell'art. 156 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di notifica e relativa sanatoria in relazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivo essi deducono «violazione dell'art. 141 c.p.c.; violazione dell'art. 325 c.c.; violazione degli artt. 331, 332 e 340 c.p.c.; violazione dell'art. 156 c.p.c.; violazione dei principi generali sulla tempestività dell'impugnazione; violazione dei principi sull'integrazione del contraddittorio, sulla notifica e sul suo perfezionamento e sanatoria in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

Entrambi i motivi investono la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inesistente la prima notifica dell’appello nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e tardiva la sua rinnovazione con conseguente inammissibilità dell’appello nei suoi confronti.

2. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

Al di là della non corretta evocazione dell’art. 331 cod. proc. civ. — non si tratta, infatti, nella specie, di cause inscindibili, i convenuti essendo stati evocati in giudizio per rispondere in quanto obbligati F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 solidali, mentre le domande di nullità o risoluzione del contratto di Data pubblicazione 29/03/2022 gestione patrimoniale (la prima peraltro non più riproposta in appello) non investono la posizione del [OSCURATO:PERSONA] né presuppongono accertamenti che in qualche modo lo coinvolgano, né ancora risulta avanzata domanda di regresso nei suoi confronti dalle altre convenute — il motivo coglie nel segno là dove rileva che la notifica effettuata presso il vecchio recapito dei procuratori domiciliatari non è inesistente ma nulla e deve dunque considerarsi sanata, con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., sia dalla successiva notifica, sia dalla costituzione dell’appellato.

Vengono infatti in rilievo, in tal senso, i principi affermati da Cass. Sez.

U. n. 14916 del 20/07/2016, secondo cui: — «l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.».

Nella specie, come emerge dalla sentenza (ivi, pag. 5, secondo cpv., in fine), la notifica dell’atto d’appello aveva comunque avuto esito nella consegna dell’atto, accettata, al portiere del fabbricato ove era ubicato lo studio del procuratore domiciliatario dell’appellato.

Anche ammesso, dunque, che il precedente trasferimento dello studio da tale indirizzo ad altro potesse rappresentare motivo per escludere un collegamento tra lo stesso e il destinatario della notifica (il che però era già escluso dalla giurisprudenza di questa Corte: v.

Cass. n. 28285 del 18/12/2013), si sarebbe, comunque, in presenza di una notifica che, essendo stata «eseguita», ed indipendentemente dalla possibilità o meno di ritenere esistente detto «collegamento» (posto che il luogo dell’esecuzione «non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto»), andava considerata nulla, e non inesistente, e come tale suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., in conseguenza della sua rinnovazione entro il termine concesso oltre che della costituzione in giudizio dell’appellato.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «violazione dell'art.1337 c.c. e dei principi generali sulla responsabilità precontrattuale.

Violazione dell'art. 111 Cost.; violazione dell'art. 132 c.p.c.;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Contestano — siccome «manifestamente errato» e «totalmente incongruente» e «non aderente ai reali contenuti, argomentazioni e deduzioni difensive, e richieste degli appellanti ed, anzi, totalmente difforme da essi» — il contrario assunto espresso in sentenza secondo cui il lungo periodo di investimento e la costante informativa dell'andamento dello stesso militano nel far ritenere non plausibile che, se essi fossero stati preventivamente informati della pericolosità dell'investimento, sarebbero receduti dall'intento di aderire alla gestione patrimoniale offerta dagli appellati.

Osservano che, vertendo il gravame sulla condotta dei resistenti antecedente alla stipula del contratto di gestione patrimoniale, non è pertinente considerare quanto poi avvenuto nel corso di tale gestione e che, comunque, «non è affatto plausibile opinare che i ricorrenti, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Affermano che, diversamente da quanto opinato dai giudici d’appello, gli iniziali esiti, fortemente negativi, della gestione patrimoniale avevano «più che comprensibilmente distolto gli investitori da ogni proposito di recesso per evitare di consolidare una perdita così grave».

4. Il motivo è inammissibile.

Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, esso impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è possibile, in sede di legittimità, stanti i limiti ristretti del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ..

È da aggiungere, altresì, che la prospettazione critica dei ricorrenti non è neppure riconducibile alla nozione della falsa applicazione della norma sostanziale richiamata, cioè l’art. 1337 cod. civ., e dunque non è riconducibile al profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso.

Essi, infatti, si dolgono di un insufficiente esame del motivo d’appello e, più precisamente, della non persuasività delle valutazioni espresse circa la mancanza di un nesso causale tra la pur acclarata violazione dei doveri informativi e il danno dedotto ad esse opponendosi una valutazione opposta.

In tali termini la censura si appalesa anche estranea al paradigma del vizio di motivazione mancante o apparente (cioè al modo di dedurre la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.), essendo questo inammissibilmente prospettato non in relazione all’intrinseco contenuto della motivazione ma in virtù del raffronto tra F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In tal modo quel che si censura non è la mancanza o l’incomprensibilità della motivazione, ma il suo esito valutativo, del quale la corte territoriale, per vero, offre una motivazione, in sé, perfettamente comprensibile.

Occorre rammentare al riguardo che, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha operato una «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», per effetto della quale «è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053 - 8054).

Varrà comunque soggiungere che, in punto di diritto, la decisione della corte d’appello risulta conforme al principio espressamente evocato in sentenza secondo cui «in tema di intermediazione finanziaria, nell’ipotesi di operazione inadeguata od in conflitto d'interessi, la violazione dell'obbligo giuridico di astensione a carico dell'intermediario esclude la necessità dell'accertamento del nesso causale, da ritenersi in re ipsa; invece nella differente ipotesi dell'inosservanza dell’obbligo di informazione attiva, specificamente prevista dall’art. 28, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 1998, l’esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l’investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25335, che ha ritenuto estraneo al sindacato di legittimità l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza del nesso causale tra l’inosservanza dell’obbligo informativo e l’evento dannoso).

5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano «violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; violazione del principio della domanda; violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia sulla domanda di risoluzione del contratto di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 1453 c.c. a cagione dei gravi inadempimenti delle parti resistenti».

Si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di gravame nella parte in cui si chiedeva pronunziarsi la risoluzione del contratto di gestione patrimoniale a cagione del grave inadempimento dei resistenti agli obblighi contrattuali di buona fede, correttezza, diligenza qualificata, adeguata informazione, adeguatezza e coerenza dell'investimento sollecitato con le loro caratteristiche di investitori, trasparenza, indipendenza ai quali avrebbero dovuto uniformarsi sia durante l'attività di sollecitazione dell'investimento, sia nel corso della gestione patrimoniale.

6. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha espressamente preso in esame il secondo motivo di appello, rigettandolo per le ragioni sopra riferite nella parte narrativa della presente ordinanza («Fatti di causa», § 3.4).

La doglianza è proposta sull’implicito rilievo che, nel motivare in tal modo, senza espressamente considerare le argomentazioni che a supporto del motivo erano state svolte con riferimento anche agli obblighi suddetti, la corte sarebbe incorsa comunque in omessa F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 pronuncia.

Tale prospettazione del motivo è, però, destituita di fondamento.

Come questa Corte ha più volte chiarito, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v.

Cass. 29/01/2021, n. 2151; 04/06/2019 n. 15255; 09/05/2007, n. 10636) Nel caso di specie il rigetto del motivo di gravame è motivato in termini che implicano — attraverso il riferimento alla osservanza degli obblighi di diligenza da osservarsi da parte del gestore, ai sensi dell’art. 23, primo comma, lett. a), T.U.F., e degli artt. 37 e 38 Reg.

Consob — l’insussistenza di altri possibili addebiti su tale piano ascrivibili al gestore, peraltro genericamente dedotti.

7. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano «violazione dell'art.1218 c.c. e dei principi generali in tema di adempimento contrattuale; violazione dell'art. 2697 c.c.; carenza di prova della corretta prestazione contrattuale di gestione patrimoniale in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell'art. 111 Cost.; violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

7.1. Lamentano che i giudici d’appello, «violando le norme e i principi rubricati ed incorrendo in un’evidente e stridente contraddizione» hanno «del tutto incongruentemente, opinato, per un verso, che le condizioni generali di contratto avrebbero evidenziato “che gli investimenti sarebbero stati eseguiti senza alcun limite quantitativo in azioni della S.I.C.A.V. multicompartimentale Interfund (società di investimenti a capitale variabile costituita sottoforma di società per azioni di diritto lussemburghese)" e, per l'altro verso, che F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ciò in quanto — argomentano i ricorrenti — «gli stessi giudici di appello, a pag. 11-15 della sentenza impugnata, hanno accertato, dichiarato e ritenuto l'inadempimento dei resistenti “ agli obblighi informativi”, che risultano particolarmente estesi e penetranti».

7.2. Sotto altro profilo lamentano che la sentenza d’appello, «in modo del tutto incongruente ed infedele» rispetto agli «effettivi contenuti delle difese dei ricorrenti», ha affermato che «errano dunque gli appellanti nell'identificare l'inadempimento della società di gestione nel mancato raggiungimento del benchmark».

Rilevano di contro che: — «i resistenti non hanno adempiuto l’obbligo di dimostrare di aver adempiuto gli obblighi normativi e contrattuali di cui erano gravati: «i. sia nella fase di sollecitazione all'investimento: - buona fede; - correttezza; - diligenza qualificata; - adeguatezza e coerenza con le caratteristiche degli investitori: - adeguata e fedele informazione; - trasparenza; - indipendenza; ii. sia nel corso della successiva gestione patrimoniale, in quanto la società di gestione patrimoniale non ha dimostrato alcunché, tampoco di aver adempiuto, in modo corretto, diligente e conforme alle norme tecniche di riferimento, alla assunta prestazione di gestione»; — come accertato nel corso dell'espletata indagine tecnica d'ufficio, la gestione patrimoniale ha comportato, per gli appellanti, una perdita patrimoniale di ben € 63.810,82, laddove, come espressamente dedotto alla pag. 45 dell'atto di appello, «lo stesso capitale, se diversamente investito in conformità delle loro pregresse abitudini di investimento in titoli del debito pubblico, ovvero se F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. Il motivo è inammissibile.

8.1. Quanto al dedotto vizio di inosservanza dell’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., vanno richiamate le considerazioni già svolte a proposito dell’analoga censura mossa con il terzo motivo (v. supra, «Ragioni della decisione», § 4), anche in tal caso censurandosi non l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, ma il suo esito valutativo, del quale la corte territoriale, per vero, offre una motivazione, in sé, perfettamente comprensibile.

La contraddizione fra quanto affermato a pagg. 22, punto 8.3., e quanto affermato alle pp. 11-15 della sentenza, è dedotta non solo in modo del tutto generico e confrontando affermazioni che di per sé non sono contraddittorie, dato che la seconda è specifica e riguarda non gli obblighi contrattuali ma quelli informativi da osservare nella fase precontrattuale, ma anche con riferimenti di altrettale mancanza di specificità, specie al lume dell’art. 366 n. 6 c.p.c., sia al tenore dell’appello, sia al tenore delle condizioni generali.

8.2. Non illustrato e comunque certamente non pertinente è, poi, il richiamo, nella intestazione, quale norma asseritamente violata, all’art. 2697 cod. civ..

Varrà al riguardo rammentare che, secondo pacifico insegnamento, «la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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U. 05/08/2016, n. 16598, principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14; v. anche Cass. n. 23594 del 2017, cit.; Cass. 17/06/2013, n. 15107).

Nel caso di specie la corte di merito ha escluso la sussistenza dell’inadempimento non ragionando sui criteri di riparto dell’onere della prova, ma ben diversamente ritenendo che quanto dedotto potesse configurare un inadempimento agli obblighi contrattuali (ha escluso, cioè, che il successo dell’investimento potesse considerarsi compreso nella prestazione oggetto dell’obbligo assunto, in quanto obbligazione di mezzi e non di risultato: v. sentenza, pag. 22, § 8.2).

8.3. Quanto infine al rilievo, a tal fine, attribuibile al rispetto del c.d. benchmark, l’inammissibilità della censura si appalesa evidente ove si consideri che al riguardo i ricorrenti si limitano a trascrivere, tra virgolette, esattamente quanto dedotto con il motivo di appello, senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione che in proposito è spesa in sentenza per affermare, di quel motivo, l’infondatezza.

Varrà al riguardo rammentare che, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez.

U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).

9. Con il sesto motivo i ricorrenti principali denunciano, infine, «violazione dell'art. 111 Cost.; violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione dell'obbligo di motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

Lamentano che «la Corte d'appello, nello scrutinio sia del primo che del secondo motivo d'appello, ha disatteso i motivi di gravame rassegnati dai ricorrenti, per un verso, attribuendo alle loro difese contenuti, argomenti e deduzioni che, invece, non vi si rinvengono affatto, e, per altro e conseguenziale verso, omettendo di prendere in esame gli effettivi argomenti e contenuti difensivi ivi rassegnati».

10. Anche tale motivo si appalesa inammissibile, per l’evidente genericità.

Si tratta, a tutto concedere, di una ripresa e riproposizione di censure già svolte nei motivi terzo e quinto, alla cui disamina può quindi farsi rimando.

Di quelle censure il motivo in esame riprende l’evidente erronea impostazione, in virtù della quale si pretende, inammissibilmente, di argomentare l’esistenza di un vizio di motivazione mancante o apparente dal solo non condiviso esito della valutazione dei motivi di gravame.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione — costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost. — dell'art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: assoluta omissione e/o mera apparenza di motivazione avuto riguardo alla ritenuta fondatezza della censura di omessa informativa in ordine agli obblighi di buona fede, correttezza, trasparenza ed adeguatezza dell'investimento».

Lamentano che «nulla consente di capire» in base a quale ragionamento la corte d'appello ha ritenuto che nel caso di specie potrebbe ritenersi «fondata la doglianza relativa alla violazione degli obblighi informativi, quanto meno sotto il profilo dell'adeguatezza dell'investimento, per tipologia ed oggetto (in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario)».

L’illustrazione del motivo si diffonde poi per tutte le restanti pagine sul rilievo (del quale pure si riconosce in premessa la «non diretta rilevanza ai fini della censura sollevata») che le argomentazioni difensive spese in causa dimostravano l’assolvimento degli obblighi informativi.

Si richiamano le conclusioni del c.t.u. e si svolgono considerazioni dirette a dimostrare che gli odierni ricorrenti avevano in passato compiuto investimenti che ne disegnavano il profilo di investitori non occasionali.

Ripercorsa l’evoluzione degli investimenti, si deduce in sostanza che il profilo degli investitori era adeguato rispetto alle operazioni sottoscritte.

12. Il motivo è inammissibile.

Il rigetto del terzo motivo del ricorso principale comporta il passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Questa, pertanto, non è soccombente e non ha interesse a lamentarsi della ritenuta violazione da parte sua degli obblighi informativi, non avendo questa poi avuto sviluppo in una statuizione di condanna, per la divisata mancanza di nesso causale tra la violazione medesima e i danni lamentati; in mancanza di soccombenza manca dunque interesse ad impugnare.

In tal senso questa Corte ha più volte evidenziato che l’interesse ad impugnare nasce solo dalla soccombenza e non è configurabile con riguardo ad un ricorso volto ad ottenere un minus (es. pronuncia d inammissibilità della domanda avversaria) rispetto alla sentenza impugnata (di rigetto nel merito), ovvero una mera modifica della motivazione (v. ex aliis Cass. 14/10/2014, n. 21652; 13/05/1997, n. 4168). [OSCURATO:PERSONA] difetta poi in radice di legittimazione rispetto alla censura proposta, investendo questa, dichiaratamente, la parte della sentenza riguardante la pretesa risarcitoria per responsabilità precontrattuale, rispetto alla quale la stessa sentenza ha affermato essere passivamente legittimati, in forza di giudicato interno già formatosi sulla sentenza di primo grado, solo il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e non anche [OSCURATO:PERSONA].

13. In accoglimento, dunque, del primo motivo del ricorso principale quanto al rapporto processuale fra i ricorrenti principali ed il [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va cassata con riferimento alla sola statuizione di inammissibilità dell’appello in quanto proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La causa deve essere conseguentemente rinviata al giudice a quo affinché provveda ad esaminare nel merito l’appello in quanto proposto nei confronti di quest’ultimo.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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14. Il ricorso principale va invece rigettato in quanto proposto nei confronti delle società controricorrenti, cioè relativamente ai rapporti processuali fra i ricorrenti e costoro.

Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità del suo unico motivo.

15. Nel rapporto tra queste i ricorrenti e le ricorrenti incidentali le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.

16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione quanto al rapporto processuale fra i ricorrenti ed il [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito il secondo; rigetta il quarto motivo; dichiara inammissibili i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, limitatamente al rapporto tra gli odierni ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA], ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Rigetta il ricorso principale in quanto proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]..

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra i Data pubblicazione 29/03/2022 ricorrenti principali e le suddette società, ricorrenti incidentali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34003/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via della Frezza, n. 59; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pacuvio, n. 34; – controricorrenti e ricorrenti incidentali – F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Vicolo di [OSCURATO:PERSONA], n. 31; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1892/2019 depositata il 4 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: a) dichiararsi la nullità del contratto di gestione patrimoniale stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA], quale promotore finanziario per conto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (in quanto concluso in difetto di informazioni in ordine al diritto di recesso conseguente alla sua avvenuta stipula fuori sede ed alla posizione di conflitto di interessi in cui agivano le società convenute); b) in subordine pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento; c) la condanna dei convenuti in solido alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento dei danni da lucro cessante, in relazione alla ordinaria remunerazione che il capitale affidato avrebbe ricevuto se investito in titoli di Stato; d) in via ulteriormente gradata, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale (avendo essi sollecitato un investimento F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 assolutamente inadeguato rispetto al loro profilo). Data pubblicazione 29/03/2022 2. Il tribunale rigettò le domande e condannò gli istanti al pagamento delle spese processuali. 3. Interposto gravame da parte dei soccombenti la Corte d’appello di Napoli ne ha rilevato l’inammissibilità in quanto proposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], poiché tardivamente notificato, e lo ha rigettato in quanto proposto nei confronti delle società. 3.1. Ha in motivazione anzitutto premesso l’esistenza di giudicato interno sulla dichiarazione della legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla denunciata responsabilità precontrattuale, e invece della sola [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con riferimento alla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento. 3.2. Ha quindi motivato il convincimento in ordine alla tardività dell’appello nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che: a) il primo tentativo di notifica del gravame, a mezzo posta, nei confronti del predetto, non aveva raggiunto il suo scopo in quanto i suoi procuratori domiciliatari, nelle more del giudizio di primo grado, avevano mutato indirizzo: da [OSCURATO:PERSONA] n. 329, in Napoli (indicato come domicilio eletto nella sentenza impugnata) a [OSCURATO:PERSONA], n. 67, sempre in Napoli; b) alla prima udienza utile il procuratore degli appellanti aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a rinnovare la notifica, in quanto il primo plico risultava consegnato al portiere dello stabile di [OSCURATO:PERSONA], n. 329, in Napoli; c) a seguito della nuova notifica il [OSCURATO:PERSONA] si era costituito in giudizio, eccependone, preliminarmente, la tardività; d) in base al principio affermato da Cass. Sez. U. n. 3818 del 2009 e ribadito da Cass. Sez. U. n. 17352 del 2009, l’errore della prima notifica era imputabile al procuratore degli appellanti, il quale aveva l'onere di controllare che l'indirizzo dello studio dei procuratori domiciliatari del [OSCURATO:PERSONA] non fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel corso del giudizio; e) peraltro, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 quand’anche l’errore non fosse stato imputabile agli appellanti, comunque, in base al principio affermato da Cass. Sez. U. n. 14594 del 2016, il perfezionamento della notifica avrebbe potuto retrodatarsi al primo tentativo solo se la rinnovazione fosse avvenuta, senza attendere la non necessaria previa autorizzazione del giudice, entro un termine pari alla metà di quello indicato per l’appello dall'art. 325 cod. proc. civ.: termine nella specie non osservato. 3.3. La corte partenopea ha poi, nel merito, ritenuto bensì sussistente la violazione degli obblighi informativi, «quanto meno sotto il profilo dell’adeguatezza dell’investimento, per tipologia ed oggetto (in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario)», ma tuttavia indimostrata l’esistenza di un nesso causale tra la violazione di detti obblighi ed i lamentati danni, «non potendosi escludere che l'investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento (Cass. n. 25335/17)». Ha in tal senso in particolare rilevato che: — sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori non avevano neanche allegato la sussistenza del nesso eziologico omissione - danno, trascurando di evidenziare che, se adeguatamente informati circa i rischi dell'investimento, avrebbero desistito dall'intento; — nel corso degli oltre sette anni di gestione essi erano stati adeguatamente e costantemente informati dell'andamento della gestione e, ciononostante, hanno atteso, secondo le previsioni contrattuali relative all'arco temporale dell'investimento, la maturazione di detto periodo, per porre fine allo stesso, pur potendo recedere in qualsiasi momento. 3.4. Ha infine rilevato, quanto alla dedotta responsabilità da inadempimento, che: a) la gestione patrimoniale integra un contratto tipico strutturato F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 sugli elementi del mandato, peculiarmente connotato dData pubblicazione 29/03/2022a discrezionalità, che pone a carico dell'intermediario un'obbligazione di mezzi e non di risultato; b) la diligenza da osservarsi da parte del gestore, ai sensi dell’art. 23, primo comma, lett. a), T.U.F., e degli artt. 37 e 38 Reg. Consob, prescrivono la descrizione delle linee di gestione definite dall'indicazione di un parametro oggettivo dì riferimento (c.d. benchmark); c) nella specie le condizioni generali di contratto evidenziavano espressamente che gli investimenti sarebbero stati eseguiti senza alcun limite quantitativo in azioni della S.I.C.A.V. multi compartimentale Interfund (società d'investimento a capitale variabile costituita sotto forma di società per azioni di diritto lussemburghese); non era esplicitato alcun grado di rischio di ciascuna linea di gestione, cosi come imposto dal [OSCURATO:PERSONA] allegato al regolamento Consob n. 11522 del 1998, ma sul punto non vi era stata alcuna specifica doglianza; d) gli appellanti piuttosto avevano posto a parametro della prestazione pattuita il raggiungimento dell'indice (benchmark), indicato in contratto; tale impostazione era però erronea, dal momento che tale indice è posto, ai sensi dell'art. 42 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non come limite indiretto al gestore o come dato informativo sul cliente, ma solo al fine di confrontare la performance dì portafoglio rispetto all'andamento del mercato e, conseguentemente, per aiutarlo a comprendere i risultati ottenuti dalla gestione; e) il vaglio del corretto adempimento del gestore «andava condotto sulla base del rispetto delle caratteristiche delle linee di investimento per le quali era stato assunto il rischio contrattuale, profilo, questo, però, del tutto trascurato nel motivo di gravame». 4. Avvero tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 propongono ricorso per cassazione, articolando sei motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. depositano a loro volta controricorso, con il quale propongono anche ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano «violazione degli artt. 325, 331 e 332 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di impugnazione; violazione dell'art. 156 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di notifica e relativa sanatoria in relazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo essi deducono «violazione dell'art. 141 c.p.c.; violazione dell'art. 325 c.c.; violazione degli artt. 331, 332 e 340 c.p.c.; violazione dell'art. 156 c.p.c.; violazione dei principi generali sulla tempestività dell'impugnazione; violazione dei principi sull'integrazione del contraddittorio, sulla notifica e sul suo perfezionamento e sanatoria in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». Entrambi i motivi investono la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inesistente la prima notifica dell’appello nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e tardiva la sua rinnovazione con conseguente inammissibilità dell’appello nei suoi confronti. 2. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. Al di là della non corretta evocazione dell’art. 331 cod. proc. civ. — non si tratta, infatti, nella specie, di cause inscindibili, i convenuti essendo stati evocati in giudizio per rispondere in quanto obbligati F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 solidali, mentre le domande di nullità o risoluzione del contratto di Data pubblicazione 29/03/2022 gestione patrimoniale (la prima peraltro non più riproposta in appello) non investono la posizione del [OSCURATO:PERSONA] né presuppongono accertamenti che in qualche modo lo coinvolgano, né ancora risulta avanzata domanda di regresso nei suoi confronti dalle altre convenute — il motivo coglie nel segno là dove rileva che la notifica effettuata presso il vecchio recapito dei procuratori domiciliatari non è inesistente ma nulla e deve dunque considerarsi sanata, con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., sia dalla successiva notifica, sia dalla costituzione dell’appellato. Vengono infatti in rilievo, in tal senso, i principi affermati da Cass. Sez. U. n. 14916 del 20/07/2016, secondo cui: — «l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 - «il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene Data pubblicazione 29/03/2022 eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.». Nella specie, come emerge dalla sentenza (ivi, pag. 5, secondo cpv., in fine), la notifica dell’atto d’appello aveva comunque avuto esito nella consegna dell’atto, accettata, al portiere del fabbricato ove era ubicato lo studio del procuratore domiciliatario dell’appellato. Anche ammesso, dunque, che il precedente trasferimento dello studio da tale indirizzo ad altro potesse rappresentare motivo per escludere un collegamento tra lo stesso e il destinatario della notifica (il che però era già escluso dalla giurisprudenza di questa Corte: v. Cass. n. 28285 del 18/12/2013), si sarebbe, comunque, in presenza di una notifica che, essendo stata «eseguita», ed indipendentemente dalla possibilità o meno di ritenere esistente detto «collegamento» (posto che il luogo dell’esecuzione «non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto»), andava considerata nulla, e non inesistente, e come tale suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., in conseguenza della sua rinnovazione entro il termine concesso oltre che della costituzione in giudizio dell’appellato. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «violazione dell'art.1337 c.c. e dei principi generali sulla responsabilità precontrattuale. Violazione dell'art. 111 Cost.; violazione dell'art. 132 c.p.c.;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 violazione dell'obbligo di motivazione; inesistenza e, comunque, totale inadeguatezza della motivazione in ragione della sua totale difformità dalle effettive argomentazioni, richieste e deduzioni difensive dei ricorrenti in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.» Lamentano che la corte di appello, nello scrutinio del primo motivo di gravame, diretto al riconoscimento e alla declaratoria della responsabilità precontrattuale dei resistenti nella fase antecedente alla stipula del contratto di gestione patrimoniale, ha omesso di considerare che, se tali obblighi fossero stati adempiuti: a) ai ricorrenti non avrebbe potuto essere proposto di stipulare un contratto di gestione patrimoniale in titoli altamente volatili per l’intero loro capitale di risparmio; b) i ricorrenti non avrebbero, in ogni caso, sottoscritto il contratto di gestione patrimoniale perché si sarebbero resi conto, come è del tutto ragionevole presumere e pronosticare, che rappresentava una forma di investimento totalmente inadeguata al loro profilo di investitori, alla loro scarsissima esperienza in materia (avevano in precedenza investito solo in titoli di Stato), alla loro età, all'entità del capitale investito. Contestano — siccome «manifestamente errato» e «totalmente incongruente» e «non aderente ai reali contenuti, argomentazioni e deduzioni difensive, e richieste degli appellanti ed, anzi, totalmente difforme da essi» — il contrario assunto espresso in sentenza secondo cui il lungo periodo di investimento e la costante informativa dell'andamento dello stesso militano nel far ritenere non plausibile che, se essi fossero stati preventivamente informati della pericolosità dell'investimento, sarebbero receduti dall'intento di aderire alla gestione patrimoniale offerta dagli appellati. Osservano che, vertendo il gravame sulla condotta dei resistenti antecedente alla stipula del contratto di gestione patrimoniale, non è pertinente considerare quanto poi avvenuto nel corso di tale gestione e che, comunque, «non è affatto plausibile opinare che i ricorrenti, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 pur essendo costantemente informati in ordine all'andamento Data pubblicazione 29/03/2022 dell'investimento sollecitato, non sarebbero receduti dall'intento di aderire alla gestione patrimoniale»: si tratterebbe, dunque, di considerazione «perplessa, incongruente e implausibile». Affermano che, diversamente da quanto opinato dai giudici d’appello, gli iniziali esiti, fortemente negativi, della gestione patrimoniale avevano «più che comprensibilmente distolto gli investitori da ogni proposito di recesso per evitare di consolidare una perdita così grave». 4. Il motivo è inammissibile. Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, esso impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è possibile, in sede di legittimità, stanti i limiti ristretti del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. È da aggiungere, altresì, che la prospettazione critica dei ricorrenti non è neppure riconducibile alla nozione della falsa applicazione della norma sostanziale richiamata, cioè l’art. 1337 cod. civ., e dunque non è riconducibile al profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso. Essi, infatti, si dolgono di un insufficiente esame del motivo d’appello e, più precisamente, della non persuasività delle valutazioni espresse circa la mancanza di un nesso causale tra la pur acclarata violazione dei doveri informativi e il danno dedotto ad esse opponendosi una valutazione opposta. In tali termini la censura si appalesa anche estranea al paradigma del vizio di motivazione mancante o apparente (cioè al modo di dedurre la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.), essendo questo inammissibilmente prospettato non in relazione all’intrinseco contenuto della motivazione ma in virtù del raffronto tra F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 questa e i motivi di appello, dei quali in buona sostanza si sollecita, Data pubblicazione 29/03/2022 inammissibilmente, una rinnovata valutazione. In tal modo quel che si censura non è la mancanza o l’incomprensibilità della motivazione, ma il suo esito valutativo, del quale la corte territoriale, per vero, offre una motivazione, in sé, perfettamente comprensibile. Occorre rammentare al riguardo che, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha operato una «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», per effetto della quale «è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 - 8054). Varrà comunque soggiungere che, in punto di diritto, la decisione della corte d’appello risulta conforme al principio espressamente evocato in sentenza secondo cui «in tema di intermediazione finanziaria, nell’ipotesi di operazione inadeguata od in conflitto d'interessi, la violazione dell'obbligo giuridico di astensione a carico dell'intermediario esclude la necessità dell'accertamento del nesso causale, da ritenersi in re ipsa; invece nella differente ipotesi dell'inosservanza dell’obbligo di informazione attiva, specificamente prevista dall’art. 28, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 1998, l’esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l’investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25335, che ha ritenuto estraneo al sindacato di legittimità l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza del nesso causale tra l’inosservanza dell’obbligo informativo e l’evento dannoso). 5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano «violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; violazione del principio della domanda; violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia sulla domanda di risoluzione del contratto di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 1453 c.c. a cagione dei gravi inadempimenti delle parti resistenti». Si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di gravame nella parte in cui si chiedeva pronunziarsi la risoluzione del contratto di gestione patrimoniale a cagione del grave inadempimento dei resistenti agli obblighi contrattuali di buona fede, correttezza, diligenza qualificata, adeguata informazione, adeguatezza e coerenza dell'investimento sollecitato con le loro caratteristiche di investitori, trasparenza, indipendenza ai quali avrebbero dovuto uniformarsi sia durante l'attività di sollecitazione dell'investimento, sia nel corso della gestione patrimoniale. 6. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha espressamente preso in esame il secondo motivo di appello, rigettandolo per le ragioni sopra riferite nella parte narrativa della presente ordinanza («Fatti di causa», § 3.4). La doglianza è proposta sull’implicito rilievo che, nel motivare in tal modo, senza espressamente considerare le argomentazioni che a supporto del motivo erano state svolte con riferimento anche agli obblighi suddetti, la corte sarebbe incorsa comunque in omessa F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 pronuncia. Tale prospettazione del motivo è, però, destituita di fondamento. Come questa Corte ha più volte chiarito, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. 29/01/2021, n. 2151; 04/06/2019 n. 15255; 09/05/2007, n. 10636) Nel caso di specie il rigetto del motivo di gravame è motivato in termini che implicano — attraverso il riferimento alla osservanza degli obblighi di diligenza da osservarsi da parte del gestore, ai sensi dell’art. 23, primo comma, lett. a), T.U.F., e degli artt. 37 e 38 Reg. Consob — l’insussistenza di altri possibili addebiti su tale piano ascrivibili al gestore, peraltro genericamente dedotti. 7. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano «violazione dell'art.1218 c.c. e dei principi generali in tema di adempimento contrattuale; violazione dell'art. 2697 c.c.; carenza di prova della corretta prestazione contrattuale di gestione patrimoniale in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell'art. 111 Cost.; violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». 7.1. Lamentano che i giudici d’appello, «violando le norme e i principi rubricati ed incorrendo in un’evidente e stridente contraddizione» hanno «del tutto incongruentemente, opinato, per un verso, che le condizioni generali di contratto avrebbero evidenziato “che gli investimenti sarebbero stati eseguiti senza alcun limite quantitativo in azioni della S.I.C.A.V. multicompartimentale Interfund (società di investimenti a capitale variabile costituita sottoforma di società per azioni di diritto lussemburghese)" e, per l'altro verso, che F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 i ricorrenti non avrebbero specificamente censurato quanto riportato nelle condizioni generali di contratto». Ciò in quanto — argomentano i ricorrenti — «gli stessi giudici di appello, a pag. 11-15 della sentenza impugnata, hanno accertato, dichiarato e ritenuto l'inadempimento dei resistenti “ agli obblighi informativi”, che risultano particolarmente estesi e penetranti». 7.2. Sotto altro profilo lamentano che la sentenza d’appello, «in modo del tutto incongruente ed infedele» rispetto agli «effettivi contenuti delle difese dei ricorrenti», ha affermato che «errano dunque gli appellanti nell'identificare l'inadempimento della società di gestione nel mancato raggiungimento del benchmark». Rilevano di contro che: — «i resistenti non hanno adempiuto l’obbligo di dimostrare di aver adempiuto gli obblighi normativi e contrattuali di cui erano gravati: «i. sia nella fase di sollecitazione all'investimento: - buona fede; - correttezza; - diligenza qualificata; - adeguatezza e coerenza con le caratteristiche degli investitori: - adeguata e fedele informazione; - trasparenza; - indipendenza; ii. sia nel corso della successiva gestione patrimoniale, in quanto la società di gestione patrimoniale non ha dimostrato alcunché, tampoco di aver adempiuto, in modo corretto, diligente e conforme alle norme tecniche di riferimento, alla assunta prestazione di gestione»; — come accertato nel corso dell'espletata indagine tecnica d'ufficio, la gestione patrimoniale ha comportato, per gli appellanti, una perdita patrimoniale di ben € 63.810,82, laddove, come espressamente dedotto alla pag. 45 dell'atto di appello, «lo stesso capitale, se diversamente investito in conformità delle loro pregresse abitudini di investimento in titoli del debito pubblico, ovvero se F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 gestito in modo coerente ed adeguato alle caratteristiche ed al profilo degli investitori, avrebbe comportato un incremento patrimoniale di: ✓ € 117.309,88, se utilizzato per l'acquisto di BOT a 12 mesi; ✓ € 198.708,79, se utilizzato per l'acquisto di BTP trentennali; ✓ € 149.849,65 se utilizzato per l'acquisto di titoli di Stato; ovvero avrebbe assicurato una remunerazione media del capitale investito, e, dunque, un incremento patrimoniale medio non inferiore, ad € 155.000,00». 8. Il motivo è inammissibile. 8.1. Quanto al dedotto vizio di inosservanza dell’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., vanno richiamate le considerazioni già svolte a proposito dell’analoga censura mossa con il terzo motivo (v. supra, «Ragioni della decisione», § 4), anche in tal caso censurandosi non l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, ma il suo esito valutativo, del quale la corte territoriale, per vero, offre una motivazione, in sé, perfettamente comprensibile. La contraddizione fra quanto affermato a pagg. 22, punto 8.3., e quanto affermato alle pp. 11-15 della sentenza, è dedotta non solo in modo del tutto generico e confrontando affermazioni che di per sé non sono contraddittorie, dato che la seconda è specifica e riguarda non gli obblighi contrattuali ma quelli informativi da osservare nella fase precontrattuale, ma anche con riferimenti di altrettale mancanza di specificità, specie al lume dell’art. 366 n. 6 c.p.c., sia al tenore dell’appello, sia al tenore delle condizioni generali. 8.2. Non illustrato e comunque certamente non pertinente è, poi, il richiamo, nella intestazione, quale norma asseritamente violata, all’art. 2697 cod. civ.. Varrà al riguardo rammentare che, secondo pacifico insegnamento, «la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione Data pubblicazione 29/03/2022 della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni» (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598, principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14; v. anche Cass. n. 23594 del 2017, cit.; Cass. 17/06/2013, n. 15107). Nel caso di specie la corte di merito ha escluso la sussistenza dell’inadempimento non ragionando sui criteri di riparto dell’onere della prova, ma ben diversamente ritenendo che quanto dedotto potesse configurare un inadempimento agli obblighi contrattuali (ha escluso, cioè, che il successo dell’investimento potesse considerarsi compreso nella prestazione oggetto dell’obbligo assunto, in quanto obbligazione di mezzi e non di risultato: v. sentenza, pag. 22, § 8.2). 8.3. Quanto infine al rilievo, a tal fine, attribuibile al rispetto del c.d. benchmark, l’inammissibilità della censura si appalesa evidente ove si consideri che al riguardo i ricorrenti si limitano a trascrivere, tra virgolette, esattamente quanto dedotto con il motivo di appello, senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione che in proposito è spesa in sentenza per affermare, di quel motivo, l’infondatezza. Varrà al riguardo rammentare che, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 9. Con il sesto motivo i ricorrenti principali denunciano, infine, «violazione dell'art. 111 Cost.; violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione dell'obbligo di motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». Lamentano che «la Corte d'appello, nello scrutinio sia del primo che del secondo motivo d'appello, ha disatteso i motivi di gravame rassegnati dai ricorrenti, per un verso, attribuendo alle loro difese contenuti, argomenti e deduzioni che, invece, non vi si rinvengono affatto, e, per altro e conseguenziale verso, omettendo di prendere in esame gli effettivi argomenti e contenuti difensivi ivi rassegnati». 10. Anche tale motivo si appalesa inammissibile, per l’evidente genericità. Si tratta, a tutto concedere, di una ripresa e riproposizione di censure già svolte nei motivi terzo e quinto, alla cui disamina può quindi farsi rimando. Di quelle censure il motivo in esame riprende l’evidente erronea impostazione, in virtù della quale si pretende, inammissibilmente, di argomentare l’esistenza di un vizio di motivazione mancante o apparente dal solo non condiviso esito della valutazione dei motivi di gravame.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione — costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost. — dell'art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: assoluta omissione e/o mera apparenza di motivazione avuto riguardo alla ritenuta fondatezza della censura di omessa informativa in ordine agli obblighi di buona fede, correttezza, trasparenza ed adeguatezza dell'investimento». Lamentano che «nulla consente di capire» in base a quale ragionamento la corte d'appello ha ritenuto che nel caso di specie potrebbe ritenersi «fondata la doglianza relativa alla violazione degli obblighi informativi, quanto meno sotto il profilo dell'adeguatezza dell'investimento, per tipologia ed oggetto (in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario)». L’illustrazione del motivo si diffonde poi per tutte le restanti pagine sul rilievo (del quale pure si riconosce in premessa la «non diretta rilevanza ai fini della censura sollevata») che le argomentazioni difensive spese in causa dimostravano l’assolvimento degli obblighi informativi. Si richiamano le conclusioni del c.t.u. e si svolgono considerazioni dirette a dimostrare che gli odierni ricorrenti avevano in passato compiuto investimenti che ne disegnavano il profilo di investitori non occasionali. Ripercorsa l’evoluzione degli investimenti, si deduce in sostanza che il profilo degli investitori era adeguato rispetto alle operazioni sottoscritte. 12. Il motivo è inammissibile. Il rigetto del terzo motivo del ricorso principale comporta il passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 risarcitoria svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.). Questa, pertanto, non è soccombente e non ha interesse a lamentarsi della ritenuta violazione da parte sua degli obblighi informativi, non avendo questa poi avuto sviluppo in una statuizione di condanna, per la divisata mancanza di nesso causale tra la violazione medesima e i danni lamentati; in mancanza di soccombenza manca dunque interesse ad impugnare. In tal senso questa Corte ha più volte evidenziato che l’interesse ad impugnare nasce solo dalla soccombenza e non è configurabile con riguardo ad un ricorso volto ad ottenere un minus (es. pronuncia d inammissibilità della domanda avversaria) rispetto alla sentenza impugnata (di rigetto nel merito), ovvero una mera modifica della motivazione (v. ex aliis Cass. 14/10/2014, n. 21652; 13/05/1997, n. 4168). [OSCURATO:PERSONA] difetta poi in radice di legittimazione rispetto alla censura proposta, investendo questa, dichiaratamente, la parte della sentenza riguardante la pretesa risarcitoria per responsabilità precontrattuale, rispetto alla quale la stessa sentenza ha affermato essere passivamente legittimati, in forza di giudicato interno già formatosi sulla sentenza di primo grado, solo il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e non anche [OSCURATO:PERSONA]. 13. In accoglimento, dunque, del primo motivo del ricorso principale quanto al rapporto processuale fra i ricorrenti principali ed il [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va cassata con riferimento alla sola statuizione di inammissibilità dell’appello in quanto proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La causa deve essere conseguentemente rinviata al giudice a quo affinché provveda ad esaminare nel merito l’appello in quanto proposto nei confronti di quest’ultimo.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 Resta conseguentemente demandato al giudice di rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità tra i ricorrenti e il predetto resistente. 14. Il ricorso principale va invece rigettato in quanto proposto nei confronti delle società controricorrenti, cioè relativamente ai rapporti processuali fra i ricorrenti e costoro. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità del suo unico motivo. 15. Nel rapporto tra queste i ricorrenti e le ricorrenti incidentali le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate, avuto riguardo alla reciproca soccombenza. 16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione quanto al rapporto processuale fra i ricorrenti ed il [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito il secondo; rigetta il quarto motivo; dichiara inammissibili i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, limitatamente al rapporto tra gli odierni ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA], ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso principale in quanto proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34003/2019 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 10145/2022 Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra i Data pubblicazione 29/03/2022 ricorrenti principali e le suddette società, ricorrenti incidentali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricor
Sentenza Cassazione n. 10145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris