CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 15342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27321-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio, quale liquidatore della Società DEFILLA - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ed in qualità di erede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 519/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato le tre sentenze emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2009, annullando le relative riprese. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria gli atti impositivi oggetto del contendere erano strettamente collegati agli atti di accertamento emessi per il precedente anno d'imposta (2008), già annullati con sentenza della stessa [OSCURATO:PERSONA] n. 784 del 29 maggio 2017, della quale la sentenza impugnata riporta il dispositivo, aggiungendo le frasi «Ai soci per quanto di conseguenza» e «[OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto di adottare tale decisione anche per l'annualità in esame» (ossia il 2009). L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo al quale hanno resistito con controricorso le parti intimate, le quali in prossimità dell'udienza hanno depositato memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine infondato. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deduce la nullità Ric. 2019 n. 27321 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, risultando la motivazione inesistente nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria si era limitata a fare rinvio ad una precedente decisione adottata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] della Liguria senza specificare l'iter logico che aveva condotto all'annullamento delle pretese. Il ricorso è fondato. Secondo questa Corte, infatti: La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. n. 2397 del 2021); Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così Ric. 2019 n. 27321 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n. 459 del 2022). In effetti, questa Corte è ferma nel ritenere che nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo: cfr. Cass. n. 107 del 2015, Cass., S.U., n.642 del 2015, Cass. n. 20883 del 2019. Orbene, dalla sentenza impugnata non è dato comprendere il ragionamento che ha condotto il giudice di appello a ritenere l'illegittimità della pretesa oggetto della causa, se non la connessione fra il contenzioso pendente e quello già deciso, che però viene richiamato acriticamente, ossia senza che la sentenza impugnata abbia dato contezza di aver fatto proprio il ragionamento della sentenza cui si rinvia, né aiuta in questo senso la frase che potrebbe avere funzione chiarificatrice ed esplicativa e che ha invece una portata sibillina secondo cui «Ai soci per quanto di conseguenza», cosicché, non essendo trascritta la sentenza richiamata, quella impugnata non può certo dirsi autosufficiente. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dai controricorrenti, che pure erroneamente lamentano l'inammissibilità del ricorso avendo la ricorrente correttamente prospettato la radicale nullità della sentenza, Ric. 2019 n. 27321 sez. MT - ud. 12-04-2022 -4- quest'ultima va annullata, con rinvio ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria che pure deciderà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria che pure deciderà sulle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio "l 12 apri! 2022 [OSCURATO:PERSONA]