CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13631/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, oltre a non essere stato dedotto in appello, è, comunque, manifestamente infondato, dovendosi al riguardo ribadire che il delitto di calunnia, quale reato di pericolo per la cui configurabilità è sufficiente anche l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata, non è integrato soltanto nell'ipotesi — non ricorrente nel caso di specie sulla base dell'analisi delle espressioni utilizzate contenuta a pagina 7 e 8 della sentenza impugnata — in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili, per i modi e le circostanze in cui è stata effettuata o per l'assoluta inattendibilità del contenuto, tanto che per l'accertamento della sua infondatezza non sia necessario svolgere alcuna indagine, risultando in tal caso l'azione sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell'art. 49 cod. pen. (Sez. 6, n. 26177 del 17/03/2009, Vassura, Rv. 244357); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21