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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 34580/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7546-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima in persona di Gennaro CARMANDO quale rappresentante legale della società, domiciliat i “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatie difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] FUSCO ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante “pro tempore”, domiciliat a “ ex lege” in Roma, via dei Portoghesi 12 , pr esso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.

Danno da illegittima iscrizione ipotecaria - Assenza di prova - Liquidazione equitativa - Impossibilità R.G.N.7546/2022 Cron.

Rep.

Ud.09/07/2022 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 1349 /20 2 1 , de lla Corte d’appello di Salerno, depositata in data 17/09/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e la società Carim di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi, “Carim”), della quale il primo è il rappresentante legale, ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1349/21, del 17 settembre 2021, della Corte d’appello di Salerno, che – accogliendone il gravame solo in relazione alla dichiarata prescrizione del diritto al risarcimento del danno, così come pronunciata dalla sentenza n. 1422/18, del 20 aprile2018, del Tribunale della stessa città – ha, nel merito, provveduto rigettando la domanda risarcitoria propostadagli odierni ricorrenti, nei confronti dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), in relazione alla tardiva liberazione e restituzione di immobili, di proprietà personale di [OSCURATO:PERSONA] e della Carim, già ipotecati da [OSCURATO:PERSONA] in forza di iscrizione della quale era stata accertata giudizialmentel’illegittimità.

2. Riferisc ono , in punto di fatt o, gli odiern i ricorrenti quello che può considerarsi come l’antefatto della presente controversia.

Nel 1992, militi del Comando del Nucleo di Polizia Tributaria contestavano alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) un’indebita percezione di contributi comunitari nel settore del consumo dell’olio , per £ . 7.386.136.015, tanto che – con provvedimento n. 22/97 del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali – veniva ingiunto alla suddetta società il pagamento di tale somma a titolo di sanzione amministrativa.

Inoltre, per riammettere la società ai pagamenti in forma anticipata agli aiuti comunitari, l’AIMA (oggi [OSCURATO:PERSONA]) impose una garanzia ipotecaria di pari importo, concessa, oltre che su beni societari, anche dai soci della stessa –tra i quali, appunto, [OSCURATO:PERSONA] – su beni sia propri che del patrimonio immobiliare della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale [OSCURATO:PERSONA] era,ed è, socio accomandatario.

Proposta opposizione avverso la suddetta ingiunzione dai germani Gennaro e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori della società [OSCURATO:PERSONA], l’adito Tribunale di Salerno l’accoglieva, con sentenza n. 981/06, del 2 marzo 2006 (passata in giudicato, in difetto di impugnazione), rilevando “prova carente in ordine alle contestazioni effettuate dalla Polizia Tributaria nel 1992”.

Su tali basi, dunque, la medesima società [OSCURATO:PERSONA] – con citazione del 1° ottobre 2008 –ebbe a convenire in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA],accusandola di violazione degli artt. 97 Cost. e 2043 cod. civ., per averle causato danni ingenti, a fronte di un credito insussistente e/o prescritto.

Tale domanda veniva accolta dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 2741/09, del 28 dicembre 2009 (poi confermata, come si dirà di seguito, in appello), dichiarando, tra l’altro, “nulli ab origine gli atti di iscrizione ipotecaria”, e dunque ordinando “a norma dell’art. 2884 cod. civ. la cancellazione delle ipoteche volontarie”.

Tale pronuncia, nella quale si affermava essere [OSCURATO:PERSONA] “responsabile dei danni patrimoniali causati alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la mancata prestazione del consenso alla cancellazione delle ipoteche volontarie iscritte in suo favore”, danno “da liquidarsi in separato giudizio”, veniva confermata – come detto – in appello.

La Corte salernitana, infatti, con sentenza n. 301/13, del 12 aprile 2013 (passata in giudicato, in difetto di impugnazione,il 19 luglio 2013), respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], affermando, tra l’altro, che “alla mancata cancellazione dell’ipoteca, consegue il diritto del debitore al risarcimento che è «in re ipsa» e che trova la sua causa nella situazione illegittima posta in essere dal creditore, una volta accertato il decorso del termine prescrizionale”, rilevando, infine, che la nullità dell’ipoteca, dichiarata dal Tribunale, non essendo stata oggetto di impugnazione, costituiva “un punto autonomo della decisione, passato in giudicato”.

Su tali basi (che costituiscono – come rilevato – l’antefatto della vicenda processuale che oggi occupa questa Corte), [OSCURATO:PERSONA] e la Carim , lamentando che [OSCURATO:PERSONA] , “nonostante l’ordine del Tribunale”, non si fosse “ attivata per liberare gli immobili dalle ipoteche”, citavanoin giudizio la stessa.

L’iniziativa giudiziaria era finalizzata a conseguire il ristoro “dei danni esistenziali a titolo personale”, patiti da [OSCURATO:PERSONA], nonché quelli subiti “ quale accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA].”, assumendosi, in particolare, quanto al pregiudizio recato alla società, la necessità che fosse “riconosciuto il deprezzamento dei cespiti alla data della restituzione avvenuta il 3 dicembre 2013, rispetto al maggior valore che avevano raggiunto dal 1993 in poi”.

Nel pronunciarsi su tale domanda (a sostegno della quale parte attrice invocava in giudicato costituito dalla pronuncia resa all’esito dell’iniziativa risarcitoria assunta dalla [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale di Salerno accoglieva l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA].

Rilevava, infatti, il giudice di prime cure che la sentenza di annullamento dell’ordinanza ingiunzione risaliva al 31 luglio 2006 e che prima della proposizione – nell’anno 2014 – dell’azione risarcitoria vi era stato un solo atto interruttivo della prescrizione, risalente al 2008, donde il maturarsi della prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ.

Esperito gravame, il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione alla prescrizione del credito risarcitorio, che escludeva, rigettando, invece , la domanda nel merito, sul presupposto che non fosse stato allegato né provato il danno conseguenza patito da parte att rice , a tal scopo non potendo valere la perizia stragiudiziale prodotta dall’attore (avente mero valore indiziario), né il giudicato relativo alla controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], essendo stato reso tra parti diverse. 3.Avverso la sentenza della Corte salernitana hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la Carim , sulla base –come detto – di quattro motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –“errata interpretazione dell’art. 2909 cod. civ.”, avendo la sentenza impugnata “escluso l’efficacia riflessa della sentenza 2741 del 2009 tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.” (passata in giudicato in data 18 giugno 2013), nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,perché soggetto estraneo al processo definito.

Lamentano i ricorrenti che [OSCURATO:PERSONA], avendo – in qualità diaccomandatario della società [OSCURATO:PERSONA] – “garantito con beni personali, tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., il debito della sua Società”, non può considerarsi “terzo” rispetto alla sentenza suddetta.

Altrettanto sarebbe a dirsi per la società Carim, giacché essa, “se non è stata «parte processuale» nel richiamato giudizio, non può essere considerata estranea al «rapporto sostanziale» oggetto di discussione tra la Soc.

Carmando e l’[OSCURATO:PERSONA], essendo portatrice di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica accertata”.

Difatti, sarebbe proprio “ questo collegamento di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei suoi confronti, ancorché rimasta estranea alla vertenza”, in particolare là dove la sentenza passata in giudicato ha affermato che le ipoteche concesse all’[OSCURATO:PERSONA] con i rogiti del 1993 e 1995 “devono essere cancellate”, soggiungendo che quest’ultima“è tenuta al risarcimento dei danni (...) da liquidarsi in separata sede” e ciò “a cagione dell’illegittimo perdurare delle ipoteche”.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omesso esame di un “ fatto fondamentale ” , oggetto di discussione tra le parti.

Si censura la sentenza impugnata là dove attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] di aver “affermato che il danno sarebbe « in re ipsa» e dovrebbe dedursi dalla relazione tecnica di parte”, assumendo, inoltre, che il medesimo avrebbe “ chiesto, per integrarne la dimostrazione, una consulenza di ufficio, invocando altresì una determinazione equitativa di esso”.

Orbene, il ricorrente deduce di non avere, “in nessun scritto”, affermato “che il danno denunciato non necessitasse di prove o fosse risolvibile tramite presunzioni”.

Richiama, sul punto, quanto sostenuto nei propri atti defensionali, in particolare là dove chiedeva che fosse “riconosciuto il deprezzamento dei cespiti alla data della restituzione avvenuta il 3 dicembre 2013, rispetto al maggior valore che avevano raggiunto dal 1993 in poi”, riportandosi alla perizia stragiudiziale.

In particolare, la “vicenda di fondamentale importanza omessa dalla Corte” sarebbe quella che “risale al 2006”, ovvero l’avvenuta liberazione di un cespite per eccesso di garanzia ipotecaria, dovuto al fatto che “che il valore commerciale del patrimonio immobiliare, valutato nel 1993/95 dal [OSCURATO:PERSONA] in £. 5.900.000.000 (€ 3.047.095,71), nel 2006 aveva raggiunto una valutazione di € 8.775.405,00, quasi il triplo”, e ciò proprio “secondo quanto accertato dall’Ing.

Sarno” con “la perizia giurata” allegata daGennaro Carmando alla propria domanda risarcitoria.

In questo modo, dunque, sarebbe stato provato che “il surplus acquisito dal patrimonio immobiliare della Carim dal 1993 al 2006”, e “pari ad € 4.060.785,00”, risultò poi “svanito nel 2013 quando rientrerà nella sua disponibilità”.

La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., invece, è prospettata con riferimento a quel passaggio della sentenza impugnata nel quale –sempre in merito alla perizia stragiudiziale – si è osserva to che “essa si basa su valutazioni di carattere presuntivo o generali, usuali effetti della impossibilità di gestione del patrimonio immobiliare e andamento del mercato che non incidono sul problema delle allegazioni di fatti specifici direttamente riferibili alla vicenda in oggetto”.

Al riguardo, iricorrenti rileva no che la perizia di parte “si è limitata semplicemente a segnalare alla Corte il grafico che l’Agenzia dell’Entrate, ai sensi del testo unico bancario, titolo VI, capo 1-bis, art. 120-sexiesdecies, ha pubblicato su internet e che rappresenta i valori del mercato immobiliare che partono dal 1993 (data delle concessioni delle ipoteche), raggiungono l’apice nel 2003 e precipitano da quel momento sino al 2013 (cancellazione delle ipoteche), pervenendo a valutazioni “al disotto dei valori del 1993” (-20%), “per effetto della bolla finanziaria, a carattere mondiale, denominata sub prime”.

Tale grafico sarebbe, dunque, prova più che sufficiente del danno subito da Carim.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata là dover afferma che in caso di “accertamento dell’illegittima iscrizione ipotecaria, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza che non può essere configurato in re ipsa, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite, oppure venderlo”.

Si tratterebbe di motivazione “inaccettabile”, visto che il risarcimento del danno da fatto illecito “ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo; quindi trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso”.

L’errore addebitato alla sentenza impugnata consiste nell’aver ritenuto che “l’offerta di vendita costituisca l’unico presupposto per il concretizzarsi del danno ingiusto e nell’escludere che il deprezzamento possa verificarsi anche se l’immobile rimanga nella disponibilità del danneggiato in dipendenza, ad esempio, della svalutazione monetaria”.

In definitiva, ponendosi il risarcimento “come una restitutio in integrum”, sussisteva “l’obbligo dell’autore dell’illecito di cancellare tutte le conseguenze del fatto e ristabilire lo stato di cose che sarebbe verosimilmente esistito se il suddetto illecito non fosse stato commesso”.

3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. – violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.

Lamentano i ricorrent i che la Corte territoriale non avrebbe “proferito verbo alcuno” in relazione alla richiesta di risarcire pure il danno subito personalmente da [OSCURATO:PERSONA], criticando la richiesta di “determinare equitativamente” lo stesso , ovvero, “in mancanza, disporre la CTU”.

Si sottolinea, inoltre, che,per effetto delle suddette iscrizioni ipotecarie illegittime,sia la società [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in proprio, subivano un’istanza di fallimento “senza la possibilità di evitarlo attingendo al finanziamento bancario, pur avendo un patrimonio immobiliare di oltre otto miliardi” di lire, evenienza in presenza della quale risultava impossibile “una precisa determinazione dei gravi danni personali alla reputazione, da stress, ansia, turbamento della qualità della vita e più in particolare patrimoniali, (articolo 2 della Cost.) subiti” e conseguenti alla necessità di “cancellare dal registro della imprese una Società che, all’epoca dei fatti, realizzava operazioni commerciali e industriali di notevole spessore”.

Di conseguenza, a dire dei ricorrenti , sussistevano i presupposti “per accedere alla liquidazione equitativa”, visto che “l’art. 1226 cod. civ. prevede che sia oggettivamente accertato il danno e che si possa ricorrere all’equità per impossibilità della stima esatta dello stesso”

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

4.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2953 cod. civ.

Si censura la sentenza d’appello, là dove – sul punto riformando la decisione del primo giudice – ha escluso la sussistenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

A tale conclusione, in particolare, la Corte territoriale è pervenuta sull’assunto che la sentenza di condanna generica, passata in giudicato all’esito del (diverso) giudizio radicato dalla società [OSCURATO:PERSONA] sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], comportasse – ex art. 2953 cod. civ. – il decorso del termine decennale di prescrizione anche del diritto risarcitorio azionato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società Carim, quantunque entrambi fossero rimasti estranei a quel giudizio.

La Corte salernitana riteneva, infatti, applicabile anche alla condanna generica pronunciata in sede civile il principio enunciato da questa Corte con riferimento alla sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

Principio a mente del quale, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica, “la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 cod. civ., ma a quello decennale ex art. 2953 cod. civ. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile”, tale conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, essendo “invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza”, a meno che “non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione”.

Assume la ricorrente incidentale che la sentenza evocata dalla Corte salernitana non reca condanna di [OSCURATO:PERSONA] “in favore della controparte al pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento danni”.

Inoltre, come rilevato dal primo giudice, nella presente sede [OSCURATO:PERSONA] agisce in proprio, per ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito sia pure in conseguenza dei medesimi fatti che hanno costituito oggetto della sentenza, passata in giudicato, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione de i ricors i è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. I ricorrentihanno presentato memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

8. Entrambi i ricorsi vanno rigettati.

9. Preliminare è lo scrutinio del ricorso incidentale, giacché, se si fosse effettivamente prescritto il diritto fatto valere da [OSCURATO:PERSONA] e della Carim (secondo quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] con la propria impugnazione), si renderebbe, evidentemente,superfluo l’esame del ricorso principale, dovendo questa Corte provvedere ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.

9.1. L’unico motivo del ricorso incidentale, tuttavia, non è fondato, non potendo condividersi il rilievo dell’Avvocatura dello Stato, che pretende di negare la natura di condanna generica alla sentenza, passata in giudicato, intervenuta tra la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Difatti, il dispositivo della stessa – così come riprodotto nel ricorso incidentale – al punto 3 recita: “dichiara l’[OSCURATO:PERSONA] responsabile dei danni patrimoniali causati alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la mancata prestazione del consenso alla cancellazione delle ipoteche volontarie iscritte in suo favore da liquidarsi in separato giudizio”.

Formula, questa, che rende palese la natura, per l’ appunto, di condanna genericadella decisione adottata.

Non contesta, invece, la ricorrente l’assunto – basato su quella giurisprudenza penale secondo cui la condanna generica, conseguita dalla parte civile nei confronti dell’imputato, comporta il decorso dell’autonomo termine di prescrizione del diritto ex art.2953 cod. civ. pure nei confronti del “coobbligato” al risarcimento, ovvero il responsabile civile – in forza del quale la sentenza di condanna generica,intervenuta in sede civile, avrebbe anch’essa , al pari di quella resa in sede penale,efficacia “ultra partes”.

Essendo, dunque, la censura di [OSCURATO:PERSONA] basata unicamente sulla contestazione –c ome detto, infondata – che la sentenza resa in favore della società [OSCURATO:PERSONA] non avesse natura di condanna generica, tanto basta ai fini del rigetto del ricorso incidentale. 10.Passando al ricorso principale, anch’esso è da rigettare.

10.1. Il primo motivo non è fondato.

10.1.1. In disparte, infatti, il rilievo per cui la giurisprudenza di questa Corte tende a ridimensionare fortemente la cd.

“efficacia riflessa” del giudicato (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2019, n. 18325, Rv. 654774-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2020, n. 8101, Rv. 657573-01; Cass. Sez 6-3, ord. 24 giugno 2020, n. 12394, Rv. 657996-01), anche a voler postulare, nel caso di specie, che la sentenza di condanna generica, passata in giudicato, tra [OSCURATO:PERSONA] e la società Carmando, possa esplicare efficacia “ultra partes”, questa sarebbe limitata, al più, all’accertamento della natura potenzialmente dannosa, anche nei riguardi di soggetti diversi dalla predetta società, della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA].

Difatti, persino tra le parti del giudizio culminato nella condanna generica al risarcimento del danno, tale pronuncia “avendo come contenuto una mera declaratoria iuris”, e quindi postulando soltanto, “quale presupposto necessario e sufficiente a legittimare la pronuncia, l’accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze dannose”, lascia “impregiudicato l’accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell’esistenza e dell’entità del danno nonché del nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito”, che potrà essere esclusa (Cass. Sez. 2, sent. 7 maggio 1994, n. 4467, Rv. 486533-01; Cass. Sez. 1, sent. 15 maggio 1996, n. 4514, Rv. 497628-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 maggio 1997, n. 4511, Rv. 504572-01; Cass. Sez. 2, sent. 7 febbraio 1998, n. 1298, Rv. 512370-01; Cass. Sez. 2, sent. 31 luglio 2006, n. 17297, Rv. 592075-01).

Non erra, dunque, la sentenza impugnata nel negare efficacia alla sentenza suddetta, giacché essa, persino nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non comportava l’accertamento dell’esistenza del danno.

Corretta, è, quindi, la conclusione di rigettare la domanda risarcitoria sul rilievo che l’attore “aveva l’onere di allegare le concrete circostanze nelle quali la mancata disponibilità del suo patrimonio immobiliare aveva procurato danni e ciò non è avvenuto”, all’uopo non potendo utilizzarsi “il giudicato, reso tra parti diverse”. 10.2.Il secondo motivo del ricorso principale , del pari, non è fondato.

11.2.1. A prescindere, infatti, dalla constatazione che il ricorrente non chiarisce in quale sede processuale si sarebbe discusso del fatto “omesso” (ciò che, a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. mina l’ammissibilità della censura: cfr., Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01), il richiamo alla circostanza –la liberazione di un cespite per eccesso di garanzia ipotecaria – attestata dalla perizia stragiudiziale non supera il rilievo della Corte territoriale secondo cui tale documento ha valore puramente indiziario, “con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 4 marzo 2025, n. 5667, Rv. 673931-01).

Il rilievo da ultimo svolto vale pure per la supposta omissione di pronuncia sulle risultanze del grafico presente nella suddetta perizia, dovendo, in linea generale, ribadirsi che il “giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’«iter» argomentativo seguito”, di talché “il vizio di omessa pronuncia”, è “configurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01).

10.3. Anche il terzo motivo del ricorso principale non è fondato.

10.3.1. Essendo quello lamentato un danno da tardiva liberazione da ipoteche e restituzione degli immobili agli aventi diritto, la sua prova implicava la dimostrazione delle utilità che Carim avrebbe potuto trarre dal tempestivo recupero della disponibilità del bene (o comunque dal perdurare della stessa, senza interruzioni).

In assenza, pertanto, di tale prova non vale invocare la funzione “reintegrativa” del risarcimento del danno, giacché “per cancellare le conseguenze dell’illecito” – per dirla con gli odierni ricorrenti– occorreva , pur sempre, che esse fossero individuate (e provate).

D’altra parte, sono gli stessi ricorrent i che mostra no di intendere il danno subito come perdita di valore commerciale dei beni, richiamando le risultanze del grafico sull’andamento del mercato immobiliare, presente nella perizia stragiudiziale di parte, giacché “attestante che i valori del mercato immobiliare che partono dal 1993 (data delle concessioni delle ipoteche), raggiungono l’apice nel 2003 e precipitano da quel momento sino al 2013 (cancellazione delle ipoteche), pervenendo a valutazioni “al di sotto dei valori del 1993” (-20%), per effetto della bolla finanziaria, a carattere mondiale, denominata sub prime”.

Nondimeno, l’apprezzamento di tali circostanze costituisce tipico accertamento di fatto, i cui esitinon sono sindacabili nella presente sede di legittimità.

10.4. Infine, pure il quarto motivodel ricorso principale non è fondato.

10.4.1. Il ricorso alla liquidazione equitativa non era possibile, avendo la sentenza impugnata ritenuto mancante la prova (anzi, addirittura l’allegazione) del danno.

Sul punto, pertanto, è sufficiente ribadire che “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-01), onere che la sentenza ha ritenuto, invece, non soddisfatto dall’odierna ricorrente.

Invero, come è stato evidenziato da questa Corte, costituisce affermazione “costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina” quella secondo cui l’art. 1226 cod. civ. ha “natura «sussidiaria» e «non sostitutiva»”; la liquidazione equitativa del danno “ha natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza d’un danno oggettivamente accertato”, e ha, del pari, “natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest’ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.).

In relazione, in particolare, alla sua natura “non sostitutiva”, si è sottolineato, sempre da parte di questa Corte, che la liquidazione equitativa del danno costituisce “un rimedio fondato sull’equità c.d.

«integrativa» o «suppletiva»: l’equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica” e che “costituisce, per l’opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi”.

Sicché, se “l’equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile; ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori”.

In simili casi, infatti, “non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l’applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.)

11. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della loro reciproca soccombenza.

12. A carico dei ricorrent i principali e della ricorrente incidentale, stante il rigettodei rispettivi ricors i , sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto – parendo, la seconda, esente istituzionalmente dal suo versamento – in base ad un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7546-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima in persona di Gennaro CARMANDO quale rappresentante legale della società, domiciliat i “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatie difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] FUSCO ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante “pro tempore”, domiciliat a “ ex lege” in Roma, via dei Portoghesi 12 , pr esso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Danno da illegittima iscrizione ipotecaria - Assenza di prova - Liquidazione equitativa - Impossibilità R.G.N.7546/2022 Cron. Rep. Ud.09/07/2022 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 1349 /20 2 1 , de lla Corte d’appello di Salerno, depositata in data 17/09/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e la società Carim di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in poi, “Carim”), della quale il primo è il rappresentante legale, ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1349/21, del 17 settembre 2021, della Corte d’appello di Salerno, che – accogliendone il gravame solo in relazione alla dichiarata prescrizione del diritto al risarcimento del danno, così come pronunciata dalla sentenza n. 1422/18, del 20 aprile2018, del Tribunale della stessa città – ha, nel merito, provveduto rigettando la domanda risarcitoria propostadagli odierni ricorrenti, nei confronti dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), in relazione alla tardiva liberazione e restituzione di immobili, di proprietà personale di [OSCURATO:PERSONA] e della Carim, già ipotecati da [OSCURATO:PERSONA] in forza di iscrizione della quale era stata accertata giudizialmentel’illegittimità. 2. Riferisc ono , in punto di fatt o, gli odiern i ricorrenti quello che può considerarsi come l’antefatto della presente controversia. Nel 1992, militi del Comando del Nucleo di Polizia Tributaria contestavano alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) un’indebita percezione di contributi comunitari nel settore del consumo dell’olio , per £ . 7.386.136.015, tanto che – con provvedimento n. 22/97 del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali – veniva ingiunto alla suddetta società il pagamento di tale somma a titolo di sanzione amministrativa. Inoltre, per riammettere la società ai pagamenti in forma anticipata agli aiuti comunitari, l’AIMA (oggi [OSCURATO:PERSONA]) impose una garanzia ipotecaria di pari importo, concessa, oltre che su beni societari, anche dai soci della stessa –tra i quali, appunto, [OSCURATO:PERSONA] – su beni sia propri che del patrimonio immobiliare della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale [OSCURATO:PERSONA] era,ed è, socio accomandatario. Proposta opposizione avverso la suddetta ingiunzione dai germani Gennaro e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori della società [OSCURATO:PERSONA], l’adito Tribunale di Salerno l’accoglieva, con sentenza n. 981/06, del 2 marzo 2006 (passata in giudicato, in difetto di impugnazione), rilevando “prova carente in ordine alle contestazioni effettuate dalla Polizia Tributaria nel 1992”. Su tali basi, dunque, la medesima società [OSCURATO:PERSONA] – con citazione del 1° ottobre 2008 –ebbe a convenire in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA],accusandola di violazione degli artt. 97 Cost. e 2043 cod. civ., per averle causato danni ingenti, a fronte di un credito insussistente e/o prescritto. Tale domanda veniva accolta dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 2741/09, del 28 dicembre 2009 (poi confermata, come si dirà di seguito, in appello), dichiarando, tra l’altro, “nulli ab origine gli atti di iscrizione ipotecaria”, e dunque ordinando “a norma dell’art. 2884 cod. civ. la cancellazione delle ipoteche volontarie”. Tale pronuncia, nella quale si affermava essere [OSCURATO:PERSONA] “responsabile dei danni patrimoniali causati alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la mancata prestazione del consenso alla cancellazione delle ipoteche volontarie iscritte in suo favore”, danno “da liquidarsi in separato giudizio”, veniva confermata – come detto – in appello. La Corte salernitana, infatti, con sentenza n. 301/13, del 12 aprile 2013 (passata in giudicato, in difetto di impugnazione,il 19 luglio 2013), respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], affermando, tra l’altro, che “alla mancata cancellazione dell’ipoteca, consegue il diritto del debitore al risarcimento che è «in re ipsa» e che trova la sua causa nella situazione illegittima posta in essere dal creditore, una volta accertato il decorso del termine prescrizionale”, rilevando, infine, che la nullità dell’ipoteca, dichiarata dal Tribunale, non essendo stata oggetto di impugnazione, costituiva “un punto autonomo della decisione, passato in giudicato”. Su tali basi (che costituiscono – come rilevato – l’antefatto della vicenda processuale che oggi occupa questa Corte), [OSCURATO:PERSONA] e la Carim , lamentando che [OSCURATO:PERSONA] , “nonostante l’ordine del Tribunale”, non si fosse “ attivata per liberare gli immobili dalle ipoteche”, citavanoin giudizio la stessa. L’iniziativa giudiziaria era finalizzata a conseguire il ristoro “dei danni esistenziali a titolo personale”, patiti da [OSCURATO:PERSONA], nonché quelli subiti “ quale accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA].”, assumendosi, in particolare, quanto al pregiudizio recato alla società, la necessità che fosse “riconosciuto il deprezzamento dei cespiti alla data della restituzione avvenuta il 3 dicembre 2013, rispetto al maggior valore che avevano raggiunto dal 1993 in poi”. Nel pronunciarsi su tale domanda (a sostegno della quale parte attrice invocava in giudicato costituito dalla pronuncia resa all’esito dell’iniziativa risarcitoria assunta dalla [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale di Salerno accoglieva l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava, infatti, il giudice di prime cure che la sentenza di annullamento dell’ordinanza ingiunzione risaliva al 31 luglio 2006 e che prima della proposizione – nell’anno 2014 – dell’azione risarcitoria vi era stato un solo atto interruttivo della prescrizione, risalente al 2008, donde il maturarsi della prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ. Esperito gravame, il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione alla prescrizione del credito risarcitorio, che escludeva, rigettando, invece , la domanda nel merito, sul presupposto che non fosse stato allegato né provato il danno conseguenza patito da parte att rice , a tal scopo non potendo valere la perizia stragiudiziale prodotta dall’attore (avente mero valore indiziario), né il giudicato relativo alla controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], essendo stato reso tra parti diverse. 3.Avverso la sentenza della Corte salernitana hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la Carim , sulla base –come detto – di quattro motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –“errata interpretazione dell’art. 2909 cod. civ.”, avendo la sentenza impugnata “escluso l’efficacia riflessa della sentenza 2741 del 2009 tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.” (passata in giudicato in data 18 giugno 2013), nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,perché soggetto estraneo al processo definito. Lamentano i ricorrenti che [OSCURATO:PERSONA], avendo – in qualità diaccomandatario della società [OSCURATO:PERSONA] – “garantito con beni personali, tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., il debito della sua Società”, non può considerarsi “terzo” rispetto alla sentenza suddetta. Altrettanto sarebbe a dirsi per la società Carim, giacché essa, “se non è stata «parte processuale» nel richiamato giudizio, non può essere considerata estranea al «rapporto sostanziale» oggetto di discussione tra la Soc. Carmando e l’[OSCURATO:PERSONA], essendo portatrice di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica accertata”. Difatti, sarebbe proprio “ questo collegamento di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei suoi confronti, ancorché rimasta estranea alla vertenza”, in particolare là dove la sentenza passata in giudicato ha affermato che le ipoteche concesse all’[OSCURATO:PERSONA] con i rogiti del 1993 e 1995 “devono essere cancellate”, soggiungendo che quest’ultima“è tenuta al risarcimento dei danni (...) da liquidarsi in separata sede” e ciò “a cagione dell’illegittimo perdurare delle ipoteche”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omesso esame di un “ fatto fondamentale ” , oggetto di discussione tra le parti. Si censura la sentenza impugnata là dove attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] di aver “affermato che il danno sarebbe « in re ipsa» e dovrebbe dedursi dalla relazione tecnica di parte”, assumendo, inoltre, che il medesimo avrebbe “ chiesto, per integrarne la dimostrazione, una consulenza di ufficio, invocando altresì una determinazione equitativa di esso”. Orbene, il ricorrente deduce di non avere, “in nessun scritto”, affermato “che il danno denunciato non necessitasse di prove o fosse risolvibile tramite presunzioni”. Richiama, sul punto, quanto sostenuto nei propri atti defensionali, in particolare là dove chiedeva che fosse “riconosciuto il deprezzamento dei cespiti alla data della restituzione avvenuta il 3 dicembre 2013, rispetto al maggior valore che avevano raggiunto dal 1993 in poi”, riportandosi alla perizia stragiudiziale. In particolare, la “vicenda di fondamentale importanza omessa dalla Corte” sarebbe quella che “risale al 2006”, ovvero l’avvenuta liberazione di un cespite per eccesso di garanzia ipotecaria, dovuto al fatto che “che il valore commerciale del patrimonio immobiliare, valutato nel 1993/95 dal [OSCURATO:PERSONA] in £. 5.900.000.000 (€ 3.047.095,71), nel 2006 aveva raggiunto una valutazione di € 8.775.405,00, quasi il triplo”, e ciò proprio “secondo quanto accertato dall’Ing. Sarno” con “la perizia giurata” allegata daGennaro Carmando alla propria domanda risarcitoria. In questo modo, dunque, sarebbe stato provato che “il surplus acquisito dal patrimonio immobiliare della Carim dal 1993 al 2006”, e “pari ad € 4.060.785,00”, risultò poi “svanito nel 2013 quando rientrerà nella sua disponibilità”. La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., invece, è prospettata con riferimento a quel passaggio della sentenza impugnata nel quale –sempre in merito alla perizia stragiudiziale – si è osserva to che “essa si basa su valutazioni di carattere presuntivo o generali, usuali effetti della impossibilità di gestione del patrimonio immobiliare e andamento del mercato che non incidono sul problema delle allegazioni di fatti specifici direttamente riferibili alla vicenda in oggetto”. Al riguardo, iricorrenti rileva no che la perizia di parte “si è limitata semplicemente a segnalare alla Corte il grafico che l’Agenzia dell’Entrate, ai sensi del testo unico bancario, titolo VI, capo 1-bis, art. 120-sexiesdecies, ha pubblicato su internet e che rappresenta i valori del mercato immobiliare che partono dal 1993 (data delle concessioni delle ipoteche), raggiungono l’apice nel 2003 e precipitano da quel momento sino al 2013 (cancellazione delle ipoteche), pervenendo a valutazioni “al disotto dei valori del 1993” (-20%), “per effetto della bolla finanziaria, a carattere mondiale, denominata sub prime”. Tale grafico sarebbe, dunque, prova più che sufficiente del danno subito da Carim. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata là dover afferma che in caso di “accertamento dell’illegittima iscrizione ipotecaria, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza che non può essere configurato in re ipsa, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite, oppure venderlo”. Si tratterebbe di motivazione “inaccettabile”, visto che il risarcimento del danno da fatto illecito “ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo; quindi trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso”. L’errore addebitato alla sentenza impugnata consiste nell’aver ritenuto che “l’offerta di vendita costituisca l’unico presupposto per il concretizzarsi del danno ingiusto e nell’escludere che il deprezzamento possa verificarsi anche se l’immobile rimanga nella disponibilità del danneggiato in dipendenza, ad esempio, della svalutazione monetaria”. In definitiva, ponendosi il risarcimento “come una restitutio in integrum”, sussisteva “l’obbligo dell’autore dell’illecito di cancellare tutte le conseguenze del fatto e ristabilire lo stato di cose che sarebbe verosimilmente esistito se il suddetto illecito non fosse stato commesso”. 3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. – violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrent i che la Corte territoriale non avrebbe “proferito verbo alcuno” in relazione alla richiesta di risarcire pure il danno subito personalmente da [OSCURATO:PERSONA], criticando la richiesta di “determinare equitativamente” lo stesso , ovvero, “in mancanza, disporre la CTU”. Si sottolinea, inoltre, che,per effetto delle suddette iscrizioni ipotecarie illegittime,sia la società [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in proprio, subivano un’istanza di fallimento “senza la possibilità di evitarlo attingendo al finanziamento bancario, pur avendo un patrimonio immobiliare di oltre otto miliardi” di lire, evenienza in presenza della quale risultava impossibile “una precisa determinazione dei gravi danni personali alla reputazione, da stress, ansia, turbamento della qualità della vita e più in particolare patrimoniali, (articolo 2 della Cost.) subiti” e conseguenti alla necessità di “cancellare dal registro della imprese una Società che, all’epoca dei fatti, realizzava operazioni commerciali e industriali di notevole spessore”. Di conseguenza, a dire dei ricorrenti , sussistevano i presupposti “per accedere alla liquidazione equitativa”, visto che “l’art. 1226 cod. civ. prevede che sia oggettivamente accertato il danno e che si possa ricorrere all’equità per impossibilità della stima esatta dello stesso” 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. 4.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2953 cod. civ. Si censura la sentenza d’appello, là dove – sul punto riformando la decisione del primo giudice – ha escluso la sussistenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno. A tale conclusione, in particolare, la Corte territoriale è pervenuta sull’assunto che la sentenza di condanna generica, passata in giudicato all’esito del (diverso) giudizio radicato dalla società [OSCURATO:PERSONA] sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], comportasse – ex art. 2953 cod. civ. – il decorso del termine decennale di prescrizione anche del diritto risarcitorio azionato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società Carim, quantunque entrambi fossero rimasti estranei a quel giudizio. La Corte salernitana riteneva, infatti, applicabile anche alla condanna generica pronunciata in sede civile il principio enunciato da questa Corte con riferimento alla sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. Principio a mente del quale, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica, “la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 cod. civ., ma a quello decennale ex art. 2953 cod. civ. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile”, tale conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, essendo “invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza”, a meno che “non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione”. Assume la ricorrente incidentale che la sentenza evocata dalla Corte salernitana non reca condanna di [OSCURATO:PERSONA] “in favore della controparte al pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento danni”. Inoltre, come rilevato dal primo giudice, nella presente sede [OSCURATO:PERSONA] agisce in proprio, per ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito sia pure in conseguenza dei medesimi fatti che hanno costituito oggetto della sentenza, passata in giudicato, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione de i ricors i è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. I ricorrentihanno presentato memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Entrambi i ricorsi vanno rigettati. 9. Preliminare è lo scrutinio del ricorso incidentale, giacché, se si fosse effettivamente prescritto il diritto fatto valere da [OSCURATO:PERSONA] e della Carim (secondo quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] con la propria impugnazione), si renderebbe, evidentemente,superfluo l’esame del ricorso principale, dovendo questa Corte provvedere ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. 9.1. L’unico motivo del ricorso incidentale, tuttavia, non è fondato, non potendo condividersi il rilievo dell’Avvocatura dello Stato, che pretende di negare la natura di condanna generica alla sentenza, passata in giudicato, intervenuta tra la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, il dispositivo della stessa – così come riprodotto nel ricorso incidentale – al punto 3 recita: “dichiara l’[OSCURATO:PERSONA] responsabile dei danni patrimoniali causati alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la mancata prestazione del consenso alla cancellazione delle ipoteche volontarie iscritte in suo favore da liquidarsi in separato giudizio”. Formula, questa, che rende palese la natura, per l’ appunto, di condanna genericadella decisione adottata. Non contesta, invece, la ricorrente l’assunto – basato su quella giurisprudenza penale secondo cui la condanna generica, conseguita dalla parte civile nei confronti dell’imputato, comporta il decorso dell’autonomo termine di prescrizione del diritto ex art.2953 cod. civ. pure nei confronti del “coobbligato” al risarcimento, ovvero il responsabile civile – in forza del quale la sentenza di condanna generica,intervenuta in sede civile, avrebbe anch’essa , al pari di quella resa in sede penale,efficacia “ultra partes”. Essendo, dunque, la censura di [OSCURATO:PERSONA] basata unicamente sulla contestazione –c ome detto, infondata – che la sentenza resa in favore della società [OSCURATO:PERSONA] non avesse natura di condanna generica, tanto basta ai fini del rigetto del ricorso incidentale. 10.Passando al ricorso principale, anch’esso è da rigettare. 10.1. Il primo motivo non è fondato. 10.1.1. In disparte, infatti, il rilievo per cui la giurisprudenza di questa Corte tende a ridimensionare fortemente la cd. “efficacia riflessa” del giudicato (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2019, n. 18325, Rv. 654774-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2020, n. 8101, Rv. 657573-01; Cass. Sez 6-3, ord. 24 giugno 2020, n. 12394, Rv. 657996-01), anche a voler postulare, nel caso di specie, che la sentenza di condanna generica, passata in giudicato, tra [OSCURATO:PERSONA] e la società Carmando, possa esplicare efficacia “ultra partes”, questa sarebbe limitata, al più, all’accertamento della natura potenzialmente dannosa, anche nei riguardi di soggetti diversi dalla predetta società, della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, persino tra le parti del giudizio culminato nella condanna generica al risarcimento del danno, tale pronuncia “avendo come contenuto una mera declaratoria iuris”, e quindi postulando soltanto, “quale presupposto necessario e sufficiente a legittimare la pronuncia, l’accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze dannose”, lascia “impregiudicato l’accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell’esistenza e dell’entità del danno nonché del nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito”, che potrà essere esclusa (Cass. Sez. 2, sent. 7 maggio 1994, n. 4467, Rv. 486533-01; Cass. Sez. 1, sent. 15 maggio 1996, n. 4514, Rv. 497628-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 maggio 1997, n. 4511, Rv. 504572-01; Cass. Sez. 2, sent. 7 febbraio 1998, n. 1298, Rv. 512370-01; Cass. Sez. 2, sent. 31 luglio 2006, n. 17297, Rv. 592075-01). Non erra, dunque, la sentenza impugnata nel negare efficacia alla sentenza suddetta, giacché essa, persino nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non comportava l’accertamento dell’esistenza del danno. Corretta, è, quindi, la conclusione di rigettare la domanda risarcitoria sul rilievo che l’attore “aveva l’onere di allegare le concrete circostanze nelle quali la mancata disponibilità del suo patrimonio immobiliare aveva procurato danni e ciò non è avvenuto”, all’uopo non potendo utilizzarsi “il giudicato, reso tra parti diverse”. 10.2.Il secondo motivo del ricorso principale , del pari, non è fondato. 11.2.1. A prescindere, infatti, dalla constatazione che il ricorrente non chiarisce in quale sede processuale si sarebbe discusso del fatto “omesso” (ciò che, a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. mina l’ammissibilità della censura: cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01), il richiamo alla circostanza –la liberazione di un cespite per eccesso di garanzia ipotecaria – attestata dalla perizia stragiudiziale non supera il rilievo della Corte territoriale secondo cui tale documento ha valore puramente indiziario, “con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 4 marzo 2025, n. 5667, Rv. 673931-01). Il rilievo da ultimo svolto vale pure per la supposta omissione di pronuncia sulle risultanze del grafico presente nella suddetta perizia, dovendo, in linea generale, ribadirsi che il “giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’«iter» argomentativo seguito”, di talché “il vizio di omessa pronuncia”, è “configurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01). 10.3. Anche il terzo motivo del ricorso principale non è fondato. 10.3.1. Essendo quello lamentato un danno da tardiva liberazione da ipoteche e restituzione degli immobili agli aventi diritto, la sua prova implicava la dimostrazione delle utilità che Carim avrebbe potuto trarre dal tempestivo recupero della disponibilità del bene (o comunque dal perdurare della stessa, senza interruzioni). In assenza, pertanto, di tale prova non vale invocare la funzione “reintegrativa” del risarcimento del danno, giacché “per cancellare le conseguenze dell’illecito” – per dirla con gli odierni ricorrenti– occorreva , pur sempre, che esse fossero individuate (e provate). D’altra parte, sono gli stessi ricorrent i che mostra no di intendere il danno subito come perdita di valore commerciale dei beni, richiamando le risultanze del grafico sull’andamento del mercato immobiliare, presente nella perizia stragiudiziale di parte, giacché “attestante che i valori del mercato immobiliare che partono dal 1993 (data delle concessioni delle ipoteche), raggiungono l’apice nel 2003 e precipitano da quel momento sino al 2013 (cancellazione delle ipoteche), pervenendo a valutazioni “al di sotto dei valori del 1993” (-20%), per effetto della bolla finanziaria, a carattere mondiale, denominata sub prime”. Nondimeno, l’apprezzamento di tali circostanze costituisce tipico accertamento di fatto, i cui esitinon sono sindacabili nella presente sede di legittimità. 10.4. Infine, pure il quarto motivodel ricorso principale non è fondato. 10.4.1. Il ricorso alla liquidazione equitativa non era possibile, avendo la sentenza impugnata ritenuto mancante la prova (anzi, addirittura l’allegazione) del danno. Sul punto, pertanto, è sufficiente ribadire che “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-01), onere che la sentenza ha ritenuto, invece, non soddisfatto dall’odierna ricorrente. Invero, come è stato evidenziato da questa Corte, costituisce affermazione “costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina” quella secondo cui l’art. 1226 cod. civ. ha “natura «sussidiaria» e «non sostitutiva»”; la liquidazione equitativa del danno “ha natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza d’un danno oggettivamente accertato”, e ha, del pari, “natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest’ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.). In relazione, in particolare, alla sua natura “non sostitutiva”, si è sottolineato, sempre da parte di questa Corte, che la liquidazione equitativa del danno costituisce “un rimedio fondato sull’equità c.d. «integrativa» o «suppletiva»: l’equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica” e che “costituisce, per l’opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi”. Sicché, se “l’equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile; ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori”. In simili casi, infatti, “non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l’applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit.) 11. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della loro reciproca soccombenza. 12. A carico dei ricorrent i principali e della ricorrente incidentale, stante il rigettodei rispettivi ricors i , sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto – parendo, la seconda, esente istituzionalmente dal suo versamento – in base ad un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c
Sentenza Cassazione n. 34580/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris