CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 10924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23634/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 960/2021 depositata il22/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale affermato subentrante alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione di un contratto di concessione di vendita e distribuzione in esclusiva, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 960 del 2021 della Corte d’Appello di L’Aquila, esponendo, per quanto ancora d’interesse, che: - la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva convenuto la società [OSCURATO:SOCIETA] in opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma indicata come dovuta, a titolo restitutorio, per inadempimento di un contratto di “listing” pluriennale; - il Tribunale aveva accolto l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui dalla documentazione prodotta non emergeva un obbligo a effettuare determinati acquisti, e alla conseguente esibizione in scaffale, residuando solo un impegno unilaterale della [OSCURATO:SOCIETA] al versamento di un contributo d’inserimento subordinato a un effettivo acquisto e correlata esibizione dei prodotti, con durata biennale, non senza termine o per ulteriori anni come affermato da parte attorea, sicché non poteva ritenersi dimostrato il mancato adempimento derivante dall’allegata esclusione progressiva della merce dagli scaffali; resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2423, 2424, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., e del d.P.R. n. 917 del 1986, poiché la Corte di appello avrebbe errato sia escludendo fosse risultato un contratto di “listing”, posto che altrimenti la convenzione di acquisto emersa non avrebbe avuto senso economico al pari degli esborsi, sia affermando la durata biennale degli impegni negoziali, atteso che sarebbe venuta meno anche la coerenza con la disciplina fiscale degli ammortamenti e correlate capitalizzazioni; il ricorso è inammissibile; in primo luogo, come eccepito in controricorso, non è dato comprendere come il contratto di concessione in vendita e distribuzione in esclusiva intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e l’odierna ricorrente possa aver determinato il subingresso affermato da quest’ultima per legittimare la proposizione del gravame; in alcuno degli articoli del contratto emerge una tale successione nel preteso credito, posto che l’art. 10 discorre di subingresso «in tutti i rapporti, contrattuali, commerciali e legali, applicando i listini in vigore…» la regolazione pattizia, cioè, fa riferimento a rapporti negoziali in corso, mentre l’accertamento della Corte di appello è stato nel senso di rapporti negoziali esauriti tra il 2009 e il 2010, laddove nella prospettiva attorea s’ipotizza una durata “non inferiore a cinque anni”, senza che da ciò si possa in alcun modo evincere la ragione per cui si tratterebbe di un rapporto in corso e oggetto del discusso subentro; va ulteriormente posto in rilievo che parte ricorrente non riporta il tenore delle clausole contrattuali che rende oggetto di discussione, con ciò violando il vincolo alla specificità della censura previsto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), neppure illustrando nel dettaglio i contenuti da cui poter in tesi evincere l’implicita e assunta conclusione del contratto di “listing”; deve altresì sottolinearsi cheil motivo tende a sollecitare una diversa ermeneutica negoziale come tale riservata al giudice di merito, non potendo le critiche in sede di legittimità, sul punto, risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale, e così di una scrittura negoziale, sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra(Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319); va infine evidenziato che parte ricorrente si dilunga in una disamina degli eventuali profili fiscali in modo apoditticamente correlato alla tesi ricostruttiva sostenuta, laddove il regime tributario segue e non precede, logicamente, quello negoziale voluto dalle parti; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulterio