CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 30576/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];182/RG. 201 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di resistenza commesso il 16 febbraio 2018; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Nel caso in esame non è maturato il termine di prescrizione dovendosi aggiungere un anno e sei mesi, come stabilito dall'art. 159, secondo comma, cod. pen., nella formulazione della riforma Orlando che aveva introdotto un'ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione - successivamente abrogata dall'art.2, comma 1, lett. a, I. n. 134 del 2021 - durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello per un massimo di un anno e sei mesi, decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado. A causa della successione delle diverse leggi in materia di prescrizione (I. 23 giugno 2017, n. 103, I. 9 gennaio 2019, n. 3 e I. 27 settembre 2021, n. 134), il problema di diritto intertemporale per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della I. n. 103 del 2017, e il 31 dicembre 2019, quale è quello oggetto di esame è stato risolto dalle Sezioni unite che hanno stabilito il seguente principio di diritto: «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dall'i gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021». Pertanto, poiché il reato contestato al ricorrente si è consumato il 16 febbraio 2018, la 05.-1,it/rb-‘• • ) prescrizione edirag13 (pari a sei anni, cui vanno aggiunti: un anno e sei mesi per effetto dell'art. 159, secondo comma, cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca e 60 giorni di sospensione disposti in primo grado) non era maturata al momento della sentenza di secondo grado, emessa l'11 novembre 2025, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, così da rendere il ricorso inammissibile con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M