Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13025/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 931/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Gregorio VII n. 446, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 18 - in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore: - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2211/2016 depositata il 31 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - Domenico [OSCURATO:PERSONA] ed Ernestina RANAUDO, con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2009, evocavano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] il CONDOMINIO via Avellino n. 18 - sito in [OSCURATO:SOCIETA], .chiedendo l'annullamento della delibera assembleare dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] deducendo che l'approvazione dei bilanci condominiali era intervenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dal regolamento condominiale, peraltro con l'intervento non regolare di taluni sogg.etti delegati in conflitto di interessi; nel merito, contestavano di dover riconoscere la previsione di spesa per euro 100,00 per compenso dell'amministratore per due assemblee condominiali straordinarie, la voce sostituzione di una centralina e di antenna, l'approvazione di un preventivo per la predisposizione di scossaline in lamiera protettiva dei balconi e cornicione avvenuta senza la consultazione del Consiglio dei condomini, come previsto dal Regolamento di Condominio; - instauratp il contraddittorio, costituito il Condominio che contestava le ragioni dei condomini, sia per i profili di rito sia per quelli di merito, il giudice adito, con sentenza n. 1112 del 2012, respingeva la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali; - sul gravame interposto dai medesimi attori, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dell'appellato, in accoglimento della preliminare eccezione del Condominio, dichiarava inammissibile il gravame in quanto tardivamente proposto.

A sostegno della decisione la Corte d'appello accertava che il gravame era stato proposto oltre il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. dal deposito della sentenza, avvenuto il 24 luglio 2012 e non già dalla data del 10 agosto 2012, riportata nella stampigliatura di pubblicazione del provvedimento, per essere quest'ultimo apposto dal cancelliere in data successiva alla data di consegna dell'originale da parte del cancelliere (così Cass. Sez.

Un. n. 13794 del 2012, non inficiata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 3 del 2015); - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Napoli ricorrono i [OSCURATO:PERSONA] - FERRARA, quest'ultimo in qualità di erede della originaria attrice, sulla base di un unico motivo; - il Condominio di via Avellino n. 18 - [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato.

Atteso che: - con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. c.p.c., dell'art. 133 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto la tardività dell'impugnazione dal momento che la sentenza di primo grado reca una prima data, il 24.07.2012, apposta in calce al provvedimento, che viene qualificata dall'attestato di cancelleria del 23.12.2016 come deposito della "minuta", a cui hanno fatto seguito gli adempimenti della cancelleria, quali l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico e l'attribuzione del relativo numero identificativo, avvenuti necessariamente in un momento successivo a quello della consegna dell'originale della sentenza da parte del magistrato.

Ad avviso dei ricorrenti solo con il compimento di queste ulteriori formalità di pubblicazione e di deposito si realizza il deposito ufficiale della sentenza che identifica anche la decorrenza del termine per l'impugnazione.

La censura è fondata e con essa il ricorso.

I ricorrenti deducono, in ricorso, di avere impugnato la sentenza di prime cure tempestivamente, tenendo conto del 10 agosto 2012 quale data di pubblicazione della medesima, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, comma secondo, e 327, comma primo, c.p.c., costituendo quella apposta al 24.07.2012 la data di deposito della minuta del provvedimento, che necessitava della pubblicazione per la venuta ad esistenza.

Definito in questi termini l'oggetto della controversia, osserva il Collegio che la questione della "doppia data" è stata oggetto di numerosi pronunciamenti di questa Corte, nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015, che ha fornito una interpretazione del diritto vivente (Cass., Sez.

Un., 1 agosto 2012 n. 13794) compatibile con il principio di difesa.

A seguito dell'intervento "correttivo'" del Giudice delle leggi, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18569 del 22/09/2016, hanno definitivamente chiarito: a) che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione; b) che in caso di impropria scissione di tali momenti, con apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (conf.

Cass. n. 6384 del 2017).

Nella specie la Corte partenopea ha chiarito nella decisione impugnata che il profilo di inammissibilità dell'appello è stato preso in esame proprio partendo dalla sostanziale constatazione della coincidenza della data di deposito e di pubblicazione della sentenza, il quale si realizza nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina anche l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione.

Inoltre la Corte di merito ha escluso la scissione di tali momenti, tanto da avere ritenuto irrilevante la data successiva apposta dal cancelliere, del 1°.08.2012, "che non può attestare la pubblicazione in data diversa e successiva di un provvedimento già pubblicato ex art. 133 c.p.c.".

Occorre tuttavia considerare che sebbene il Cancelliere non sia libero di scegliere il momento più opportuno nell'adempimento dei doveri di ufficio, ma è tenuto, anche per quanto concerne i tempi di espletamento delle proprie competenze, alla rigorosa osservanza delle norme di legge (art. 133 comma 2 c.p.c. : del deposito della sentenza è data notizia alle parti "entro cinque giorni" ed "immediatamente" nel caso delle sentenze emesse in controversie di lavoro particolarmente complesse ex art. 430 c.p.c.; art. 176, comma 1, c.p.c.: le ordinanze pronunciate fuori udienza debbono essere comunicate alle parti "entro i tre giorni successivi") e regolamentari concernenti la organizzazione dei servizi dell'Ufficio, e che, qualora le norme non prevedano termini per le comunicazioni o le notifiche rimesse al Cancelliere, questi deve provvedervi "di seguito" al deposito del provvedimento od alla pubblicazione della sentenza (in assenza si prefissione di termine la soluzione di continuità tra l'attività del Giudice e quella del Cancelliere è data, infatti, soltanto dai tempi strettamente necessari alla esecuzione materiale delle incombenze indispensabili per compiere la comunicazione o notifica: di recente, Cass. n. 7635 del 2019), tuttavia è necessario - proprio alla luce del principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 18569 del 2016 e costantemente ribadito, da cui la decisione impugnata si discosta - che venga effettuato un apposito accertamento sul punto che nella specie risulta omesso avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla data di deposito della sentenza, il 24.07.2012, indipendentemente dalla verifica dell'inserimento della stessa nel registro cronologico e dalla sua pubblicazione in pari data, che di converso si dava per avvenuta il 1° agosto 2012, come da timbro apposto dalla cancelleria.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè venga effettuata la verifica circa la data di deposito e di pubblicazione indicata nel registro cronologico della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], con particolare riferimento al numero identificativo attribuito a detta pronuncia di primo grado e alla data di compimento di siffatta attività.

Al giudice del rinvio vanno rimesse anche le spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 931/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Gregorio VII n. 446, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 18 - in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore: - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2211/2016 depositata il 31 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - Domenico [OSCURATO:PERSONA] ed Ernestina RANAUDO, con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2009, evocavano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] il CONDOMINIO via Avellino n. 18 - sito in [OSCURATO:SOCIETA], .chiedendo l'annullamento della delibera assembleare dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] deducendo che l'approvazione dei bilanci condominiali era intervenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dal regolamento condominiale, peraltro con l'intervento non regolare di taluni sogg.etti delegati in conflitto di interessi; nel merito, contestavano di dover riconoscere la previsione di spesa per euro 100,00 per compenso dell'amministratore per due assemblee condominiali straordinarie, la voce sostituzione di una centralina e di antenna, l'approvazione di un preventivo per la predisposizione di scossaline in lamiera protettiva dei balconi e cornicione avvenuta senza la consultazione del Consiglio dei condomini, come previsto dal Regolamento di Condominio; - instauratp il contraddittorio, costituito il Condominio che contestava le ragioni dei condomini, sia per i profili di rito sia per quelli di merito, il giudice adito, con sentenza n. 1112 del 2012, respingeva la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali; - sul gravame interposto dai medesimi attori, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dell'appellato, in accoglimento della preliminare eccezione del Condominio, dichiarava inammissibile il gravame in quanto tardivamente proposto. A sostegno della decisione la Corte d'appello accertava che il gravame era stato proposto oltre il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. dal deposito della sentenza, avvenuto il 24 luglio 2012 e non già dalla data del 10 agosto 2012, riportata nella stampigliatura di pubblicazione del provvedimento, per essere quest'ultimo apposto dal cancelliere in data successiva alla data di consegna dell'originale da parte del cancelliere (così Cass. Sez. Un. n. 13794 del 2012, non inficiata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 3 del 2015); - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Napoli ricorrono i [OSCURATO:PERSONA] - FERRARA, quest'ultimo in qualità di erede della originaria attrice, sulla base di un unico motivo; - il Condominio di via Avellino n. 18 - [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato. Atteso che: - con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. c.p.c., dell'art. 133 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto la tardività dell'impugnazione dal momento che la sentenza di primo grado reca una prima data, il 24.07.2012, apposta in calce al provvedimento, che viene qualificata dall'attestato di cancelleria del 23.12.2016 come deposito della "minuta", a cui hanno fatto seguito gli adempimenti della cancelleria, quali l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico e l'attribuzione del relativo numero identificativo, avvenuti necessariamente in un momento successivo a quello della consegna dell'originale della sentenza da parte del magistrato. Ad avviso dei ricorrenti solo con il compimento di queste ulteriori formalità di pubblicazione e di deposito si realizza il deposito ufficiale della sentenza che identifica anche la decorrenza del termine per l'impugnazione. La censura è fondata e con essa il ricorso. I ricorrenti deducono, in ricorso, di avere impugnato la sentenza di prime cure tempestivamente, tenendo conto del 10 agosto 2012 quale data di pubblicazione della medesima, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, comma secondo, e 327, comma primo, c.p.c., costituendo quella apposta al 24.07.2012 la data di deposito della minuta del provvedimento, che necessitava della pubblicazione per la venuta ad esistenza. Definito in questi termini l'oggetto della controversia, osserva il Collegio che la questione della "doppia data" è stata oggetto di numerosi pronunciamenti di questa Corte, nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015, che ha fornito una interpretazione del diritto vivente (Cass., Sez. Un., 1 agosto 2012 n. 13794) compatibile con il principio di difesa. A seguito dell'intervento "correttivo'" del Giudice delle leggi, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18569 del 22/09/2016, hanno definitivamente chiarito: a) che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione; b) che in caso di impropria scissione di tali momenti, con apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (conf. Cass. n. 6384 del 2017). Nella specie la Corte partenopea ha chiarito nella decisione impugnata che il profilo di inammissibilità dell'appello è stato preso in esame proprio partendo dalla sostanziale constatazione della coincidenza della data di deposito e di pubblicazione della sentenza, il quale si realizza nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina anche l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Inoltre la Corte di merito ha escluso la scissione di tali momenti, tanto da avere ritenuto irrilevante la data successiva apposta dal cancelliere, del 1°.08.2012, "che non può attestare la pubblicazione in data diversa e successiva di un provvedimento già pubblicato ex art. 133 c.p.c.". Occorre tuttavia considerare che sebbene il Cancelliere non sia libero di scegliere il momento più opportuno nell'adempimento dei doveri di ufficio, ma è tenuto, anche per quanto concerne i tempi di espletamento delle proprie competenze, alla rigorosa osservanza delle norme di legge (art. 133 comma 2 c.p.c. : del deposito della sentenza è data notizia alle parti "entro cinque giorni" ed "immediatamente" nel caso delle sentenze emesse in controversie di lavoro particolarmente complesse ex art. 430 c.p.c.; art. 176, comma 1, c.p.c.: le ordinanze pronunciate fuori udienza debbono essere comunicate alle parti "entro i tre giorni successivi") e regolamentari concernenti la organizzazione dei servizi dell'Ufficio, e che, qualora le norme non prevedano termini per le comunicazioni o le notifiche rimesse al Cancelliere, questi deve provvedervi "di seguito" al deposito del provvedimento od alla pubblicazione della sentenza (in assenza si prefissione di termine la soluzione di continuità tra l'attività del Giudice e quella del Cancelliere è data, infatti, soltanto dai tempi strettamente necessari alla esecuzione materiale delle incombenze indispensabili per compiere la comunicazione o notifica: di recente, Cass. n. 7635 del 2019), tuttavia è necessario - proprio alla luce del principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 18569 del 2016 e costantemente ribadito, da cui la decisione impugnata si discosta - che venga effettuato un apposito accertamento sul punto che nella specie risulta omesso avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla data di deposito della sentenza, il 24.07.2012, indipendentemente dalla verifica dell'inserimento della stessa nel registro cronologico e dalla sua pubblicazione in pari data, che di converso si dava per avvenuta il 1° agosto 2012, come da timbro apposto dalla cancelleria. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè venga effettuata la verifica circa la data di deposito e di pubblicazione indicata nel registro cronologico della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], con particolare riferimento al numero identificativo attribuito a detta pronuncia di primo grado e alla data di compimento di siffatta attività. Al giudice del rinvio vanno rimesse anche le spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda s
Sentenza Cassazione n. 13025/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris