Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26210/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al III motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, e per il rigetto nel resto; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riporta ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 09/11/2020 della Corte di appello di Roma che ha riformato la sentenza in data 17/12/2019 del G.i.p. del Tribunale di Roma, assolvendolo dal reato associativo contestato al capo 1) perché il fatto non sussiste, escludendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta per il tentativo di rapina aggravata contestato al capo 3) e per le rapine aggravate contestate ai capi 4), 5) 6), 7) e 8), riconoscendo la continuazione con la sentenza in data 06/03/2019 della Corte di appello di Roma (irrevocabile il 03/03/2020).Deduce:

1.1. "Motivazione carente e contraddittoria in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i fatti cui ai capi 3), 4 e 5) della rubrica".

Il motivo si duole della conferma della decisione del giudice di primo grado in relazione ai capi 3), 4) e 5), omettendo di confrontarsi con gli specifici motivi di gravame mossi sul punto, con particolare riguardo alle diverse modalità del basista rispetto ai capi 6), 7) e 8), per i quali non è stato proposto appello.

Si lamenta, in sostanza, che la Corte di appello non ha dato alcuna risposta alle argomentazioni con )venivano evidenziate le differenti modalità operative ed esecutive delle rapine e dell'impossibilità tecnica di attribuire a Cangelosi l'utilizzo dei telefoni cellulari utilizzati per commettere i reati.

Viene, dunque, illustrata e compendiata la motivazione della Corte di appello, al fine di evidenziarne l'inadeguatezza, la contraddittorietà e le omissioni.

1.2. "Violazione di norma processuali e sostanziali, nello specifico artt. 62 bis c.p., in relazione all'art. 606, lett.

B) e artt. 443, connma 3, 591, comma 1 n. 1, in relazione all'art. 606, lett.

C) - Divieto di reformatio in peius in violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p.".

A tal riguardo si denuncia l'erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha accolto il ricorso per cassazione -convertito in appello- del Pubblico ministero, escludendo le circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal Giudice del primo grado.

Osserva come "l'impugnazione de qua sia stata proposta in violazione del comma 3, dell'art. 443 c.p.p. che, in via principale, vieta l'appello da parte del pubblico ministero di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'art. 438 c.p.p., a meno che tali pronunce non modifichino il titolo di reato".

Ricorda -inoltre, che la Corte di appello, a seguito della conversione del ricorso per cassazione, deve operare con i medesimi poteri del giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Sulla base di tali osservazioni eccepisce l'inammissibilità dell'appello "convertito" del Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 591, comma 1, n. 1, c.p.p., "sub specie di mancanza di legittimazione del proponente in quanto, nonostante il descritto meccanismo procedurale di conversione, il P.M. non è comunque legittimato ad impugnare sentenze pronunciate all'esito di giudizio abbreviato a meno che la sentenza non abbia modificato il titolo del reato", così rimanendo inibita -per legge- la facoltà di invocare l'esclusione delle attenuanti generiche, in quanto l'impugnazione era fondata su motivi di merito.

Il ricorrente deduce anche l'infondatezza delle argomentazioni sviluppate dal Pubblico ministero in relazione alle circostanze attenuanti generiche.

1.3. "Violazione di norme sostanziali, nello specifico artt. 81 cpv, 132, 133 2 c.p. in relazione all'art. 606, lett. b), nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento per la continuazione stabilito con riferimento all'aumento per la continuazione stabilito con riferimento alla sentenza App.

Roma, 6.3.2019, irrevocabile il 3.3.2020".

Con l'ultimo motivo il ricorrente oppone che la sentenza risulta carente di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha specificato, né adeguatamente motivato il quantum di aumento inflitto per le violazioni giudicate con la sentenza del 6.3.2020, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti di cui al presente procedimento.

Si duole, altresì della mancanza di motivazione in relazione ai singoli aumenti di pena, che si assumono sproporzionati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. La Corte di appello ha affrontato specificamente le obiezioni mosse dalla difesa in punto di responsabilità con riguardo a tutti i delitti per cui Cangelosi è stato riconosciuto colpevole.

In particolare, tra le altre cose, con riguardo ai capi 3, 4 e 5 ta Corte di appello ha affrontato il tema della pertinenza delle celle telefoniche agganciate nel corso dei fatti delittuosi e della loro valenza probatoria a carico del ricorrente, valorizzando i plurimi elementi convergenti nel senso del coinvolgimento di Cangelosi ai fatti delittuosi, quali: il rinvenimento nella disponibilità di Cangelosi degli scanner settati sulle frequenze della Polizia; il contenuto delle conversazioni intercettate; l'uso dell'utenza telefonica n. 348.2253178 e il contestuale spegnimento dell'utenza intestata a Cangelosi durante lo svolgimento dei tre fatti delittuosi.

A fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorrente oppone un motivo inammissibile perché merannente reiterativo delle questioni proposte con l'atto di appello, affrontate e disattese dalla Corte di merito e oggi riproposte con il ricorso per Cassazione.

A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

1.2. Le doglianze articolate nel ricorso -peraltro e in conseguenza- poi, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disannina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello non ha travalicato il perimetro del giudizio consentito alla Corte di merito quando via sia stata la conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 580, cod.proc.pen.

A tal proposito va ricordato che «in tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di innpugnazione di legittimità, onde la Corte di appello deve sindacarne l'amnnissibilità secondo i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli», (Sez. 2 - , Sentenza n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739 - 01).

La sentenza di appello è conforme al principio di diritto ora enunciato, visto che la Corte di appello ha rilevato che il giudice di primo grado ha omesso di motivare in relazione alle circostanze attenuanti generiche.Tanto fa emergere come la Corte di merito abbia fatto riferimento al parametro di ammissibilità previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. ovvero in quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., cui va ricondotto il vizio di omessa motivazione.

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, la Corte di appello riacquista i connotati di giudice del merito e del tutto legittimamente può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devoluto con l'atto di impugnazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

In effetti la Corte di appello ridetermina la pena in maniera assertiva e apodittica, senza indicare i criteri e/o i parametri cui ha fatto riferimento sia per la determinazione della pena base, sia per giustificare gli aumenti per la continuazione e le ragioni della loro diversificazione.

La sentenza deve essere perciò annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio.

Va dichiarata l'irrevocabilità del giudizio di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al III motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, e per il rigetto nel resto; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riporta ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 09/11/2020 della Corte di appello di Roma che ha riformato la sentenza in data 17/12/2019 del G.i.p. del Tribunale di Roma, assolvendolo dal reato associativo contestato al capo 1) perché il fatto non sussiste, escludendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta per il tentativo di rapina aggravata contestato al capo 3) e per le rapine aggravate contestate ai capi 4), 5) 6), 7) e 8), riconoscendo la continuazione con la sentenza in data 06/03/2019 della Corte di appello di Roma (irrevocabile il 03/03/2020).Deduce: 1.1. "Motivazione carente e contraddittoria in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i fatti cui ai capi 3), 4 e 5) della rubrica". Il motivo si duole della conferma della decisione del giudice di primo grado in relazione ai capi 3), 4) e 5), omettendo di confrontarsi con gli specifici motivi di gravame mossi sul punto, con particolare riguardo alle diverse modalità del basista rispetto ai capi 6), 7) e 8), per i quali non è stato proposto appello. Si lamenta, in sostanza, che la Corte di appello non ha dato alcuna risposta alle argomentazioni con )venivano evidenziate le differenti modalità operative ed esecutive delle rapine e dell'impossibilità tecnica di attribuire a Cangelosi l'utilizzo dei telefoni cellulari utilizzati per commettere i reati. Viene, dunque, illustrata e compendiata la motivazione della Corte di appello, al fine di evidenziarne l'inadeguatezza, la contraddittorietà e le omissioni. 1.2. "Violazione di norma processuali e sostanziali, nello specifico artt. 62 bis c.p., in relazione all'art. 606, lett. B) e artt. 443, connma 3, 591, comma 1 n. 1, in relazione all'art. 606, lett. C) - Divieto di reformatio in peius in violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p.". A tal riguardo si denuncia l'erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha accolto il ricorso per cassazione -convertito in appello- del Pubblico ministero, escludendo le circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal Giudice del primo grado. Osserva come "l'impugnazione de qua sia stata proposta in violazione del comma 3, dell'art. 443 c.p.p. che, in via principale, vieta l'appello da parte del pubblico ministero di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'art. 438 c.p.p., a meno che tali pronunce non modifichino il titolo di reato". Ricorda -inoltre, che la Corte di appello, a seguito della conversione del ricorso per cassazione, deve operare con i medesimi poteri del giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Sulla base di tali osservazioni eccepisce l'inammissibilità dell'appello "convertito" del Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 591, comma 1, n. 1, c.p.p., "sub specie di mancanza di legittimazione del proponente in quanto, nonostante il descritto meccanismo procedurale di conversione, il P.M. non è comunque legittimato ad impugnare sentenze pronunciate all'esito di giudizio abbreviato a meno che la sentenza non abbia modificato il titolo del reato", così rimanendo inibita -per legge- la facoltà di invocare l'esclusione delle attenuanti generiche, in quanto l'impugnazione era fondata su motivi di merito. Il ricorrente deduce anche l'infondatezza delle argomentazioni sviluppate dal Pubblico ministero in relazione alle circostanze attenuanti generiche. 1.3. "Violazione di norme sostanziali, nello specifico artt. 81 cpv, 132, 133 2 c.p. in relazione all'art. 606, lett. b), nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento per la continuazione stabilito con riferimento all'aumento per la continuazione stabilito con riferimento alla sentenza App. Roma, 6.3.2019, irrevocabile il 3.3.2020". Con l'ultimo motivo il ricorrente oppone che la sentenza risulta carente di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha specificato, né adeguatamente motivato il quantum di aumento inflitto per le violazioni giudicate con la sentenza del 6.3.2020, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti di cui al presente procedimento. Si duole, altresì della mancanza di motivazione in relazione ai singoli aumenti di pena, che si assumono sproporzionati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte di appello ha affrontato specificamente le obiezioni mosse dalla difesa in punto di responsabilità con riguardo a tutti i delitti per cui Cangelosi è stato riconosciuto colpevole. In particolare, tra le altre cose, con riguardo ai capi 3, 4 e 5 ta Corte di appello ha affrontato il tema della pertinenza delle celle telefoniche agganciate nel corso dei fatti delittuosi e della loro valenza probatoria a carico del ricorrente, valorizzando i plurimi elementi convergenti nel senso del coinvolgimento di Cangelosi ai fatti delittuosi, quali: il rinvenimento nella disponibilità di Cangelosi degli scanner settati sulle frequenze della Polizia; il contenuto delle conversazioni intercettate; l'uso dell'utenza telefonica n. 348.2253178 e il contestuale spegnimento dell'utenza intestata a Cangelosi durante lo svolgimento dei tre fatti delittuosi. A fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorrente oppone un motivo inammissibile perché merannente reiterativo delle questioni proposte con l'atto di appello, affrontate e disattese dalla Corte di merito e oggi riproposte con il ricorso per Cassazione. A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.2. Le doglianze articolate nel ricorso -peraltro e in conseguenza- poi, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disannina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello non ha travalicato il perimetro del giudizio consentito alla Corte di merito quando via sia stata la conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 580, cod.proc.pen. A tal proposito va ricordato che «in tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di innpugnazione di legittimità, onde la Corte di appello deve sindacarne l'amnnissibilità secondo i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli», (Sez. 2 - , Sentenza n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739 - 01). La sentenza di appello è conforme al principio di diritto ora enunciato, visto che la Corte di appello ha rilevato che il giudice di primo grado ha omesso di motivare in relazione alle circostanze attenuanti generiche.Tanto fa emergere come la Corte di merito abbia fatto riferimento al parametro di ammissibilità previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. ovvero in quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., cui va ricondotto il vizio di omessa motivazione. Una volta superato il vaglio di ammissibilità, la Corte di appello riacquista i connotati di giudice del merito e del tutto legittimamente può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devoluto con l'atto di impugnazione. 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. In effetti la Corte di appello ridetermina la pena in maniera assertiva e apodittica, senza indicare i criteri e/o i parametri cui ha fatto riferimento sia per la determinazione della pena base, sia per giustificare gli aumenti per la continuazione e le ragioni della loro diversificazione. La sentenza deve essere perciò annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio. Va dichiarata l'irrevocabilità del giudizio di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello
Sentenza Cassazione n. 26210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris