CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] investimenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Catania, al corso Italia, n. 171, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] investimenti, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale inatti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via dei Gracchi, n. 187, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] per gli Appalti e le [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro Oggetto: Concordato preventivo- Risoluzione - Presupposti-Dichiarazione di fallimento.RG n. 23487/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 217, presso la dr. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e nei confronti di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata in data30 giugno 2020 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Catania ha dichiarato risolto il concordato preventivo proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e che la locale Corte d’appello, investita del reclamo contro il decreto di risoluzione, l’ha respinto: ha al riguardo ravvisato il grave inadempimento della debitrice poiché, a fronte della previsione della soddisfazione integrale di tutti i creditori entro trentasei mesi dall’omologazione del concordato, non solo, decorso questo termine, non era stato liquidato il bene immobile, che rappresentava di fatto l’intero attivo, e nulla era stato pagato ai creditorichirografari, ma l’ipotizzabile percentuale di soddisfazioneappariva pari al 6% del credito complessivamente vantato. Risulta poi che la società ha depositato, successivamente alla risoluzione, una nuova proposta di concordato con riserva, che il Tribunale di Catania ha ritenutoinammissibile, dichiarando il fallimento della debitrice. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso contro la sentenza della Corte d’appello che ha rigettato il reclamo contro il decreto di risoluzione per ottenerne la cassazione, che affida a RG n. 23487/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore sette motivi, cui rispondono con controricorsi il fallimento della società e la [OSCURATO:SOCIETA]. –Società italiana per gli appalti e le costruzioni. Il fallimento deposita memo ria, corredata di una sentenza. Ragionidella decisione 1.- Va preliminarmente esclusa la legittimazione passiva del fallimento (oltre che della Procura della Repubblica), che non sono stati parti del giudizio definito con la sentenza impugnata. 2.- Il ricorso, di là dai motivi in cui è articolato, è inammissibile, poiché è esclusivamente calibrato sulla risoluzione del concordato, benché, come la stessa ricorrente riferisce, sia sopravvenuta la sentenza di fallimento(il reclamo contro la quale è stato, peraltro, rigettato, come emerge dalla sentenza che correda la memoria in atti). 3.- Al riguardo, si è già stabilito che la sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato (Cass., sez. un., n. 9146/17; conf., n. 11354/20). 3.1.-A sostegno del principio, si è chiarito che: a.- non è possibile dichiarare omologabile un concordato ormai precluso dal sopravvenuto fallimento; b.- neanche è possibile sospendere il giudizio d’impugnazione della sentenza di fallimento in attesa della definizione del giudizio di omologazione, perché le questioni dibattute nel secondo sono integralmente e necessariamente assorbite nel primo.RG n. 23487/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 4.- Ad analoghe conclusioni si perviene nel caso analogo, che ricorre nel caso in esame, d’impugnazione autonoma riguardante la risoluzione del concordato relativo a debitore successivamente dichiarato fallito. 4.1.- Manca , difatti, l’interesse a impugnare autonomamente la pronuncia di risoluzione (come quella di annullamento), poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe avere alcuna incidenza sulla validità e l'efficacia della sentenza di fallimento, che può essere revocata soltanto all'esito e in accoglimento dell’apposito reclamo (Cass., sez. un., n. 1521/13, punto 9). Perché si configuri, dunque, l’interesse a ricorrere contro la pronuncia di risoluzione del concordato occorre che abbia avuto buon esito il ricorso contro la dichiarazione di fallimento. 5.- Né la non impugnabilità in via autonoma della pronuncia di risoluzione pregiudica la difesa del debitore fallito, la quale è comunque presidiata dal principio ritraibile dall’art. 162, u.c., l.fall., applicabile a tutte le ipotesi in cui alla cessazione della procedura di concordato preventivo fa seguito la dichiarazione di fallimento, secondo il quale «Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile il reclamo a norma dell'art. 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato». 5.1.- Allora, la circostanza che al provvedimento di cessazione della procedura faccia seguito la sentenza di fallimento che in tale provvedimento trova il presupposto processuale comporta che le doglianze contro il primo possano e debbano essere fatte valere nell'ambito del reclamo avverso la seconda, proprio in ragione della loro pregiudizialità rispetto ai presupposti di fallibilità (Cass. n. 2671/12). 6.- D’altronde, sul piano generale s i è ormai s uperata la tesi secondo la quale il concordato (se non risolto o annullato) RG n. 23487/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore cancellerebbe definitivamente "quella" insolvenza in ragione della quale fu ammesso e omologato e, pertanto, impedirebbe di attribuire successivamente rilevanza, ai fini dell’art. 5 l.fall., ai debiti esistenti al momento dell'apertura della procedura (Cass., sez. un., n. 4696/22). 6.1.- La risoluzione opera quindi soltanto al fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato e, dunque, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero (ancora Cass., sez. un., n. 4696/22). Ma quando sia stato dichiarato il fallimento, quella libertà è assorbita dalle regole della concorsualità. 7.- Le spese seguono la socc ombenza in relazione alle parti costituite. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dalle parti costituite, che liquida, cadauna, in euro 7000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfettarie, iva e cpa. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se