CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 15299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di T),RANTO dato av>i.o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4_ Motivi della decisione 1. Con sentenza del 09.12.2024, il G.I.P. presso il Tribunale di Tarant ), applicava a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni uno e mesi otto d reclusione ed euro 2.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti é. Ila contestata recidiva. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassaziono il difensore dell'imputato, deducendo, con motivo unico, la violazione dell'art. 125 cod.proc pen. e vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pei[., in relazione agli artt. 125 e 444 cod.proc.pen. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata è affetta da nullità )er violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il giudice avrebbe dovuto argomentare in ordine all'esclusione della punibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e, comunque, indicare gli elementi di prova sulla base dei qu )li ha fondato l'irrogazione della pena detentiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato nammissibile. Anche a voler tacere della assoluta genericità dei motivi, va ribadito cl e, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. )en., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succii ta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della co .rettezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. pei escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congrui :à della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, kournya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto ir Eensurabile in questa sede. Nel caso di specie, il G.I.P. ha debitamente motivato in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, condividendo la riqualificazione operata dalle parti ai sen1 i dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, nonché in ordine al riconoscimento delle attenuanti g neriche e alla congruità della pena concordata, con argomentazioni che si sottraggono al sindacato di legittimità. Parimenti, il giudice ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza cl ei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen., emergendo chiaramente lagli atti la responsabilità dell'imputato, peraltro -scrive il GIP - ammessa dallo stess ) in sede di interrogatorio di garanzia. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coc .proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen de. Così deciso il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]