CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 29338/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 24368/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale è domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 68 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 389/2016 depositata in data 18 / 03 /201 6 e non notificata; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Prestazione difondi pensione- imposizione-rimborso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, con istanza presentata all’Agenzia delle Entrate, il rimborso delle somme pagate in conseguenza di avviso bonario a titolo di maggior Irpef, applicata sulla capitalizzazione della pensione integrativa riscossa dal fondo pensione Previndai nell’anno 2007. L’avviso bonario era stato emesso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, sostenendo l’Amministrazione finanziaria doversi applicare la normativa vigente nell’anno di erogazione (2007), mentre il contribuente invocavala più favorevole normativa sopravvenuta e vigente nell’anno della liquidazione della maggiore imposta (2011), alla luce del disposto dell’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005. L’Agenzia delle Entrate non rispondeva alla richiesta restitutoria. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva r icorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che lo rigettava. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello del contribuente. 4. Contro tale decisione quest’ultimo propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La causa è statafissata per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 21 del d.lgs. n. 252 del 2005, per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie una norma che, quando la riliquidazione dell’imposta è stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate, risultava abrogata da anni, e comunque per aver r itenuto corretta la riliquidazione effettuata dall’ente impositore, sebbene non rispetti neppure i criteri normativi invocati dalla stessa Amministrazione finanziaria. Il contri b uente lamenta che l’imposta applicatagli su quanto a lui corrisposto a titolo di capitalizzazione della sua pensione integrativa risulta errata, perché quando l’ammontare dell’imposizione è stato calcolato dall’Agenzia delle Entrate, nel 2011, l’art. 20 t.u.i.r. era inapplicabile alla luce dell’art. 23, comma 5 , d.lgs. n. 252 del 2005; in ogni caso, l’Amministrazione finanziaria non aveva neppure applicato l’imposizione come disciplinata dal ricordato art. 20, ma avrebbe utilizzato un ulteriore ed arbitrario criterio di calcolo. 2. Il motivo non è fondato. Il contribuente invoc a l’applicazione dell’art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, il quale così recita: «Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico». In particolare, il ricorrente sostiene che dal terzo periodo del comma 5 appena riprodotto deriverebbe l’inibizione all’attività di riliquidazione effettuata dall’Amministrazione con l’avviso bonario in questione, senza che sia avvenuta, entro l’1 gennaio 2007, l'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del t.u.i.r. Tanto premesso, occorre rilevare che dalla sentenza impugnata (ed in particolare dalla parte relativa al c.d. svolgimento del processo) si ricava che il contribuente è andato in pensione il 31/12/2005 e che l’erogazione è avvenuta nel 2007. L’Amministrazione ha sostenuto, sin dal primo grado di giudizio, che il contribuente non fosse più iscritto alle forme pensionistiche complementari alla data (1 gennaio 2007) di entrata in vigore del d.lgs. n. 252 del 2005, essendo andato in pensione il 31/12/2005, ciò che avrebbe collocato la sua posizione, ai fini fiscali, fuori dall’ambito applicativo dell’art. 23, comma 5, della medesima fonte, invocata invece dallo stesso contribuente al fine di sostenere l’inibizione del potere di riliquidazione esercitato dall’Ufficio. Dalla parte strettamente motiva della medesima sentenza si ricava altresì che la CTR ha accolto la tesi dell’Amministrazione proprio sul presupposto che la cessazione dell’iscrizione al fondo del contribuente fosse antecedente all’1 gennaio 2007. Tale dato (che presuppone il relativo accertamento in fatto) non è censurabile in questa sede di legittimità e, comunque, non risulta censurato specificamente nel ricorso. Ne consegue, pertanto, l’inapplicabilità del ridetto comma 5, il quale riguarda i «soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo», e quindi del terzo periodo di quest’ultimo, dal quale il ricorrente intende far derivare l’inibizione alla riliquidazione dalla quale è derivato il versamento del quale chiede il rimborso, sostenendo che il nucleo essenziale del motivo di ricorso è la censura «di un’attività di riliquidazione compiuta in carenza di potere per totale assenza di una norma di diritto positivo che contempli e la disciplini dal 01/01/2007)»(in tal senso Cass. n. 36471/2023; Cass.n. 16271/2024). Deve peraltro rilevarsi che la stessa Agenzia, sin dalle controdeduzioni in primo grado, ha dato atto che il contribuente era iscritto al fondo prima del 29 aprile 1993 ovvero prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993. La fattispecie è dunque soggetta al regime tributario vigente in epoca anteriore al 31 dicembre 2006. In tal senso, questa Corte intende dare continuità all’orientamentoaffermato, tra le altre, da Cass. n. 22665 /2022 e di seguito ribadito da Cass. n. 36471/2023: deve, pertanto, affermarsi che per i cd. «vecchi iscritti» a «vecchi fondi» è senz’altro inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1° gennaio 2007. Pertanto, ai fini della quantificazione dell’imposizione sulla prestazione di cui si discute, deve applicarsi piuttosto il comma 7 dell’art. 23 del d.lgs. n. 252 del 2005, secondo il principio di diritto già dettato da questa Corte, per cui in tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile ratione temporis ai cd. vecchi iscritti a vecchi fondi.Questa soluzione, peraltro, si pone su un piano di continuità con l’indirizzo della stessa giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez. U., nn. 13642 e 13645/2011 (in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. n. 2371 /2002 ; Cass. n. 3453 /2021 ; Cass. n. 7653/2020) — occupandosi di materia limitrofa a quella in esame, vale a dire del trattamento previdenziale degli exdirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale — ha chiarito che «in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.». La CTR ha quindi correttamente individuato il principio di diritto applicabile, accertandone l’applicazione in fatto al caso concreto; peraltro in ordine alla corretta applicazione del relativo criterio, il motivo di ricorso (che come visto gravita essenzialmente sull’assenza del potere di riliquidazione), costituisce una generica critica, perché il contribuente non riporta con sufficiente completezza quale sia stato il metodo di calcolo del tributo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria, e la sua contestazione difetta pertanto di specificità; inoltre omette di indicare quando abbia proposto la sua censura relativa alle modalità di calcolo del tributo nel corso dei gradi di merito del giudizio, in modo da consentite a questa Corte di legittimità di assolvere al suo compito di verifica della tempestività e congruità delle critiche proposte dalle parti, prima ancora di procedere a valutarne la decisività. 3. Pertanto il ricorso va respinto. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito