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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 03393/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24205-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrentei - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimata - avverso il provvedimento della AGENZIA DELLE ENTRATE di MILANO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria reso dall'Agenzia delle Entrate, con ricorso, ex art. 6 comma 12 d.l. 219/2018, davanti a questa Corte presso la quale pendeva il giudizio avente ad oggetto l'atto di intimazione con il quale l'Agenzia delle Entrate in esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano rideterminava l'imponibile e le relative imposte a carico della contribuente. 2 Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia nell'impugnato provvedimento di diniego, l'atto di intimazione di pagamento, oggetto del giudizio pendente in Cassazione, rivestiva i caratteri sostanziali dell'atto impositivo. 3 L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 24205 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -2- 1 Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso 1.2 La controversia avente ad oggetto l'impugnazione in Cassazione della sentenza nr 559/11/2018 del 12.2.2018 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha rigettato l'appello proposto dal contribuente e confermato l'avviso di liquidazione per il quale il contribuente aveva avanzato istanza, disattesa dall'Amministrazione, di definizione agevolata ex d.l. 119/20181è stata definita con ordinanza della Suprema Corte nr. 34139/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Genia! [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3 Tale circostanza sopravvenuta non rende improcedibile la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria che è stata presentata in data 28/5/2019 quando il giudizio davanti alla Corte di Cassazione era ancora pendente. 1.4 All'esito del giudizio per Cassazione, il contribuente ha anche un concreto interesse alla coltivazione del ricorso avverso il provvedimento di diniego della richiesta di definizione agevolata. 2 Venendo al merito, il ricorso è infondato. 2.1 L'ad 10 1° comma del d.l. 119/2018 prevede testualmente che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. 2.2 Nel caso in esame, l'oggetto della controversia è l'impugnazione di intimazione di pagamento riferito al prodromico avviso di accertamento , per l'anno di imposta 2008, oggetto di impugnazione da parte del contribuente il cui procedimento si era concluso con sentenza nr 11129/26/14 Ric. 2020 n. 24205 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -3- della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, non impugnata e , quindi passata in giudicato, che aveva annullato l'atto impositivo disponendo che il reddito imponibile dovesse essere rideterminato tassando solamente i canoni derivanti da immobili non sottoposti a sequestro penale. 2.3 La successiva intimazione di pagamento si riferisce, quindi, ad importi dovuti a titolo definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP che ha confermato l'avviso di accertamento limitatamente alla ripresa fiscale avente ad oggetto i canoni di locazione degli immobili non sottoposti a sequestro. 2.4 Tale intimazione di pagamento non può ritenersi atto impositivo in quanto seguito ad una controversia avente ad oggetto avviso di accertamento definitosi con sentenza definitiva della CTP di accoglimento parziale del ricorso della contribuente. 2.5 In ,lostanza l'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] si è WLQ_ limitata vrnera liquidazione del tributo, già giudizialmente accertato nei suoi presupposti e base imponibile, senza alcuna autonomia e discrezionalità (cfr.tra le altre Cass. n. 28064/ 2018 e 7099/2019). 3 II ricorso va, quindi, rigettato 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte; rigetta il ricorso.

Ric. 2020 n. 24205 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -4- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24205-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrentei - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimata - avverso il provvedimento della AGENZIA DELLE ENTRATE di MILANO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria reso dall'Agenzia delle Entrate, con ricorso, ex art. 6 comma 12 d.l. 219/2018, davanti a questa Corte presso la quale pendeva il giudizio avente ad oggetto l'atto di intimazione con il quale l'Agenzia delle Entrate in esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano rideterminava l'imponibile e le relative imposte a carico della contribuente. 2 Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia nell'impugnato provvedimento di diniego, l'atto di intimazione di pagamento, oggetto del giudizio pendente in Cassazione, rivestiva i caratteri sostanziali dell'atto impositivo. 3 L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 24205 sez. MT - ud. 14-12-2021 -2- 1 Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso 1.2 La controversia avente ad oggetto l'impugnazione in Cassazione della sentenza nr 559/11/2018 del 12.2.2018 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha rigettato l'appello proposto dal contribuente e confermato l'avviso di liquidazione per il quale il contribuente aveva avanzato istanza, disattesa dall'Amministrazione, di definizione agevolata ex d.l. 119/20181è stata definita con ordinanza della Suprema Corte nr. 34139/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Genia! [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3 Tale circostanza sopravvenuta non rende improcedibile la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria che è stata presentata in data 28/5/2019 quando il giudizio davanti alla Corte di Cassazione era ancora pendente. 1.4 All'esito del giudizio per Cassazione, il contribuente ha anche un concreto interesse alla coltivazione del ricorso avverso il provvedimento di diniego della richiesta di definizione agevolata. 2 Venendo al merito, il ricorso è infondato. 2.1 L'ad 10 1° comma del d.l. 119/2018 prevede testualmente che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. 2.2 Nel caso in esame, l'oggetto della controversia è l'impugnazione di intimazione di pagamento riferito al prodromico avviso di accertamento , per l'anno di imposta 2008, oggetto di impugnazione da parte del contribuente il cui procedimento si era concluso con sentenza nr 11129/26/14 Ric. 2020 n. 24205 sez. MT - ud. 14-12-2021 -3- della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, non impugnata e , quindi passata in giudicato, che aveva annullato l'atto impositivo disponendo che il reddito imponibile dovesse essere rideterminato tassando solamente i canoni derivanti da immobili non sottoposti a sequestro penale. 2.3 La successiva intimazione di pagamento si riferisce, quindi, ad importi dovuti a titolo definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP che ha confermato l'avviso di accertamento limitatamente alla ripresa fiscale avente ad oggetto i canoni di locazione degli immobili non sottoposti a sequestro. 2.4 Tale intimazione di pagamento non può ritenersi atto impositivo in quanto seguito ad una controversia avente ad oggetto avviso di accertamento definitosi con sentenza definitiva della CTP di accoglimento parziale del ricorso della contribuente. 2.5 In ,lostanza l'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] si è WLQ_ limitata vrnera liquidazione del tributo, già giudizialmente accertato nei suoi presupposti e base imponibile, senza alcuna autonomia e discrezionalità (cfr.tra le altre Cass. n. 28064/ 2018 e 7099/2019). 3 II ricorso va, quindi, rigettato 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte; rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 24205 sez. MT - ud. 14-12-2021 -4- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se
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