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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 04205/2022

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a seauente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 03/06/2021 della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Bari del 3 aprile 2012, pronunciata nella contumacia del ricorrente; rilevato che: - è applicabile la disciplina previgente dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.; - la parte ha allegato di aver avuto conoscenza dell'atto il 27 aprile 2021 in occasione dell'arresto in Belgio in esecuzione del mandato di arresto europeo per l'esecuzione della condanna inflitta con la sentenza da impugnare; - il Procuratore generale ha formulato il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza; - con successiva memoria, la difesa ha allegato che, diversamente da quanto emerge dall'ordine di esecuzione e dalla sentenza notificata, Meto era stato sempre assistito di ufficio e non di fiducia e il suo difensore non aveva impugnato la sentenza di primo grado, appellata dal solo Pubblico Ministero con riferimento alla pena; - la domanda è stata quindi precisata nel senso che la richiesta è di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado; ritenuto quindi crie gli atti vadano trasmessi aila Corte Cil Appello, quale giudice competente alla decisione sulla richiesta di restituzione del termine per impugnare la sentenza di primo grado PQM Dispone la trasmissione degli atti Ma Corte di appello ai Bari competente ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. per competenza in ordine alla richiesta di restituzione nel termine.

Roma così deciso il 21 ottobre 2021 Il C sil,re estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA],ji iDi Stefano A i o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seauente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 03/06/2021 della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Bari del 3 aprile 2012, pronunciata nella contumacia del ricorrente; rilevato che: - è applicabile la disciplina previgente dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.; - la parte ha allegato di aver avuto conoscenza dell'atto il 27 aprile 2021 in occasione dell'arresto in Belgio in esecuzione del mandato di arresto europeo per l'esecuzione della condanna inflitta con la sentenza da impugnare; - il Procuratore generale ha formulato il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza; - con successiva memoria, la difesa ha allegato che, diversamente da quanto emerge dall'ordine di esecuzione e dalla sentenza notificata, Meto era stato sempre assistito di ufficio e non di fiducia e il suo difensore non aveva impugnato la sentenza di primo grado, appellata dal solo Pubblico Ministero con riferimento alla pena; - la domanda è stata quindi precisata nel senso che la richiesta è di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado; ritenuto quindi crie gli atti vadano trasmessi aila Corte Cil Appello, quale giudice competente alla decisione sulla richiesta di restituzione del termine per impugnare la sentenza di primo grado PQM Dispone la trasmissione degli atti Ma Corte di appello ai Bari competente ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. per competenza in ordine alla richiesta di restituzione nel termine. Roma così deciso il 21 ottobre 2021 Il C sil,re estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA],ji iDi Stefano A i o
Sentenza Cassazione n. 04205/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris