CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2022 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 3 novembre 2021 del Tribunale di Bologna, ha riconosciuto all'imputata [OSCURATO:PERSONA], con riguardo a fattispecie di cessione e di detenzione di stupefacenti, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per le quali erano già state accordate la continuazione e le attenuanti generiche, con una condanna complessiva a mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa), il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputata ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la continuazione interna al capo 1) senza avvedersi della contestualità detentiva degli stessi episodi del 21 ottobre 2021; parimenti, quanto al capo 2), le due contestate cessioni di sostanza sarebbero avvenute in strettissima contiguità con i fatti del capo precedente. 2.1. Oltre a ciò, doveva riconoscersi la circostanza attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen., stante il carattere minimale del corrispettivo in denaro pattuito per le cessioni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In proposito, infatti, e per come riportato nella sentenza impugnata, il motivo di gravame relativo alla continuazione concernerebbe un profilo del tutto diverso da quello qui sollevato, riguardando esclusivamente la misura dell'aumento di pena. Già il Tribunale aveva correttamente riconosciuto la continuazione interna al capo 1), in presenza di due distinti episodi, sebbene verificatisi lo stesso 21 ottobre 2021, l'uno di cessione di hashish, l'altro di detenzione a fine di spaccio di ulteriori grammi della stessa sostanza. Ricorrevano tutti i presupposti, dunque, per riconoscere la continuazione in presenza di due condotte distinte ed autonome, sebbene tenute in evidente prossimità temporale. Negli stessi termini, non si riscontra alcuna violazione di legge quanto al riconoscimento dello stesso vincolo tra il capo 1) ed il successivo capo 2), non potendosi accedere alla tesi difensiva secondo la quale si sarebbe trattato, in realtà, di un unico episodio; in senso contrario, infatti, opera non solo la differente figura di acquirente (rispetto a quella indicata nel capo precedente), ma anche il diverso momento della cessione, avvenuta in due occasioni distinte nel mese di ottobre 2021. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile anche con riguardo all'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., in quanto il riconoscimento della stessa non aveva formato motivo di gravame; il probabile, modesto profitto delle cessioni, infatti, era stato evidenziato soltanto nell'ottica del trattamento sanzionatorio, quanto all'aumento a titolo di continuazione. Per quanto infine concerne, a questo riguardo, la pretesa inosservanza del disposto di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado)(Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596). Ciò posto, alcunché è stato specificamente dedotto e concretamente allegato in proposito dalla ricorrente, limitatasi a sostenere la presunta violazione della norma. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/