CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 06678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che le verifiche investigative eseguite dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che il 13 settembre 2022, alle ore 6.50, veniva trovato fuori dalla sua abitazione, in [OSCURATO:PERSONA], in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto del Tribunale di Palermo il 30 marzo 2020, con cui gli veniva applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il ricorrente, come evidenziato nel provvedimento impugnato, a fronte delle contestazioni elevategli, non aveva fornito alcuna giustificazione utile a spiegare l'assenza dalla sua abitazione la mattina del 13 settembre 2022 nell'orario in cui veniva controllato per strada. [OSCURATO:PERSONA], infine, che il disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che era gravato da altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1