CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, K. Tassone, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso agli effetti penali e l'annullamento delle statuizioni civili, il difensore della parte civile, Avv. G. P. Accinni ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa in data 10 maggio 2013 dal Tribunale di Alba, nonché ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato di cui all'art. 595, comma 3, 596-bis, 57 cod. pen. ascritto agli imputati estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 1.1. Si tratta del reato di diffamazione ascritto agli imputati in qualità di autore e direttore responsabile della rivista Vero, ove l'articolo, reputato offensivo della reputazione dei principi di Monaco, veniva pubblicato, in data 21 ottobre 2011, con condanna alla pena di euro seicento di multa, per Scarpolino ed euro 400 di multa per [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 57 cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi separatamente. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA] denunciando con motivo unico, violazione dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. Si assume che la Corte territoriale non ha esteso al coimputato, odierno ricorrente, gli effetti favorevoli della pronuncia di prescrizione adottata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. L'effetto estensivo, per la difesa, dovrebbe operare nella specie, trattandosi di pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione del coimputato non anche di rigetto della stessa per ragioni di merito (si richiama il precedente di legittimità Rv.275403). Si tratta, peraltro, non di concorrenti nel medesimo reato ma di concorrenti in diversi titoli di reato tra loro interdpendenti e, dunque, l'effetto estensivo può operare per giurisprudenza di questa Corte (come da precedente n. 17309 del 2013). 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, con requisitoria scritta trasmessa per la precedente udienza del 16 dicembre 2020, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso agli effetti penali e l'annullamento delle statuizioni civili. 3.1. La parte civile ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale chiede, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese come da nota prodotta.Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, fatta pervenire per l'odierna udienza, la difesa di parte civile fa rilevare che anche in caso di accoglimento del ricorso devono essere mantenute le statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.La disposizione dell'art. 587 cod. proc. pen., che prevede l'effetto estensivo dell'impugnazione,frche presuppone l'unitarietà del procedimento (Sez. 1, n. 3366 del 02/06/1995, Gentile, Rv. 202178), è dettata dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione. Tale disposizione non è pertanto invocabile, al fine di estendere al medesimo imputato gli effetti favorevoli dell'impugnazione da lui stesso proposta avverso una sentenza per un fatto diverso, ancorché connesso a quello oggetto di una precedente sentenza (Sez. 1, n. 15288 del 24/03/2005, Manzi, Rv. 231242). L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito, con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione (Sez. 3, n. 43296 del 02/07/2014, Garozzo, Rv. 260978; Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240362). 1.1.Invero, nel nostro ordinamento processuale la sentenza passata in giudicato ha soltanto un'efficacia preclusiva nei confronti del medesimo imputato e quanto al medesimo fatto. Da ciò consegue che in un processo contro altri imputati, il giudice potrà accertare, nuovamente, il medesimo fatto storico e potrà ritenere che è stato commesso con diverse modalità, o perfino che non è esistito, mancando il requisito del «medesimo imputato». Nel vigente ordinamento processuale, infatti, non sussistono rimedi sul contrasto sostanziale di giudicati formatisi in procedimenti diversi, per imputati diversi, seppur attinenti allo stesso fatto. Non esiste, anzi, nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238 bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, Iaculano, Rv. 236142; Sez. 6, n. 5513 del 04/03/1996, Barletta, Rv. 204983). 2.Tanto premesso, si osserva che secondo l'indirizzo pacifico di questa Corte di legittimità, l'estensione al coimputato della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen., si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattani, Rv. 255297; Sez. 2, n. 9731 del 25/11/2016, dep. 2017, Fiore, Rv. 269219; Sez. 5, n. 21943 del 06/05/2010, Ennas, Rv. 247437). La declaratoria di estinzione del reato non può essere pronunciata, secondo il descritto indirizzo, anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art.587 cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza si è formato nei suoi confronti prima del verificarsi dell'effetto estintivo, in ragione del decorso del termine di prescrizione successivamente alla emissione della sentenza. 3.Applicando gli esposti principi al caso in esame, si osserva che, in primo luogo, i due imputati nel medesimo procedimento, rispondevano di titoli di reato diversi. A carico di [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato ritenuto il diverso reato di cui agli artt. 57 cod. pen. e 13 Legge n. 47 del 1948, di omesso controllo sul contenuto della pubblicazione sul giornale di cui era direttore responsabile. Scarpolini, invece, rispondeva quale autore del medesimo articolo, ritenuto diffamante. 3.1.In secondo luogo, si rileva che la declaratoria di inammissibilità dell'appello, nei confronti dell'odierno ricorrente è stata pronunciata con la sentenza della Corte d'appello di Torino, per tardività dell'impugnazione proposta, sentenza pronunciata in data 10 maggio 2013, tempestivamente depositata, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., in data 21 maggio 2013. Questa, infatti, riguardava una sentenza di primo grado pronunciata in data 10 maggio 2013, alla presenza dell'imputato, come emergeva dal relativo verbale di udienza, dunque, con termine per impugnare di giorni trenta, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla lettura del dispositivo (dal 25 maggio 2013). Detto termine, dunque, scadeva il 24 giugno 2013, data che coincide con il passaggio in giudicato della pronuncia nei suoi confronti, posto che l'atto di appello risulta spedito in data 8 luglio 2013, quindi tardivamente. La prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece, è maturata in data 21 aprile 2019, quindi in epoca successiva al giudicato di colpevolezza nei confronti dell'odierno ricorrente, formatosi alla data del 24 giugno 2013, come accertato con la sentenza di secondo grado emessa in data 10 settembre 2019, che ha dichiarato l'intempestività dell'atto di appello. Dunque, risulta inibita in questa sede l'operatività dell'invocato principio.Non ignora, infatti, la Corte l'indirizzo riportato dal ricorrente, secondo il quale l'inammissibilità della impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame (Sez. 2, n. 11042 del 23/01/2009, Rv. 243860; Sez. 5, n. 12226 del 19/10/2000,Rv. 219739). Tuttavia il caso di specie, come detto, attiene a due imputati che rispondono di diversi titoli di reato e si chiede l'effetto estensivo nei confronti di imputato impugnante nei cui confronti l'irrevocabilità della pronuncia di colpevolezza è maturata prima del verificarsi della causa estintiva del reato. 4. Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.755,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]