CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso., [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava ex tunc la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale c.d. "terapeutico" (art 94 dpr n. 309 del 1990), concessa a [OSCURATO:PERSONA] in data 13 aprile 2021. Richiamava, a sostegno della decisione, le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura, come segnalate dalla comunità terapeutica, costituite dall'assunzione in data 6 maggio 2021 di sostanza stupefacente non prescritta, dall'assunzione non corretta di terapia, in ben tre occasioni, nel giugno 2021 (a fronte delle cui condotte Raito quali veniva ripetutamente diffidato), infineItgrtima - decisamente più grave -, dall'essersi reso irreperibile dalla data del 15 febbraio 2022, non avendo fatto rientro in comunità dopo una visita presso l'abitazione materna. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 157 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'avviso di fissazione della udienza del 23 marzo 2022 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], a quella data unico difensore di fiducia del condannato, la cui nomina veniva meno solo con atto del 12 maggio 2022. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, letx.e), cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel valutare le trasgressioni alle prescrizioni imposte, risalenti nel tempo, ritenendole tout court incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento in prova, omettendo di considerare che per ben nove mesi il condannato aveva seguito correttamente le prescrizioni inerenti alla misura, tanto da ottenere due permessi premio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, con conclusioni scritte pervenute il 19 ottobre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.2. Il primo motivo è dedotto in contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all'atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa» (Sez. 1, 36964 del 07/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276867; Sez. 1, n. n.24938 del 28/01/2014, Mihalachi, Rv. 262131; Sez. 1, n. 26849 del 10/06/2010, Dicuonzo, Rv. 247725). Risulta dagli atti, cui il Collegio può direttamente accedere, stante la natura processuale del vizio (Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) che, dopo un vano tentativo di notifica a Raito, è stato redatto verbale di vane ricercheA emesso il conseguente decreto d'irreperibilità, ed è stato disposto che la notifica dell'avviso per l'udienza fissata per la decisione avvenisse presso il difensore d'ufficio all'uopo nominato. Sicché, del tutto legittimamente, è stato dato avviso per l'udienza al nominato difensore di ufficio, non spiegando effetti nel procedimento per la revoca della misura la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale e non risultando in atti alcuna nomina di detto avvocato quale difensore nell'odierno procedimento. 3. Il ricorso è manifestamente infondato anche nel merito. Com'è noto, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale p delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che'lgiudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De martino, Rv. 256479). Ribadito detto principio deve rilevarsi come l'ordinanza si sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova - contrariamente a quanto lì sostenuto - non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che il Raito aveva posto in essere, nel periodo trascorso in affidamento, condotte contrarie alle prescrizioni. Il Tribunale, infatti, non ha mancato di fare opportuno riferimento alle ulteriori, significative, circostanze che il condannato, a fronte delle diffide, aveva fornito giustificazioni mendaci, ad esempio affermando che aveva assunto il Subutex presso la casa circondariale, circostanza smentita dal Serd. Sicché, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti chiari sintomi dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova, ormai, fallita. Il ricorrente - lungi dal confrontarsi con detta puntuale motivazione con la quale si è evidenziato come la reiterata inottemperanza alle prescrizioni, imposte in sede di ammissione alla misura alternativa, costituiva una circostanza obiettivamente rivelatrice della inidoneità della misura al trattamento rieducativo del condannato e a favorirne l'effettivo reinserimento sociale -, nel dedurre il travisamento di prova, in realtà propone una unilaterale, alternativa lettura del contenuto delle relazioni della Comunità terapeutica, così risolvendosi le censure in una non consentita richiesta di procedere a una nuova valutazione delle emergenze processuali in senso più favorevole alj2=nte, non consentita nel giudizio di legittimità. Infine, sotto altro profilo, è consolidato l'orientamento secondo il quale, al fine di determinare la decorrenza della revoca, va considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474). Nel caso in esame l'ordinanza ha correttamente applicato il menzionato principio di diritto, fondando la decisione di stabilire ex tunc la decorrenza della revoca sul rilievo che l'ultima trasgressione, in sé assai grave, era anche significativa di mera adesione formale al programma terapeutico, per la pur valutata porzione temporale in cui non vi sono state trasgressioni. Di conseguenza e senza alcun automatismo lamentato dal ricorrente, è stata disposta la decorrenza ex tunc della misura. 4. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm