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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51790/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità sarebbe stata destinata ad uM personale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del beneficio della non menzione, è aspecifico, in quanto si limita a proporre rilievi di ordine generale sulla disposizione di cui invoca l'applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha congruamente stigmatizzato la genericità del motivo di appello proposto sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità sarebbe stata destinata ad uM personale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del beneficio della non menzione, è aspecifico, in quanto si limita a proporre rilievi di ordine generale sulla disposizione di cui invoca l'applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha congruamente stigmatizzato la genericità del motivo di appello proposto sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobr
Sentenza Cassazione n. 51790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris