CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 25308/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Tribunale di Castrovillari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen.[OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Castrovillari, con l’ordinanza del 3 novembre 2025, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Sorbo di applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggettodei seguenti provvedimenti:-sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 21 dicembre 2022,divenuta irrevocabile il 22.11.2024, per il reato p. e p. dall’art. 73, co. 4, D.P.R.n. 309/1990, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];-sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Castrovillari il 13giugno 2023, divenuta irrevocabile il 18.09.2024, per il reato p. e p. dall’art. 73,co. 4, D.P.R. n. 309/1990, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Il giudice ha escluso l’applicazione della disciplina della continuazionerilevando che nel caso di specie i fatti non risultano essere stati programmati aborigine e che questi, piuttosto, evidenziano la proclività a delinquere delcondannato.Ciò in quanto, come evidenziato nel provvedimento, l’inclinazione acommettere reati sotto la spinta di bisogni e necessità di ordine contingente èprofondamente diversa dall’unicità del disegno criminoso in quanto, ai finidell’applicazione dell’art. 81 cod. pen., il programma delinquenziale deve esserequantomeno voluto e ideato nelle sue linee essenziali sin dal momento in cuiviene compiuto il primo illecito e, sotto tale profilo i due fatti, pure se commessinel medesimo luogo e a una distanza temporale ravvicinata, non risultano fareparte di una unica e originaria programmazione in quanto le modalità esecutivedelle due condotte sono differenti.Il giudice dell’esecuzione sul punto ha evidenziato tre aspetti.In primo luogo, il modus agendi nella commissione dei già menzionatireati, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è diverso nonostante ilricorrente abbia detenuto in entrambi i casi la medesima tipologia di sostanzastupefacente (marijuana), per analoghe quantità (all’incirca 200 grammi il 20ottobre 2022 e 363 grammi il 27 dicembre 2022), nella sua abitazione.In secondo luogo, tra gli elementi che inducono fortemente a dubitare lasussistenza del medesimo disegno criminoso vi è l’arresto del condannato inflagranza di reato verificatosi il 20 ottobre 2022 e il fatto che dopo tale evento ein conseguenza della commissione del primo delitto il ricorrente ha compiuto ilsuccessivo reato il 27 dicembre 2022.In terzo luogo, l’arresto che sarebbe da considerarsi come un elemento dirottura del disegno criminoso che testimonia unicamente la tendenza adelinquere del condannato.Il giudice, quindi, ha così ritenuto che sia pacifico, nonché evidente ictuoculi, che la commissione del secondo reato del dicembre 2022 sia lamanifestazione di uno stile di vita.3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, amezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con riferimento al criterio posto dal giudice afondamento della decisione. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva chel’argomento per cui l’arresto e la condanna intervenuti tra la commissione di duereati interrompono de iure l’unicità del disegno criminoso creerebbe unautomatismo giuridico che non è previsto dalla legge. Secondo la giurisprudenzadi legittimità, infatti, il medesimo disegno criminoso può sussistere anche semanca taluno degli elementi sintomatici dell’unicità del programmadelinquenziale e il giudice deve effettuare una valutazione globale e nonparcellizzata di tutti i requisiti di legge. Nel caso in esame, d’altro canto, ilristretto arco temporale in cui si sono verificati i fatti, l’identità sussistente tra ledue violazioni e le medesime modalità attuative dei delitti sono requisiti tipicidella continuazione. Sotto altro profilo, poi, la difesa rileva che il giudice non haconsiderato che il secondo reato è stato commesso a soli sei giorni di distanzadalla condanna per cui non si potrebbe evidentemente ritenere che il secondoreato sia il frutto di una nuova deliberazione criminosa laddove, di contro, apparecoerente e logico che questo sia la realizzazione, rectius la prosecuzione, delprogramma già ideato nel mese di ottobre.4. In data 13 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.evidenziando che il criterio cui ha fatto riferimento il giudice utilizzandol’argomento per cui l’arresto e la condanna intervenuti tra la commissione di duereati interrompono de iure l’unicità del disegno criminoso sarebbe errato ecreerebbe un automatismo giuridico che non è previsto dalla legge.La doglianza è infondata.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, facendo riferimento allamancanza di elementi concreti idonei a desumere che i due fatti facessero partedella medesima e originaria ideazione avvenuta prima della commissione delprimo reato, si è confermato ai principi in precedenza indicati.Sotto tale profilo, pertanto la motivazione del provvedimento impugnato,in cui si dà sufficiente e logico conto delle ragioni poste a fondamento delladecisione, non è sindacabile in sede di legittimità.Ciò peraltro considerato che il giudice non ha basato la propria decisionesu di un improprio automatismo quanto, piuttosto, ha valorizzato un elementoche, in assenza di altri decisivi indici e seppure in termini parzialmente dubitativi,ha ritenuto essere prevalente in base al principio per cui «in sede di incidente diesecuzione, l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può esseresuffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei",in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza delgiudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena» (Sez. 1, n. 30977del 26/06/2019, Fuda, Rv. 276610 - 01).3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]