CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 1960
Cassazione n. 34864/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/D.A.P. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1960 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 maggio 2021 il magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo dell'internato [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere la socialità anche con persone detenute all'interno della stessa Casa circondariale di Tolmezzo. Il magistrato valorizzava la circostanza che erano soltanto quattro gli internati nella casa circondariale di Tolmezzo, e che per questioni di aree geografiche Autiero ad uno di essi non poteva essere abbinato, e che l'internato che era stato individuato per consentire ad Autiero di coltivare la socialità non aveva mostrato interesse a coltivarla. Con ordinanza del 13 luglio il Tribunale di sorveglianza di Triste ha respinto il reclamo dell'amministrazione penitenziaria. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'amministrazione penitenziaria, che lamenta la violazione della norma dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. a), e dell'art. 14 dell'ordinamento penitenziario che prevede il divieto di creare gruppi di socialità misti tra detenuti ed internati. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. L'art, 14, co. 4, ord. pen., dispone: "E assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione". Il successivo comma 5 aggiunge: "E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza". La separazione tra detenuti ed internati, su cui è impostato il ricorso, pertanto, non è assoluta, ma suscettibile di deroghe "in particolari circostanze". L'accertamento sull'esistenza nel caso in esame delle "particolari circostanze" è stato compiuto dai giudici di sorveglianza senza denunziate illogicità. D'altronde, Autiero è rimasto isolato per circa un anno a causa della mancanza di internati che non fossero incompatibili per aree geografiche di provenienza. Che, poi, nelle more, sia stato individuato altro internato che consente a svolgere la socialità con Autiero non forma oggetto di tempestiva dimostrazione e, dunque, non toglie che resti la necessità di dare risposta alla questione posta dall'internato con il reclamo che ha portato all'instaurazione del contenzioso giurisdizionale, pervenuto infine alla Suprema Corte. Non conferente con l'oggetto dell'ordinanza impugnata è il richiamo, contenuto in ricorso, della ordinanza Sez. 1, n. 30408 del 10 settembre 2020, Nobis, n.m., con cui si è sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 41-bis ord. pen. nella parte in cui prevede la possibilità di estendere agli internati il regime differenziato, questione di costituzionalità che è stata in ogni caso disattesa da Corte Cost. 21 settembre 2021, n. 197, che l'ha dichiarata non fondata. 2. L'amministrazione penitenziaria è titolare e responsabile del trattamento dei detenuti, e gli interessi di cui l'amministrazione è portatrice con il ricorso non hanno natura civilistica. Al rigetto del ricorso non consegue, pertanto, la condanna del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso