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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18648/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3031/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via XX Settembre n. 3; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] immobiliare s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, in persona del suo liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.17; - controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore giudiziale del concordato preventivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Emilio de’ cavalieri n. 11;-controricorrente – avverso il decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 19/07/2021; letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e la contestuale accettazionedei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,26 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3031/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via XX Settembre n. 3; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] immobiliare s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, in persona del suo liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.17; - controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore giudiziale del concordato preventivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Emilio de’ cavalieri n. 11;-controricorrente – avverso il decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 19/07/2021; letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e la contestuale accettazionedei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,26 giug
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