CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 09628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare: il primo perchè meramente riproduttivo dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito all'esito di un percorso argomentativo puntuale e immune a incongruenze logiche, destinato a disvelare l'inconferenza della tesi difensiva ( propugnata solo con l'appello) quanto alla destinazione ad uso personale della cocaina rinvenuta nella disponibilità del ricorrente ( si veda la pagina 2, capoversi dal primo al terzo); il secondo motivo, afferente la mancata concessione delle attenuanti atipiche perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( si veda la pagina 2, dall'ultimo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A,nna Petr-