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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11727/2023

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e l’attività svolta si fosse collocata oltre l’orario normale, o del recupero idoneo all’assolvimento del debito orario del sanitario, doveva ritenersi carente uno degli elementi costitutivi del diritto azionato, sicché la domanda veniva per tale ragione disattesa;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso della ASP; il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 33 del Regolamento ALPI e con esso si assume che il recupero orario ivi previsto presuppone l’avvenuto pagamento dei compensi rivendicati e non deve essere anteriore ad esso, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale; ciò sarebbe desumibile dalla formulazione del testo (secondo cui «il personale che percepisce i relativi compensi è tenuto al recupero orario») tale per cui il recupero orario sarebbe logicamente conseguente all’avvenuto pagamento, come del resto confermato – si afferma - anche dalla successiva versione del medesimo Regolamento; 1.1 il motivo va disatteso; 1.2 esso, intanto, pur incentrandosi su un difetto di interpretazione del Regolamento ALPI, denuncia in modo diretto la violazione di esso, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., pur non trattandosi di atto normativo, ma di disciplina interna aziendale, attuativa, in una con la contrattazione collettiva, dell’art. 15-quinquiesd. lgs. 502/1992; si è di fronte quindi ad un atto datoriale da censurare, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con il richiamo critico ai criteri ermeneutici (art. 1362 ss. c.c.), di cui il motivo non fa menzione alcuna; la mera proposizione di una diversa lettura di quel Regolamento ha la sostanza della proposizione di una diversa lettura di un dato di merito e dell’istruttoria, inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 1.2 peraltro, tenuto conto del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è evidente la correttezza della lettura data dalla Corte di merito; infatti, solo il ricorrere di specifiche prestazioni “aggiuntive”, tra cui quelle riportabile al regime delle attività c.d. intramoenia consente la remunerazione ulteriore del dirigente medico (v.

Cass. 10 dicembre 2019, n. 32264 e Cass. 5 agosto 2020, n. 16711; è dunque palese che, se addirittura la prestazione è del tutto ricompresa nel debito orario, comunque fissato dalla contrattazione collettiva anche per i medicifin dalla contrattazione collettiva meno recente (v. art. 16 CCNL di area del 8 giugno 2000) , non si possono realizzare i presupposti perché vi sia pagamento di somme ulteriori;

2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, co. 2, c.p.c., 118, 175, 210 e 437, co. 2, c.p.c., nonché degli artt. 33 e 34 del Regolamento ALPI (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di accogliere le istanze istruttoriedi esibizione o di c.t.u., al fine di capire il numero complessivo delle giornate di presenze desumibili dai certificati redatti; nel motivo si aggiunge che il calcolo avrebbe potuto essere eseguito detraendo, dai compensi trasmessi dall’INAIL, il minutaggio così sottratto all’orario di lavoro, così determinando per altra via il credito rivendicato; il terzo motivo richiama le modalità di calcolo così proposte a denuncia l’omessa considerazione di tali profili sotto l’egida dell’art. 360 n. 5 c.p.c. come omesso esame di fatto decisivo, asseritamente da individuare nel mancato esame delle istanze istruttorie e degli argomenti di prova desumibili da esse e dagli atti; infine, il quarto motivo insiste sui medesimi argomenti, ma sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2.1 i motivi vanno disattesi; 2.2 è inconferente l’insistenza anche istruttoria sull’individuazione del numero di certificati redatti e delle corrispondenti giornate, perché la Corte d’Appello ha incentrato il proprio diniego su un diverso ragionamento, consistente nella mancata prova dell’avvenuto recupero orario e, implicitamente, della maturazione stessa dei presupposti di una prestazione che possa dirsi in tal modo “aggiuntiva” e quindi remunerabile in più, secondo le regole del c.d. intramoenia; 2.3 ma è parimenti infondata l’insistenza sul diverso metodo di calcolo proposto, finalizzato a sterilizzare la questione sul debito orario attraverso la detrazione, dal compenso, di quanto dovuto in ipotesi in restituzione al datore di lavoro per la sottrazione di minuti da destinare alla prestazione “istituzionale”; si tratta infatti di un artificio logico che elude il fondamento ultimo del ragionamento svolto dalla Corte di merito, dato dal fatto che, in tanto si può parlare di prestazione aggiuntiva, in quanto il debito istituzionale sia stato assolto, con il recupero orario, in mancanza del quale tutto rientra nella portata onnicomprensiva della retribuzione, ivi compreso quanto destinato, in ipotesi, alla certificazione in favore dell’INAIL, computabile a titolo aggiuntivo solo se la fattispecie, quale delineata alla Corte di merito si definisca integralmente, secondo le modalità indicate dalla Corte territoriale;

4. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali inmisura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e l’attività svolta si fosse collocata oltre l’orario normale, o del recupero idoneo all’assolvimento del debito orario del sanitario, doveva ritenersi carente uno degli elementi costitutivi del diritto azionato, sicché la domanda veniva per tale ragione disattesa; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso della ASP; il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 33 del Regolamento ALPI e con esso si assume che il recupero orario ivi previsto presuppone l’avvenuto pagamento dei compensi rivendicati e non deve essere anteriore ad esso, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale; ciò sarebbe desumibile dalla formulazione del testo (secondo cui «il personale che percepisce i relativi compensi è tenuto al recupero orario») tale per cui il recupero orario sarebbe logicamente conseguente all’avvenuto pagamento, come del resto confermato – si afferma - anche dalla successiva versione del medesimo Regolamento; 1.1 il motivo va disatteso; 1.2 esso, intanto, pur incentrandosi su un difetto di interpretazione del Regolamento ALPI, denuncia in modo diretto la violazione di esso, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., pur non trattandosi di atto normativo, ma di disciplina interna aziendale, attuativa, in una con la contrattazione collettiva, dell’art. 15-quinquiesd. lgs. 502/1992; si è di fronte quindi ad un atto datoriale da censurare, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con il richiamo critico ai criteri ermeneutici (art. 1362 ss. c.c.), di cui il motivo non fa menzione alcuna; la mera proposizione di una diversa lettura di quel Regolamento ha la sostanza della proposizione di una diversa lettura di un dato di merito e dell’istruttoria, inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 1.2 peraltro, tenuto conto del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è evidente la correttezza della lettura data dalla Corte di merito; infatti, solo il ricorrere di specifiche prestazioni “aggiuntive”, tra cui quelle riportabile al regime delle attività c.d. intramoenia consente la remunerazione ulteriore del dirigente medico (v. Cass. 10 dicembre 2019, n. 32264 e Cass. 5 agosto 2020, n. 16711; è dunque palese che, se addirittura la prestazione è del tutto ricompresa nel debito orario, comunque fissato dalla contrattazione collettiva anche per i medicifin dalla contrattazione collettiva meno recente (v. art. 16 CCNL di area del 8 giugno 2000) , non si possono realizzare i presupposti perché vi sia pagamento di somme ulteriori; 2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, co. 2, c.p.c., 118, 175, 210 e 437, co. 2, c.p.c., nonché degli artt. 33 e 34 del Regolamento ALPI (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di accogliere le istanze istruttoriedi esibizione o di c.t.u., al fine di capire il numero complessivo delle giornate di presenze desumibili dai certificati redatti; nel motivo si aggiunge che il calcolo avrebbe potuto essere eseguito detraendo, dai compensi trasmessi dall’INAIL, il minutaggio così sottratto all’orario di lavoro, così determinando per altra via il credito rivendicato; il terzo motivo richiama le modalità di calcolo così proposte a denuncia l’omessa considerazione di tali profili sotto l’egida dell’art. 360 n. 5 c.p.c. come omesso esame di fatto decisivo, asseritamente da individuare nel mancato esame delle istanze istruttorie e degli argomenti di prova desumibili da esse e dagli atti; infine, il quarto motivo insiste sui medesimi argomenti, ma sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2.1 i motivi vanno disattesi; 2.2 è inconferente l’insistenza anche istruttoria sull’individuazione del numero di certificati redatti e delle corrispondenti giornate, perché la Corte d’Appello ha incentrato il proprio diniego su un diverso ragionamento, consistente nella mancata prova dell’avvenuto recupero orario e, implicitamente, della maturazione stessa dei presupposti di una prestazione che possa dirsi in tal modo “aggiuntiva” e quindi remunerabile in più, secondo le regole del c.d. intramoenia; 2.3 ma è parimenti infondata l’insistenza sul diverso metodo di calcolo proposto, finalizzato a sterilizzare la questione sul debito orario attraverso la detrazione, dal compenso, di quanto dovuto in ipotesi in restituzione al datore di lavoro per la sottrazione di minuti da destinare alla prestazione “istituzionale”; si tratta infatti di un artificio logico che elude il fondamento ultimo del ragionamento svolto dalla Corte di merito, dato dal fatto che, in tanto si può parlare di prestazione aggiuntiva, in quanto il debito istituzionale sia stato assolto, con il recupero orario, in mancanza del quale tutto rientra nella portata onnicomprensiva della retribuzione, ivi compreso quanto destinato, in ipotesi, alla certificazione in favore dell’INAIL, computabile a titolo aggiuntivo solo se la fattispecie, quale delineata alla Corte di merito si definisca integralmente, secondo le modalità indicate dalla Corte territoriale; 4. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali inmisura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut
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