Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑387/07
Repubblica portoghese
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo — Ricorso di annullamento — Spese effettivamente sostenute — Clausola compromissoria»
Massime della sentenza
1.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata
(Art. 253 CE)
2.
Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale
(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 21, n. 1)
3.
Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento da parte dell’Unione — Importo risultante direttamente
dalla decisione di concessione — Convenzione conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’organismo incaricato della gestione del contributo
finanziario che prevede una clausola compromissoria — Esclusione dall’ambito di applicazione della medesima delle controversie
relative ad eventuali irregolarità riguardanti la sua esecuzione
(Regolamenti del Consiglio n. 4253/88, artt. 20, n. 1, e 21, n. 1, e n. 4254/88, art. 6, n. 2)
1.
La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara
e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere
le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.
L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto,
della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che detto atto riguardi direttamente
e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi
di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE
dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche
che disciplinano la materia di cui trattasi.
(v. punto 58)
2.
Una convenzione, conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e un organismo intermediario incaricato della gestione di un aiuto all’investimento
locale, che fissa le condizioni di concessione e di utilizzazione di tale aiuto, non può essere interpretata nel senso che
è in contrasto con le norme comunitarie che disciplinano la sovvenzione di cui trattasi.
Orbene, l’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto
riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della
Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, enuncia chiaramente che il pagamento
di un contributo finanziario concesso in base alle disposizioni di tale regolamento deve riferirsi esclusivamente alle spese
effettive sostenute.
Nell’ambito di una sovvenzione globale, la nozione di «spese effettive sostenute», può essere definita da disposizioni particolari
nel contesto comunitario dei fondi strutturali. In un regime di sovvenzioni di interessi, l’intermediario versa al beneficiario
finale un finanziamento a condizioni sovvenzionate. Le sovvenzioni di interessi costituiscono gli importi che risultano dalla
differenza tra gli interessi al tasso di mercato e gli interessi effettivamente versati dai beneficiari finali. Le sovvenzioni
di interessi, pertanto, vengono sostenute effettivamente nel momento in cui i pagamenti degli interessi arrivano a scadenza,
il che può durare diversi anni. [OSCURATO:PERSONA], le sovvenzioni di interessi seguono il pagamento degli interessi da parte dei beneficiari
finali per la durata dei finanziamenti. Conseguentemente, e soltanto sotto il profilo dell’art. 21, n. 1, del regolamento
n. 4253/88, le sovvenzioni di interessi possono essere considerate quali spese effettive sostenute al momento del pagamento
delle rate di interessi che le riguardano.
La mera sussistenza di obblighi finanziari risultanti da contratti di finanziamento conclusi tra l’organismo incaricato della
gestione di un aiuto e i suoi beneficiari finali non è dunque sufficiente per considerare le sovvenzioni di interessi da pagare
dopo la data limite per l’accollo delle spese fissata nella decisione di concessione come spese effettive sostenute ai sensi
dell’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88. Da un lato, infatti, al momento della conclusione di tali contratti, ai sensi
di tale disposizione, sussistono solo obblighi tra le parti del contratto di finanziamento che devono essere distinti dalle
spese effettive sostenute ai fini dell’adempimento di tali obblighi. Dall’altro, qualora derivi dalla decisione di concessione
della sovvenzione che l’accollo delle spese non riguarda le responsabilità derivanti dai contratti di finanziamento, ma le
spese effettive sostenute derivanti da tali contratti, queste possono essere soltanto sovvenzioni di interessi effettivamente
sostenute al momento del pagamento delle rate di interessi da parte dei beneficiari finali.
(v. punti 81-83, 87, 98)
3.
Come risulta dall’art. 20, n. 1, e dall’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del
regolamento n. 2052/88, per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e
tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro,
il pagamento dei contributi finanziari concessi in base alle disposizioni di tale regolamento è effettuato in conformità agli
impegni di bilancio stabiliti sulla base della decisione con cui è approvata l’azione in questione. Qualora l’importo di un
contributo risulti dalla decisione di concessione, una convenzione, conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’organismo incaricato della
gestione dell’aiuto, intesa a fissare talune modalità della sua utilizzazione, conformemente all’art. 6, n. 2, del regolamento
n. 4254/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88, per quanto riguarda il FESR, non può dar luogo
a un obbligo finanziario in capo alla Comunità.
Ciò posto, una controversia riguardante irregolarità eventuali relative all’esecuzione della convenzione di cui trattasi non
ricade nella sfera di applicazione della clausola compromissoria in essa prevista.
(v. punto 115)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
3 marzo 2011(
*
)
«FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo – Ricorso di annullamento – Spese effettivamente sostenute – Clausola compromissoria»
Nella causa T‑387/07,
Repubblica portoghese,
rappresentata dal sig. L. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra S. Rodrigues e dal sig. A. Gattini, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. P. Guerra e Andrade e L. Flynn, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 luglio 2007, C (2007) 3772, relativa
alla riduzione del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concernente la sovvenzione globale di sostegno
all’investimento locale in Portogallo ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 luglio 1995, C (95) 1769,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra M.E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. S. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988 n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro
efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti
finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193,
pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»), definisce le regole relative all’attuazione della politica di coesione
economica e sociale prevista dall’art. 158 CE.
2
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2052/88, l’azione comunitaria è concepita come complementare alle azioni nazionali
corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro interessato,
le autorità e gli organismi competenti – comprese, nell'ambito delle modalità offerte dalle regole internazionali e delle
prassi esistenti proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche e sociali – designati dallo Stato membro a livello nazionale,
regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà
in appresso denominata «partnership». La partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione
ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni.
3
L’art. 5, n. 2, primo comma, lett. c), del regolamento n. 2052/88 stabilisce, in particolare, che, quanto ai Fondi strutturali,
l’intervento finanziario può assumere la forma della concessione di sovvenzioni globali, gestite in genere da un intermediario,
designato dallo Stato membro con l’accordo della [OSCURATO:PERSONA], che ne garantisca la ripartizione in singole sovvenzioni da
erogarsi ai beneficiari finali. Ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, le forme di intervento possono essere
solo quelle decise dallo Stato membro o dalle autorità competenti da esso designate e devono essere sottoposte alla [OSCURATO:PERSONA]
da detto Stato membro o da qualsiasi altro organismo da esso eventualmente designato a tal fine.
4
A termini dell’art. 13, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2052/88, la partecipazione comunitaria concessa nell’ambito
del FESR è limitata ad un massimo del 75% del costo complessivo delle spese pubbliche.
5
Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n.
2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi
e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell’altro (GU L 374, pag. 1),
come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento
n. 4253/88»), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4254, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374, pag. 15), come modificato dal regolamento
(CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2083 (GU L 193, pag. 34; in prosieguo: il «regolamento n. 4254/88»), prevedono, del
pari, disposizioni relative ai fondi strutturali.
6
L’art. 14, n. 4, del regolamento n. 4253/88 prevede che i rispettivi impegni delle parti, assunti ai sensi di un contratto
nel quadro della partnership, si rispecchino nelle decisioni relative alla concessione di contributi della [OSCURATO:PERSONA].
7
L’art. 16, n. 1, primo periodo, del regolamento n. 4253/88 precisa che, per quanto riguarda la concessione di sovvenzioni
globali, gli intermediari che sono designati dallo Stato membro interessato d’accordo con la [OSCURATO:PERSONA] devono fornire garanzie
di solvibilità adeguate e possedere la capacità amministrativa necessaria per la gestione degli interventi previsti dalla
[OSCURATO:PERSONA].
8
Ai sensi dell’art. 21, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 4253/88, il pagamento del contributo finanziario può assumere
o la forma di anticipi oppure la forma di pagamenti definitivi che si riferiscono alle spese effettive sostenute. Il n. 3,
secondo comma, di detto articolo prevede che i pagamenti debbano essere effettuati ai beneficiari finali senza alcuna detrazione
o trattenuta che possa ridurre l’importo dell’aiuto finanziario al quale essi hanno diritto.
9
L’art. 24 del regolamento n. 4253/88 prevede la riduzione del contributo finanziario assegnato dal FESR qualora vengano accertate
irregolarità nella realizzazione dell’azione sovvenzionata, precisando che qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di
indebito deve essere restituita alla [OSCURATO:PERSONA] e che alle somme non restituite si aggiungono gli interessi di mora.
10
I regolamenti n. 2052/88 e n. 4253/88 sono stati abrogati dal regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1). L’art. 52, n. 1, del regolamento n. 1260/1999 precisa, in
particolare, che il regolamento medesimo non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale,
di un intervento approvato dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA] in base ai regolamenti n. 2052/88 e n. 4253/88.
11
Ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo periodo, del regolamento n. 4254/88, la [OSCURATO:PERSONA] può affidare ad opportuni intermediari
la gestione delle sovvenzioni globali. Il n. 2 dello stesso articolo disciplina le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni
globali, che formano oggetto di una convenzione conclusa, d’intesa con lo Stato membro interessato, tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’intermediario
in questione. Dette modalità precisano, in particolare, il tipo di azione da intraprendere, i criteri di scelta dei beneficiari,
le condizioni e l’aliquota del contributo del FESR nonché le modalità dei controlli per quanto riguarda l’utilizzazione delle
sovvenzioni globali.
[OSCURATO:PERSONA] di concessione di un sostegno comunitario
12
Con decisione 28 luglio 1995, C (95) 1769, successivamente modificata con decisione 12 ottobre 1998, C (98) 2796, e con decisione
15 novembre 1999, C (99) 3694 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), indirizzata alla Repubblica portoghese, la [OSCURATO:PERSONA]
concedeva una sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale (in prosieguo: la «SGAIA») alla [OSCURATO:PERSONA] de Depósitos
SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), organismo intermediario incaricato della sua gestione, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al
31 dicembre 1999, relativa all’asse prioritario «Rafforzamento della base economica regionale» del quadro comunitario di sostegno
per il Portogallo. L’importo del contributo del FESR alla SGAIA ammontava ad un massimo di EUR 25 milioni.
13
La SGAIA consisteva in una sovvenzione dei tassi d’interesse dei prestiti a medio e a lungo termine negoziati dalle autonomie
locali per realizzare investimenti cofinanziati conformemente ai programmi operativi del quadro comunitario di sostegno per
il Portogallo per il periodo di programmazione dal 1994 al 1999. In forza di tale azione, veniva erogato dalla [OSCURATO:PERSONA],
a titolo di anticipo, l’importo di EUR 20 milioni.
14
L’art. 1, n. 2, della decisione di concessione prevede che le modalità di concessione della SGAIA siano oggetto di una convenzione
che deve essere conclusa, di concerto con lo Stato membro, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 2, n. 2, di detta
decisione, le modalità di concessione del contributo finanziario sono indicate nel piano di finanziamento della SGAIA e nella
convenzione allegati alla decisione stessa.
15
L’art. 5 della decisione di concessione prevede quanto segue:
«Il contributo comunitario riguarderà le spese connesse alle operazioni coperte dalla [SGAIA] che avranno formato oggetto,
nello Stato membro interessato, di disposizioni normative vincolanti e per le quali saranno stati specificamente autorizzati,
entro il 31 dicembre 1999, gli strumenti finanziari necessari. La data limite per l’accollo delle spese per tali azioni è
fissata al 31 dicembre 2001».
16
Ai sensi dell’art. 7 della decisione di concessione, la SGAIA dovrà essere eseguita conformemente alle disposizioni di diritto
comunitario e, in particolare, alle disposizioni degli artt. 6, 30, 48, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica,
artt. 12 CE, 28 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE), delle direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione dei pubblici
appalti e dei regolamenti sui fondi strutturali.
Convenzione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
17
Il 15 novembre 1995 veniva conclusa una convenzione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «convenzione») che prevede,
al suo art. 1, n. 1, i requisiti di concessione e di utilizzazione della SGAIA, delegata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], al
fine di contribuire alla sovvenzione degli interessi dei prestiti a medio e lungo termine concessi dalla [OSCURATO:PERSONA].
18
L’art. 1, n. 2, della convenzione prevede che essa resti valida sino al 31 dicembre 1999 per gli impegni, vale a dire per
i contratti, conclusi con i beneficiari. Ai sensi della stessa disposizione, i pagamenti, le liberazioni o gli esborsi di
finanziamenti possono essere effettuati sino al 31 dicembre 2001 e la chiusura dei conti, la relazione finale, la certificazione
finale e la domanda di pagamento del saldo alla [OSCURATO:PERSONA] devono essere effettuati entro il 30 giugno 2002.
19
L’art. 4, n. 2, della convenzione prevede che le sovvenzioni sui tassi di interesse cofinanziati dal FESR siano concesse per
un periodo massimo di otto anni.
20
L’art. 7 della convenzione è intitolato «Impegni e pagamenti». Ai sensi del suo n. 2, la certificazione finale della [OSCURATO:PERSONA]
per la chiusura della SGAIA, riportata al 31 dicembre 2001, deve includere, segnatamente, la domanda di pagamento del saldo
da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e la certificazione finale dei costi calcolati ai sensi dell’art. 8, n. 5, della convenzione,
specificando in un’apposita tabella le sovvenzioni complessive effettivamente versate ai beneficiari sino al 31 dicembre 2001
e le sovvenzioni complessive non scadute, calcolate e attualizzate al 31 dicembre 2001, degli interessi relativi agli importi
dei prestiti negoziati effettivamente messi a disposizione nel contesto della SGAIA. Ai sensi dei nn. 3 e 4 dello stesso art.
7, per l’esecuzione della SGAIA, è previsto che la [OSCURATO:PERSONA] apra un apposito conto ai fini del deposito degli anticipi.
21
L’art. 8 della convenzione disciplina il calcolo delle sovvenzioni. Ai sensi dell’art. 8, n. 1, della convenzione, a condizione
che siano rispettati tutti gli altri requisiti, le sovvenzioni di interessi finanziate dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere concesse
per una durata massima corrispondente ai primi otto anni dei finanziamenti concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] ai beneficiari.
22
L’art. 8, n. 5, della convenzione così recita :
«Nella realizzazione del contratto di finanziamento, la [OSCURATO:PERSONA] procederà al calcolo indicativo provvisorio dell’importo cumulato
delle sovvenzioni FESR da concedere, le quali costituiranno l’importo massimo delle sovvenzioni, ai fini della sua programmazione
previsionale interna di uso della [SGAIA], e non possono in alcun caso essere già imputabili al conto speciale in [euro],
né possono essere certificate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] come spese effettivamente sostenute.
Le sovvenzioni saranno definitivamente concesse, convertite e imputate al conto speciale in [euro] di cui all’art. 7, n. 4,
[della convenzione] alle date del pagamento degli interessi, in funzione dell’uso effettivo del finanziamento già liberato,
utilizzando il tasso di cambio mensile pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla data di valuta contabilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA]
(…)
Le spese di assistenza tecnica saranno imputate a tale conto secondo le medesime procedure e modalità sino al limite previsto.
Alla data di valuta del 31 dicembre 2001, data limite di pagamento, la [OSCURATO:PERSONA] procederà al calcolo definitivo dell’importo
del flusso dei residui di sovvenzioni del FESR di ogni finanziamento, l’attualizzerà (…), lo convertirà e lo imputerà al conto
speciale in [euro].
I versamenti del conto speciale in [euro] saranno accompagnati da una comunicazione che individua il contratto con il beneficiario
o l’assistenza tecnica o gli anticipi o gli interessi o qualsiasi altro eventuale movimento quali le restituzioni o le rettifiche.
Le imputazioni così effettuate al conto speciale in [euro] possono essere certificate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] quali
spese FESR effettivamente sostenute e pagate. Il controvalore nazionale della sovvenzione, che non risulta su tale conto,
sarà calcolato e convertito in [euro] al 31 dicembre 2001 per la certificazione, separatamente e secondo le medesime procedure
e modalità.
Nell’ipotesi in cui la sovvenzione FESR imputata e certificata non sia utilizzata dal beneficiario per qualsivoglia ragione
quale, in particolare, il rimborso anticipato del finanziamento o la mancata esecuzione del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] si impegna
ad accreditare il conto speciale in [euro] utilizzando il tasso di cambio del debito di cui trattasi, alla data di valuta
del fatto e a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] entro i sei mesi successivi, quand’anche la presente convenzione sia già estinta
e la [SGAIA] saldata e chiusa».
23
Ai sensi dell’art. 8, n. 6, della convenzione, «[s]ino al 31 dicembre 2001, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] possono essere
certificate come spese effettivamente sostenute, tali da far scattare un nuovo anticipo e il versamento del saldo finale,
le sole sovvenzioni di cui i beneficiari abbiano effettivamente goduto alle date di pagamento degli interessi (…) Nel corso
del semestre successivo al 31 dicembre 2001, i residui di sovvenzioni future saranno parimenti calcolati, attualizzati e potranno
essere certificati come pagamenti, ai fini della chiusura e del saldo della [SGAIA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Le sovvenzioni
del FESR saranno in tal modo imputate al conto speciale in [euro]».
24
A termini dell’art. 17, n. 5, della convenzione, ogni appendice o modifica apportata alla convenzione, o ad essa connessa,
previamente convenuta inter partes, è messa a verbale e firmata dalle due parti.
25
L’art. 18 della convenzione prevede quanto segue:
«Le parti convengono che la legge applicabile al presente accordo sia la legge portoghese. Esse si impegnano peraltro a sottoporre
alla Corte (…), conformemente all’art. [238] CE, qualsivoglia denuncia o controversia tra di esse quanto alla validità, all’interpretazione
o all’esecuzione della presente convenzione».
Procedura di chiusura della sovvenzione globale
26
Il 30 luglio 2002, la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 7, n. 2, della convenzione, trasmetteva i documenti necessari per la chiusura
del contributo, chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del saldo finale della SGAIA, pari ad un importo di EUR 1 992 330,28,
e fissava il valore delle sovvenzioni non scadute in EUR 8 834 657,94.
27
Con lettera del 23 ottobre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che il pagamento del saldo non poteva essere effettuato
a causa di problemi sollevati dall’Ispettorato generale delle finanze portoghese.
28
Con lettera del 27 novembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che l’Ispettorato generale delle finanze portoghese stava
realizzando un controllo della SGAIA e formulava taluni commenti sulle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA].
29
Il 7 marzo e il 20 ottobre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] rettificava la propria domanda di chiusura della SGAIA, indicando alla [OSCURATO:PERSONA]
l’importo di EUR 1 925 858,61 quale saldo finale della SGAIA e la somma di EUR 8 768 186,27 a titolo di sovvenzioni non scadute
a carico del FESR.
30
Il 25 maggio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alle autorità portoghesi di non poter effettuare il pagamento del saldo relativo
alla SGAIA. La Repubblica portoghese rispondeva con lettera del 29 giugno 2004.
31
Con lettera del 16 dicembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] indicava alle autorità portoghesi che l’importo del contributo finanziario
del FESR da recuperare era pari a EUR 8 086 424,04.
32
Con lettera del 21 febbraio 2005, le autorità portoghesi reiteravano il proprio disaccordo rispetto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA]
e contestavano l’importo del saldo calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA].
33
Con lettera del 18 novembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ripeteva alle autorità portoghesi che l’importo da recuperare relativo alla
SGAIA era pari a EUR 8 086 424,04 e proponeva di organizzare una riunione con le autorità portoghesi. Queste ultime rispondevano
con lettera del 9 gennaio 2006.
34
Il 3 maggio 2006 si svolgeva una riunione alla quale partecipavano rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], delle autorità portoghesi
e della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
35
Il 31 luglio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2007) 3772 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), relativa
alla riduzione del contributo del FESR a favore della SGAIA ai sensi della decisione di concessione, indirizzata alla Repubblica
portoghese.
36
I punti 3‑11 della decisione impugnata fanno riferimento, in dettaglio, alla procedura di chiusura del contributo finanziario
del FESR (v. supra, punti 26‑34).
37
Ai punti 12‑19 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] analizza la natura delle asserite irregolarità accertate. I punti
14‑16 di tale decisione fanno riferimento all’art. 5 della decisione di concessione, all’art. 1, n. 2, e all’art. 4, n. 2,
della convenzione.
38
Ai sensi del punto 17 della decisione impugnata, sulla base della dichiarazione finale presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], il contributo
del FESR finanziava l’82% del totale delle sovvenzioni del tasso di interesse pagate sino al 31 dicembre 2001. Tale situazione
è stata considerata in contrasto con l’art. 13, n. 3, del regolamento n. 2052/88, ai sensi del quale il contributo della Comunità
non può superare il 75% del costo complessivo.
39
Al punto 18 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, conformemente all’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88,
lo Stato membro può ottenere da parte della [OSCURATO:PERSONA] un pagamento a titolo di contributo del FESR per le sole spese effettuate.
Nel medesimo punto, l’Istituzione aggiunge che, nella specie, una parte delle sovvenzioni degli interessi doveva essere versata
solo dopo il 31 dicembre 2001, data limite per i pagamenti intervenuti ai sensi della SGAIA, e che pertanto tale parte delle
spese non era ancora stata effettuata in tale data. Affinché le spese fossero realmente effettuate in toto precedentemente
a tale data, lo Stato membro avrebbe dovuto effettuare prima del 31 dicembre 2001 le seguenti operazioni:
– deposito, su un conto bancario speciale, dell’importo delle sovvenzioni di interessi non scaduti calcolate e attualizzate
da versare successivamente al 31 dicembre 2001, o
– pagamento ai beneficiari finali dell’importo equivalente agli interessi sovvenzionati da pagare in futuro.
40
Al punto 19 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sua nota orientativa del 29 maggio 2002, relativa
al pagamento di sovvenzioni alla fine del periodo di programmazione ai sensi dei regimi di finanziamento a condizioni preferenziali
(in prosieguo: la «nota orientativa»), in cui sarebbe precisato che le procedure alternative menzionate al punto 18 della
decisione impugnata sono state utilizzate dagli Stati membri con l’accordo della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 1994 al 1999
e anche precedentemente a tale data.
41
Al punto 27 della decisione impugnata, l’Istituzione afferma che la parte del contributo del FESR relativa alle sovvenzioni
di interessi non scaduti calcolate e attualizzate non è dovuta e che l’importo complessivo di tali sovvenzioni di interessi
da versare successivamente al 31 dicembre 2001, pari a EUR 15 968 612, è inammissibile. In considerazione dei costi dichiarati
e delle autorizzazioni del FESR, come definiti nella sua lettera del 16 dicembre 2004, l’importo del contributo del FESR da
recuperare sarebbe pari a EUR 8 086 424,04.
42
Ai sensi del punto 36 della decisione impugnata, la convenzione non prevede alcuna deroga alla regola generale della data
limite applicabile ai pagamenti ammissibili.
43
[OSCURATO:PERSONA] conclude, al punto 37 della decisione impugnata, di aver «accertato un’irregolarità concernente l’importo delle
spese dichiarate in sede di chiusura della (…) SGAIA, conformemente a quanto sopra dimostrato».
44
Il dispositivo della decisione controversa così recita:
«Articolo primo
Il contributo finanziario del [FESR], [concesso dalla] decisione [di concessione], a favore della [SGAIA], è ridotto di un
importo pari a EUR 8 086 424,04. L’importo di EUR 8 086 424,04 già versato deve essere rimborsato alla [OSCURATO:PERSONA].
L’importo massimo del contributo del FESR a favore della [SGAIA] è pari a EUR 11 913 575,96.
Articolo 2
La Repubblica portoghese deve adottare le misure necessarie per informare i beneficiari finali della presente decisione.
Articolo 3
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione».
45
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 novembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo
l’annullamento parziale della decisione impugnata e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del saldo finale della SGAIA
ai sensi dell’art. 238 CE (causa T‑401/07).
Procedimento e conclusioni delle parti
46
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2007, la Repubblica portoghese ha proposto
il presente ricorso.
47
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del suo regolamento di procedura, di porre taluni quesiti scritti
alla [OSCURATO:PERSONA], ai quali quest’ultima ha risposto entro il termine impartito.
48
Con ordinanza 17 maggio 2010 il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha riunito le cause T‑387/07 e T‑401/07 ai fini
della fase orale, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.
49
Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 18
giugno 2010.
50
La Repubblica portoghese chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1 della decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
51
[OSCURATO:PERSONA] conclude che Tribunale voglia:
– respingere il ricorso proposto nei suoi confronti, dichiarandolo infondato;
– condannare la Repubblica portoghese alle spese.
In diritto
52
La Repubblica portoghese deduce due motivi. Il primo concerne la motivazione della decisione impugnata. Il secondo attiene
all’inesistenza e all’irregolarità rilevate dalla [OSCURATO:PERSONA] e alla violazione della convenzione.
Sul primo motivo, attinente alla motivazione insufficiente della decisione impugnata
Argomenti delle parti
53
La Repubblica portoghese fa valere che la decisione impugnata contiene un solo motivo, esposto al punto 37, secondo il quale
la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe di aver accertato un’irregolarità concernente l’importo delle spese dichiarate in sede di chiusura
della SGAIA «conformemente a quanto sopra dimostrato». La regola che le autorità portoghesi avrebbero violato non sarebbe
chiaramente accertata.
54
Secondo la Repubblica portoghese, l’unica irregolarità contestata alle autorità portoghesi sembra essere costituita dal fatto
che esse hanno considerato «ammissibili» spese «non effettuate», come previsto dall’art. 21, n. 1, in fine, del regolamento
n. 4253/88. Nella decisione impugnata, la riduzione del contributo decisa dalla [OSCURATO:PERSONA] si fonderebbe sul fatto che le
autorità portoghesi hanno compiuto un’irregolarità nel presentare, nella domanda di pagamento del saldo intesa a chiudere
la SGAIA, spese non effettuate.
55
In considerazione di tale irregolarità, la violazione dell’art. 13, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2052/88 altro non
sarebbe che il corollario della dichiarazione di inammissibilità di una parte delle spese presentate dalle autorità portoghesi.
56
La Repubblica portoghese aggiunge che il termine «irregolarità», nel contesto in cui è stato inserito nella decisione impugnata,
non può essere inteso in senso estensivo e che la [OSCURATO:PERSONA] non può far valere, nel controricorso, l’argomento della violazione
della regola di cui all’art. 13, n. 3, del regolamento n. 2052/88, che non sarebbe stato esposto nella decisione impugnata.
57
[OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della Repubblica portoghese.
Giudizio del Tribunale
58
Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla
natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso
promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice
competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze
del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto
o altre persone, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione
non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere
se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE dev’essere risolta alla luce non solo del suo
tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte
14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑395, punti 15 e 16, e 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63; sentenza del Tribunale 31 maggio 2005, causa T‑272/02,
Comune di Napoli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1849, punto 71).
59
Come risulta supra dai punti 37‑43, la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato in misura sufficiente la natura dell’irregolarità contestata
alla Repubblica portoghese ai punti 12‑19 della decisione impugnata, ai quali fa riferimento il punto 37 della decisione medesima.
60
Più precisamente, al punto 17 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, sulla base della dichiarazione finale
presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], il contributo del FESR finanziava l’82% del totale delle sovvenzioni. Nello stesso punto, essa precisa
che tale situazione è in contrasto con l’art. 13, n. 3, del regolamento n. 2052/88, ai sensi del quale il contributo della
Comunità non può superare il 75% del costo complessivo. Al punto 18 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che
una parte delle sovvenzioni di interessi doveva essere versata solo dopo il 31 dicembre 2001, data limite per i pagamenti
intervenuti ai sensi della SGAIA, e che pertanto tale parte delle spese non era stata ancora «sostenuta» in tale data. Secondo
il medesimo punto, conformemente all’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, lo Stato membro può ottenere il pagamento
del contributo del FESR solo per le spese sostenute.
61
Dal ragionamento che la Repubblica portoghese svolge nel contesto del presente motivo risulta peraltro che essa ha ben compreso
che la [OSCURATO:PERSONA] denunciava la violazione delle disposizioni dell’art. 13, n. 3, del regolamento n. 2052/88 e dell’art.
21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, in ragione della circostanza che una parte delle sovvenzioni non era stata ancora versata
alla data del 31 dicembre 2001 (v. supra, punti 54 e 55).
62
Ciò premesso, il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, attinente all’inesistenza dell’irregolarità rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed alla violazione della convenzione
63
Tale motivo si articola su due capi attinenti, rispettivamente, all’asserita inesistenza dell’irregolarità rilevata dalla
[OSCURATO:PERSONA] ed alla clausola compromissoria della convenzione.
Sul primo capo, concernente l’inesistenza dell’irregolarità
– Argomenti delle parti
64
La Repubblica portoghese sostiene che la convenzione, che è unita in allegato alla decisione di concessione e, a tale titolo,
ne costituisce parte integrante, è un contratto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale le due parti disciplinano
situazioni giuridiche soggettive che traggono origine, nel caso di specie, nell’attribuzione del cofinanziamento del FESR
mediante la decisione di concessione. La convenzione, che sarebbe un accordo di volontà, sarebbe stata approvata dalla [OSCURATO:PERSONA]
mediante il medesimo atto amministrativo della decisione di concessione.
65
Secondo la Repubblica portoghese, l’art. 14, n. 4, del regolamento n. 4253/88 va inteso nel senso che le clausole di un contratto,
stipulate inter partes, le quali, secondo le regole generali del diritto, rappresentino uno o più impegni, si rifletteranno
nel disposto della decisione di concessione del contributo, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa aggiunge che il regolamento n. 4253/88,
considerato che lascia le parti firmatarie libere di prevedere le modalità di applicazione, nonché eventuali specificità,
conferisce alla convenzione un valore giuridico tale che ogni decisione della [OSCURATO:PERSONA] ne deve tenere conto. In tal senso,
diventerebbe possibile prevedere eccezioni alle regole previste in detta decisione, poiché essa sarebbe intesa a fissare le
modalità di esecuzione del cofinanziamento attribuito e poiché sarebbe stata redatta dalle parti, le quali rivestono un ruolo
preponderante nell’applicazione della sovvenzione globale.
66
La Repubblica portoghese sottolinea che la convenzione costituisce il documento giuridico chiave. Dal punto 36 della decisione
impugnata risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] conferisce alle parti della convenzione il potere eventuale di stabilire un’altra
data limite per decidere in ordine all’ammissibilità dei pagamenti della SGAIA.
67
Secondo la Repubblica portoghese, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del carattere specifico dell’esecuzione di un cofinanziamento
di sovvenzioni di interessi nel corso del periodo di durata massima corrispondente, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della convenzione,
«ai primi otto anni dei finanziamenti».
68
Durante la fase amministrativa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sollecitato la realizzazione di azioni di controllo delle spese dichiarate,
compreso il calcolo delle sovvenzioni non scadute, conformemente all’art. 8, n. 5, della convenzione. Tuttavia, per adattare
la SGAIA alla data limite di ammissibilità prevista, vale a dire il 31 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato la procedura
specifica, prevista dall’art. 8, n. 5, della convenzione e rafforzata dal n. 6 di tale articolo. Detta procedura consentirebbe
di certificare e, conseguentemente, di considerare come spesa sostenuta precedentemente alla data limite di ammissibilità,
conformemente all’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, le spese relative agli interessi non scaduti che dovevano necessariamente
essere sostenute a titolo della SGAIA.
69
Il carattere specifico della SGAIA risulterebbe dal fatto che un finanziamento concesso, approvato e sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA],
ad esempio, l’ultimo giorno lavorativo (il 31 dicembre 1999), poteva beneficiare del cofinanziamento di sovvenzioni di interessi
durante il periodo corrispondente, al massimo, ai primi otto anni di tale finanziamento. Secondo la Repubblica portoghese,
pertanto, tenendo anche presente che la data limite di ammissibilità decorreva effettivamente solo sui due anni successivi,
occorreva trovare un meccanismo che consentisse di cofinanziare le sovvenzioni degli eventuali sei anni rimanenti. Essa aggiunge
che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto modificare la convenzione, avrebbe dovuto procedere conformemente ai termini previsti
dal suo art. 17, n. 5.
70
Nella replica, la Repubblica portoghese aggiunge che, nell’ambito contrattuale, la [OSCURATO:PERSONA] ha i poteri necessari per adattare
la concessione del contributo FESR alla realtà e convenire clausole specifiche. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato la decisione
di concessione, approvato al contempo la procedura specifica ed esercitato i suoi poteri negoziali con l’accordo delle altre
parti.
71
Secondo la Repubblica portoghese, l’art. 8, nn. 5 e 6, della convenzione non può essere considerato solo come inteso a fissare
regole di calcolo di sovvenzioni future. In primo luogo, non ci sarebbe risposta alla questione relativa alla ragione per
cui una regola di tal genere è prevista nella convenzione. In secondo luogo, le regole previste dall’art. 8, nn. 5 e 6, della
convenzione seguirebbero le disposizioni di cui all’art. 7 della convenzione, intitolato «Impegni e pagamenti», nel quale,
al n. 2, sarebbero previste le procedure da attuare e i documenti da presentare nella chiusura della SGAIA mediante la domanda
di pagamento del saldo finale. Tale n. 2 imporrebbe la certificazione finale, che dovrebbe includere, in particolare, le sovvenzioni
complessive non scadute, calcolate e attualizzate al 31 dicembre 2001, degli interessi relativi agli importi dei finanziamenti
effettivamente messi a disposizione e il saldo da versare. Per determinare l’importo finale, sarebbe stato previsto di detrarre
solo gli anticipi della [OSCURATO:PERSONA] e i residui di interessi. Secondo la Repubblica portoghese, la finalità dell’art. 7, n.
2, e dell’art. 8, nn. 5 e 6, della convenzione consisteva nell’includere le sovvenzioni future di interessi non scaduti nel
pagamento del saldo da presentare.
72
La proposta della [OSCURATO:PERSONA] di pagare, fino al 31 dicembre 2001, mediante anticipi ai beneficiari finali, un importo equivalente
alle sovvenzioni alle quali essi avrebbero diritto conformemente ai contratti di finanziamento, violerebbe i principi dell’esecuzione
delle spese pubbliche e del diritto finanziario pubblico e potrebbe costituire, a favore delle autonomie locali, un arricchimento
sine titulo. Tale proposta sarebbe inammissibile, in quanto implicherebbe la controparte nazionale e non il versamento di
fondi provenienti dal bilancio comunitario. Tale proposta, in realtà, altro non sarebbe che una fictio.
73
Il deposito della controparte nazionale su un conto speciale simulerebbe semplicemente il pagamento effettivo e non garantirebbe
che le spese che dovevano essere sostenute entro termini prevedibili, ma per lo più lontani, siano state effettivamente sostenute.
Si tratterebbe di una fictio, dal momento che l’importo equivalente alle sovvenzioni non scadute, imputato a un conto speciale,
continuerebbe ad essere a disposizione della Repubblica portoghese e della [OSCURATO:PERSONA].
74
Secondo la Repubblica portoghese, essa si trovava nell’impossibilità di effettuare un pagamento una tantum della totalità
della controparte nazionale prevista sino all’anno 2007. La realizzazione della spesa dipenderebbe dalla sua iscrizione al
bilancio. La Repubblica portoghese effettuare un pagamento quando il bilancio necessario non sia stato debitamente previsto.
Il bilancio sarebbe preparato unicamente su base annuale. La Repubblica portoghese altro non avrebbe potuto fare se non impegnarsi
a prevedere nel proprio bilancio le spese relative alle sovvenzioni non scadute su base annuale. La proposta della [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe imposto alle autorità portoghesi un comportamento contra legem. Orbene, secondo la Repubblica portoghese, la convenzione
prevede, per risolvere tali situazioni, l’applicazione in subordine del diritto portoghese.
75
[OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della Repubblica portoghese.
– Giudizio del Tribunale
76
Dagli atti di causa risulta che, con lettera del 30 luglio 2002, modificata con lettera del 7 marzo e reiterata con lettera
del 20 ottobre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] la certificazione finale per la chiusura della SGAIA (v. supra,
punti 26‑29). Tale certificazione includeva una domanda di pagamento del saldo finale della SGAIA nonché la certificazione
finale dei costi, in cui erano indicate, segnatamente, le sovvenzioni globali effettivamente versate ai beneficiari sino al
31 dicembre 2001 e le sovvenzioni globali non scadute, calcolate e attualizzate al 31 dicembre 2001, degli interessi relativi
agli importi effettivamente liberati dei finanziamenti conclusi nell’ambito della SGAIA.
77
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che il contributo finanziario del FESR poteva essere ottenuto
solo per le spese sostenute al 31 dicembre 2001, data limite per i pagamenti intervenuti ai sensi della SGAIA in forza dell’art.
5 della decisione di concessione. Pertanto, essa ha ridotto il contributo finanziario del FESR alla SGAIA escludendo dal finanziamento
comunitario gli importi delle sovvenzioni di interessi da pagare dopo il 31 dicembre 2001. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si
è basata principalmente sull’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88 e ha sostenuto che tali sovvenzioni non costituivano
spese effettive sostenute al momento della data limite per l’accollo delle spese da parte della [OSCURATO:PERSONA], previsto dall’art.
5 della decisione di concessione.
78
La Repubblica portoghese contesta tale posizione fondandosi principalmente sulla convenzione. Essa fa valere, in sostanza,
che la convenzione contiene una procedura specifica che consentiva di includere anche le sovvenzioni di interessi da versare
dopo il 31 dicembre 2001.
79
Occorre pertanto esaminare se, in forza delle disposizioni regolamentari applicabili nella specie o della convenzione, il
contributo finanziario del FESR dovesse includere anche le sovvenzioni di interessi da versare dopo il 31 dicembre 2001.
80
Per quanto riguarda, in limine, il rango gerarchico delle norme in questione, che deve essere rispettato in forza del principio
di legittimità, è giocoforza rilevare che i regolamenti comunitari interessati prevalgono sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA]
e sulla convenzione. Il preambolo della convenzione precisa, al riguardo, che quest’ultima è conclusa ai sensi della decisione
di concessione, che è redatta conformemente ai regolamenti n. 2052/88 e n. 4253/88. Inoltre, l’art. 7 della decisione di concessione
prevede che la SGAIA debba essere eseguita conformemente alle disposizioni di diritto comunitario. Occorre rilevare che la
decisione di concessione disciplina le relazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica portoghese relative all’attuazione della
SGAIA, mentre la convenzione, conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il cui testo è allegato alla decisione di concessione,
fissa, al suo art. 1, n. 1, le condizioni di concessione e di utilizzazione della SGAIA ai sensi dell’art. 6, n. 2, del regolamento
n. 4254/88.
81
Risulta dalle suesposte considerazioni che la convenzione, conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], quale intermediaria, con
il consenso della Repubblica portoghese, non può essere interpretata in senso contrario alle norme comunitarie che disciplinano
la SGAIA. Tuttavia, la convenzione può costituire un elemento che consente, nel processo di applicazione di tali regole al
caso di specie, di interpretarle.
82
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, che costituisce la disposizione principale
invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] per escludere le sovvenzioni di interessi da versare dopo il 31 dicembre 2001, il suo testo prevede
chiaramente che il pagamento del contributo finanziario deve riferirsi esclusivamente alle spese effettivamente sostenute.
Al riguardo occorre rilevare che la nozione di «spese effettive sostenute», nel contesto di una sovvenzione globale, è tale
da essere definita da disposizioni particolari nel contesto comunitario dei fondi strutturali (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑176/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punti 9‑12, 51 e 52). Si tratta, pertanto,
di esaminare quali siano, nel regime di sovvenzioni di interessi in questione, le condizioni specifiche che devono essere
soddisfatte perché le sovvenzioni di interessi medesime siano considerate come spese effettive sostenute.
83
Al riguardo si deve rilevare che, in un siffatto regime, l’intermediario versa al beneficiario finale un finanziamento a condizioni
sovvenzionate. Le sovvenzioni di interessi costituiscono gli importi che risultano dalla differenza tra gli interessi al tasso
di mercato e gli interessi effettivamente versati dai beneficiari finali. Le sovvenzioni di interessi, pertanto, vengono sostenute
effettivamente nel momento in cui i pagamenti degli interessi arrivano a scadenza, il che può durare diversi anni. [OSCURATO:PERSONA], le
sovvenzioni di interessi seguono il pagamento degli interessi da parte dei beneficiari finali per la durata dei finanziamenti.
Le spese effettive sostenute relative alle sovvenzioni di interessi non sussistono ancora, pertanto, al momento della conclusione
del contratto di finanziamento. Al momento di tale conclusione, sussistono solo obblighi tra le parti del contratto di finanziamento,
che devono essere distinti dalle spese effettive sostenute ai fini dell’adempimento di tali obblighi. Conseguentemente, e
soltanto sotto il profilo dell’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, le sovvenzioni di interessi possono essere considerate
quali spese effettive sostenute al momento del pagamento delle rate di interessi che le riguardano.
84
Per quanto attiene, in secondo luogo, alla decisione di concessione, l’art. 5, primo periodo, prevede che il contributo comunitario
riguardi le spese connesse alle operazioni coperte dalla SGAIA che siano state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni
normative vincolanti e per le quali siano stati specificamente autorizzati gli strumenti finanziari necessari entro il 31
dicembre 1999. Nel secondo periodo è indicato che la data limite per l’accollo delle spese relative a tali azioni è il 31
dicembre 2001.
85
L’art. 5 della decisione di concessione distingue, pertanto, tra le disposizioni giuridiche vincolanti nello Stato membro,
l’autorizzazione degli strumenti finanziari e l’accollo delle spese.
86
Per quanto riguarda le disposizioni giuridiche vincolanti, è pacifico che esse corrispondono ai contratti di finanziamento
conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i beneficiari finali. Quanto all’autorizzazione degli strumenti finanziari, è pacifico che si tratta
di quella prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] concernente i contratti di finanziamento.
87
Quanto, infine, all’accollo delle spese relative a tali azioni, occorre rilevare che l’art. 5, primo periodo, della decisione
di concessione definisce i contratti di finanziamento autorizzati sino al 31 dicembre 1999 dalla [OSCURATO:PERSONA] come oggetti
di contributi comunitari. Al secondo periodo di tale articolo, occorreva pertanto stabilire la data limite per l’accollo delle
spese risultanti da tali contratti di finanziamento. Al riguardo occorre rilevare che l’espressione «accollarsi» non può significare
solo assumere realmente la responsabilità delle spese in questione. Tale responsabilità, infatti, risulta già dai contratti
di finanziamento, che dovevano essere autorizzati sino al 31 dicembre 1999 e che sono menzionati all’art. 5, primo periodo,
della decisione di concessione. L’accollo delle spese non riguarda, pertanto, le responsabilità risultanti dai contratti di
finanziamento, ma le spese effettive sostenute risultanti da tali contratti. Si tratta, dunque, delle sovvenzioni di interessi
effettivamente sostenute al momento del pagamento delle rate di interessi da parte dei beneficiari finali. Conseguentemente,
all’art. 5, secondo periodo, della decisione di concessione, la data limite per le spese effettive sostenute concernenti le
sovvenzioni di interessi risultanti dai contratti di finanziamento autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] è fissata al 31 dicembre
2001.
88
Ne consegue che, con riserva dell’esame della convenzione e sul solo fondamento delle disposizioni di cui all’art. 21, n.
1, del regolamento n. 4253/88 e dell’art. 5 della decisione di concessione, le sovvenzioni di interessi da versare dopo il
31 dicembre 2001 non sembrano tali da costituire spese effettive sostenute.
89
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la convenzione, occorre esaminare se la sua applicazione, nel contesto delle disposizioni
regolamentari in oggetto e della decisione di concessione, consenta parimenti di includere, come sostiene la Repubblica portoghese,
le sovvenzioni di interessi da versare dopo il 31 dicembre 2001.
90
Al riguardo si deve rilevare che l’art. 4, n. 2, e l’art. 8, n. 1, della convenzione prevedevano che le sovvenzioni di interessi
cofinanziati dal FESR potessero essere concesse per un periodo massimo di otto anni. In tale contesto, occorre rilevare che
la SGAIA è stata concessa, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della decisione di concessione, richiamato dall’art. 1, n. 1, della
convenzione, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999. Inoltre, risulta dall’art. 5, primo periodo, della decisione
di concessione e dall’art. 1, n. 2, primo periodo, della convenzione che i contratti di finanziamento tra la [OSCURATO:PERSONA] e i beneficiari
finali che ricadono nella sfera di applicazione della convenzione potevano essere autorizzati sino al 31 dicembre 1999. Ne
consegue che tali contratti di finanziamento potevano essere conclusi sino al 31 dicembre 1999 con una possibile durata della
validità sino al 31 dicembre 2007. Dal momento che la data limite di accollo delle spese, ai sensi dell’art. 5, secondo periodo,
della decisione di concessione, era il 31 dicembre 2001, vale a dire otto anni dopo la prima conclusione possibile di un contratto
di finanziamento, è probabile che numerosi contratti di finanziamento autorizzati sino al 31 dicembre 1999 fossero ancora
in corso dopo il 31 dicembre 2001.
91
Occorre parimenti rilevare che, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della convenzione, la certificazione finale che la [OSCURATO:PERSONA] doveva
presentare alla [OSCURATO:PERSONA], riportata al 31 dicembre 2001, doveva includere la domanda di pagamento del saldo e la certificazione
finale dei costi calcolati ai sensi dell’art. 8, n. 5, della convenzione, vale a dire, eventualmente, le sovvenzioni effettivamente
versate ai beneficiari sino al 31 dicembre 2001 e le sovvenzioni non ancora scadute, calcolate e attualizzate al 31 dicembre
2001, degli interessi relativi agli importi effettivamente liberati dei finanziamenti.
92
L’art. 8, n. 5, quarto comma, della convenzione precisa che, alla data di valuta del 31 dicembre 2001, data limite di pagamento,
la [OSCURATO:PERSONA] doveva procedere al calcolo definitivo dell’importo del flusso dei residui di sovvenzioni del FESR per ogni finanziamento,
attualizzarlo, convertirlo e imputarlo al conto speciale. Ai sensi del sesto comma di tale disposizione, le imputazioni così
effettuate sul conto speciale potevano essere certificate alla [OSCURATO:PERSONA] quali spese effettivamente sostenute e pagate a
titolo di contributo del FESR.
93
Ai sensi dell’art. 8, n. 6, della convenzione, sino al 31 dicembre 2001 potevano essere certificati alla [OSCURATO:PERSONA] come
spese effettivamente sostenute, tali da far scattare un nuovo anticipo ed il versamento del saldo finale, le sole sovvenzioni
di cui i beneficiari avessero effettivamente goduto alle date di pagamento degli interessi. Nel corso del semestre successivo
al 31 dicembre 2001, i residui di sovvenzioni future dovevano essere parimenti calcolati, attualizzati e potevano essere certificati
come pagamenti, ai fini della chiusura e del saldo della SGAIA da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Le sovvenzioni del FESR dovevano
in tal modo essere imputate al conto speciale.
94
Si deve pertanto rilevare che le disposizioni di cui all’art. 8, nn. 5 e 6, della convenzione prevedevano un regime speciale
secondo il quale le sovvenzioni di interessi da versare dopo il 31 dicembre 2001 potevano, in linea di principio, essere parimenti
ammissibili ai sensi della SGAIA. Tali disposizioni includevano, da una parte, le sovvenzioni di interessi di cui i beneficiari
finali avevano effettivamente goduto sino al 31 dicembre 2001 e, dall’altra, le sovvenzioni da versare dopo il 31 dicembre
2001, che dovevano essere calcolate e attualizzate sino al 30 giugno 2002. Le due voci dovevano essere parimenti incluse nella
certificazione finale che la [OSCURATO:PERSONA] doveva presentare alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 30 giugno 2002 e, in tal modo, imputate al
conto speciale.
95
Orbene, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88 e dell’art. 5 della decisione di
concessione, le misure adottate, nella specie, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica portoghese sulla base di tale regime speciale
non erano sufficienti per soddisfare i requisiti previsti da tali disposizioni, sicché le sovvenzioni di interessi da versare
dopo il 31 dicembre 2001 non erano tali da costituire spese effettive sostenute in tale data.
96
Infatti, è pacifico che, nella specie, le sovvenzioni da versare dopo il 31 dicembre 2001 siano state calcolate e attualizzate
sino al 30 giugno 2002. Esse sono state parimenti incluse nella certificazione finale presentata alla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia,
tali sovvenzioni di interessi non sono state oggetto di nessun’altra misura adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla Repubblica portoghese
sino al 31 dicembre 2001 per soddisfare i requisiti previsti dall’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88 e dall’art. 5
della decisione di concessione, come riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] all’udienza. Tali sovvenzioni di interessi, in particolare,
non sono state imputate al conto speciale.
97
Ne consegue che la Repubblica portoghese ha considerato, in sostanza, le sovvenzioni di interessi da versare dopo il 31 dicembre
2001 come spese ammissibili ai sensi della SGAIA in funzione della sola esistenza degli obblighi finanziari risultanti dai
contratti di finanziamento conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i beneficiari finali.
98
Orbene, come si è già rilevato nel contesto dell’esame dell’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, per soddisfare le esigenze
dei termini «spese effettive sostenute», la sola esistenza degli obblighi finanziari risultanti dai contratti di finanziamento
conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i beneficiari finali non è sufficiente per considerare le sovvenzioni di interessi da versare dopo
il 31 dicembre 2001 come spese effettive sostenute (v. supra, punto 82). Del pari, dall’esame dell’art. 5 della decisione
di concessione risulta che l’accollo delle spese non riguarda le responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei beneficiari
finali risultanti dai contratti di finanziamento (v. supra, punto 87).
99
Al riguardo si deve osservare che dall’art. 8, n. 5, primo comma, della convenzione risulta parimenti che la sola esistenza
degli obblighi finanziari risultanti dai contratti di finanziamento, in quanto fondamento che consente la qualificazione delle
sovvenzioni di interessi quali spese effettive sostenute, non è sufficiente. Tale disposizione, infatti, si limita a enunciare
che, nella realizzazione del contratto di finanziamento, la [OSCURATO:PERSONA] doveva procedere al calcolo indicativo provvisorio dell’importo
cumulato delle sovvenzioni di interessi da concedere, ove tali sovvenzioni non potevano in alcun caso essere già imputabili
al conto speciale, né essere certificate come spese effettivamente sostenute. Ne consegue che tra le parti della convenzione
era pacifico che i soli obblighi finanziari relativi alle sovvenzioni di interessi, esistenti alla realizzazione del contratto
di finanziamento, non potevano consentire di considerare tali sovvenzioni non ancora scadute come spese effettive sostenute.
100
L’art. 8, n. 5, sesto comma, della convenzione avvalora quanto rilevato supra ai punti 98 e 99, laddove prevede che i versamenti
dal conto speciale dovessero comportare una comunicazione che individua, segnatamente, qualsiasi eventuale movimento. Tale
disposizione sottolinea, pertanto, che i versamenti dal conto speciale dovessero fondarsi su movimenti che li giustificassero.
Ne consegue che l’imputazione al conto speciale delle sovvenzioni di interessi da pagare dopo il 31 dicembre 2001, che non
era stato effettuata in tale data, avrebbe dovuto fondarsi, tuttavia, su un movimento realizzato in tale data. La sola esistenza
di obblighi finanziari risultanti dai contratti di finanziamento non può, pertanto, giustificare tale imputazione.
101
Inoltre, la conclusione secondo la quale il calcolo, l’attualizzazione e l’inclusione nella certificazione finale delle sovvenzioni
di interessi da pagare dopo il 31 dicembre 2001 non sono sufficienti per considerare tali elementi come spese effettive sostenute
non è in contraddizione con l’art. 8, n. 6, della convenzione. Da tale disposizione, infatti, non risulta che le sovvenzioni
di interessi da pagare successivamente al 31 dicembre 2001 sarebbero state necessariamente considerate come pagamenti. Per
contro, secondo tale disposizione, dette sovvenzioni potevano essere certificate come pagamenti, il che non esclude l’esigenza
di altre previe condizioni. Tale disposizione prevede parimenti che dette sovvenzioni dovessero essere imputate al conto speciale,
il che avrebbe imposto, ai sensi dell’art. 8, n. 5, quinto comma, della convenzione, movimenti che giustificassero i versamenti
di tale conto (v. supra, punto 100).
102
Al riguardo occorre inoltre rilevare che la convenzione, ai sensi del suo art. 1, n. 2, era valida per i contratti di finanziamento
solo sino al 31 dicembre 1999 e che i pagamenti, le liberazioni o gli esborsi di finanziamenti potevano essere effettuati
sino al 31 dicembre 2001. Risulta difficile ritenere che l’intervento comunitario restasse aperto sino al 31 dicembre 2007,
vale a dire molto tempo dopo l’estinzione della convenzione conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], con il consenso della
Repubblica portoghese, per definire le sue modalità di concessione e successivamente alla presentazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
del rendiconto delle sue spese (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 82,
punto 49).
103
Dalla convenzione risulta piuttosto che essa disciplina solo eccezionalmente quanto accade successivamente alla sua estinzione
e alla chiusura della SGAIA. La convenzione, infatti, precisa l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del suo art. 8, n. 5, settimo
comma, per i casi in cui la sovvenzione del FESR imputata e certificata non sia utilizzata dal beneficiario per qualsivoglia
ragione, di imputare sul conto speciale e di rimborsare la [OSCURATO:PERSONA] «quand’anche la presente convenzione sia già estinta
e la [SGAIA] saldata e chiusa».
104
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le procedure alternative previste dal punto 18 della decisione impugnata avrebbero consentito di accollare
le sovvenzioni di interessi da versare dopo il 31 dicembre 2001, vale a dire sia il deposito, su un conto bancario speciale,
dell’importo delle sovvenzioni di interessi non scaduti, calcolate ed attualizzate, da versare dopo il 31 dicembre 2001, sia
il pagamento ai beneficiari finali dell’importo equivalente agli interessi sovvenzionati da versare in futuro.
105
Al riguardo occorre rilevare che non vi è luogo, per il Tribunale, di pronunciarsi in ordine alla sufficienza di tali procedure
alternative, dato che dalle suesposte considerazioni risulta che le misure adottate dalla Repubblica portoghese e dalla [OSCURATO:PERSONA]
non erano sufficienti per soddisfare i requisiti previsti dall’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88 e dall’art. 5 della
decisione di concessione.
106
Infine, si deve rilevare che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], anche a voler ritenere che abbia rilevato illo tempore le
irregolarità di cui alla decisione impugnata, abbia omesso di segnalarle in sede di attuazione del contributo è inconferente
con riguardo alla legittimità della decisione impugnata, per quanto la [OSCURATO:PERSONA], alla luce del sistema di cooperazione
che è alla base del regime introdotto con il regolamento n. 4253/88, sia tenuta a richiamare l’attenzione delle autorità competenti
quando scopra irregolarità (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 marzo 2010, causa C‑414/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2559, punti 102 e 103).
107
Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo capo del presente motivo deve essere respinto.
Sul secondo capo, relativo alla clausola compromissoria della convenzione
– Argomenti delle parti
108
La Repubblica portoghese sottolinea che la clausola compromissoria della convenzione, in forza della quale la Corte deve essere
adita, conformemente all’art. 238 CE, avrebbe dovuto essere applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] quando l’Istituzione ha contestato
alla [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso irregolarità relative all’esecuzione della convenzione.
109
Nella replica, la Repubblica portoghese aggiunge che l’affermazione secondo la quale essa non sarebbe firmataria della convenzione
non può essere accolta, dal momento che le sue clausole sarebbero state approvate con il consenso dello Stato membro nel contesto
della partnership.
110
La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso spese effettive concernenti interessi non scaduti, senza far valere una violazione
della convenzione, darebbe luogo ad una controversia relativa all’interpretazione delle clausole concordate.
111
[OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della Repubblica portoghese.
– Giudizio del Tribunale
112
Occorre rilevare che la domanda della Repubblica portoghese si fonda sulla clausola compromissoria di cui all’art. 18 della
convenzione, conclusa tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], di concerto con la Repubblica portoghese.
113
Il secondo periodo di tale articolo prevede che le parti della convenzione si impegnino a sottoporre al giudice comunitario,
conformemente all’art. 238 CE, qualsivoglia denuncia o controversia tra di esse quanto alla validità, all’interpretazione
o all’esecuzione della convenzione (v. supra, punto 25).
114
Occorre osservare, in primis, che dal disposto di tale clausola risulta che la denuncia o la controversia ricomprese nella
sfera di applicazione della clausola medesima devono necessariamente riguardare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], atteso che esse
sono parti della convenzione. La Repubblica portoghese, non essendo parte della convenzione, non può, conseguentemente, far
valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adito il giudice comunitario conformemente alla clausola compromissoria.
115
Del resto, la presente controversia non ricade nella sfera di applicazione della clausola compromissoria. Come risulta dall’art.
20, n. 1, e dall’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, il pagamento dei contributi finanziari è effettuato in conformità
agli impegni di bilancio stabiliti sulla base della decisione con cui è approvata l’azione in questione. Dal momento che l’importo
del contributo in oggetto risulta dalla decisione di concessione, si deve rilevare che la convenzione, intesa a fissare talune
modalità della sua utilizzazione, conformemente all’art. 6, n. 2, del regolamento n. 4254/88, non può dar luogo a un obbligo
finanziario in capo alla Comunità (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 giugno 2007, causa T‑65/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punti 104 e 105).
116
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il secondo capo del presente motivo e, conseguentemente, il secondo motivo
nel suo complesso nonché il ricorso in toto devono essere respinti.
Sulle spese
117
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica portoghese, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
proprie spese nonché a quelle della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica portoghese è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 marzo 2011.
Firme
*
Lingua processuale: il portoghese.