CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27658/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Lecce;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Corte d’appello di Lecce,pronunciandosi in sede di rinvio, confermava - per quanto di interesse - la pronunciadel 23 maggio 2014 con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato AttilioAngelini responsabile del delitto di omicidio colposo plurimo (ad eccezione, quantoad [OSCURATO:PERSONA], di quello relativo a [OSCURATO:PERSONA]), condannandolo alla penadi cui al dispositivo.Su ricorso dell’imputato, con sentenza del 15 dicembre 2022, la Terza Sezionedi questa Corte annullava la decisione impugnata, limitatamente agli omicidi colposidi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (per essere estinti i reati per intervenutaprescrizione), rinviando alla Corte d’appello per la determinazione del trattamentosanzionatorio, e dichiarando l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazionedella penale responsabilità dell'imputato.Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2025 la Corte d’appello di Lecce, qualegiudice del rinvio, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione,concedendo all'imputato anche il beneficio della non menzione della condanna nelcertificato del casellario giudiziale.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico complesso motivo il ricorrente deduce vizio dellamotivazione (poiché mancante), sia in ordine alla determinazione della pena, sia inordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenzasulle aggravanti contestate.Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare «levalutazioni dei precedenti giudizi di merito», senza confrontarsi con le ragioni dicensura e senza nemmeno far riferimento agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., siain relazione alla determinazione del reato base, sia in relazione all’aumento previstodall’ultimo comma dell’art. 589 cod. pen.Quanto, invece, alla comparazione delle circostanze, il ricorrente evidenziache la sentenza impugnata si è limitata a richiamare le considerazioni contenutenella pronuncia emessa in esito al primo giudizio di rinvio, anch'essa carente dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche inprevalenza.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Allo scrutinio del ricorso è utile premettere che, secondo il principioaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte sin dal 2000, la motivazione perrelationem di un provvedimento giudiziale è ammessa quando: 1) facciariferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, lacui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria delprovvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha presocognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimentoe le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento,quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, siaconosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui sirenda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, digravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione odell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01).2.1. Fermo tale principio, osserva il Collegio che nella sentenza pronunciatadalla Corte d’appello in data 19 ottobre 2021, in esito al primo giudizio di rinvio –le cui argomentazioni sono fatte proprie da quella oggi impugnata – vi è richiamoagli indici di cui all’art. 133 cod. pen., con riferimento alla gravità dei «plurimi fatticomunque accertati».Quindi, confermando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, la sentenzaimpugnata ha determinato la pena base in anni 1 di reclusione, aumentata fino adanni 1 e mesi 6 ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 589 cod. pen. (mesi 2 per ciascunomicidio).Dunque, facendo buon governo dei principi affermati dalle Sezioni Unite, laCorte d’appello, con rinvio per relationem alla precedente sentenza, ha richiamato,sia pure sinteticamente, gli indici di gravità di cui all’art. 133 cod. pen., pergiustificare il modesto scostamento dal minimo edittale, ritenuto congruo.Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la determinazione dellapena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudicedi merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e,ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitatoa richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti glielementi di cui all'art. 133 cod. pen.; in tali casi, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento" (Sez. 2, n. 25355 del 27/05/2025, Berlingeri, non mass.; Sez. 4, n. 25895del 28/05/2024, Lojacono, non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01; Sez.4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01; Sez. 4, n. 21294 del20/3/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01).2.2. Il ricorrente censura il difetto assoluto di motivazione anche con riguardoalla invocata prevalenza delle attenuanti generiche.Le Sezioni Unite hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non sianofrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficientemotivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzionedell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 2164 del 26/09/2025, dep. 2026,Campanale, non mass.; Sez. 4, n. 43385 del 13/11/2024, D’[OSCURATO:PERSONA], nonmass.; Sez. 2, n. 41101 del 13/09/2024, Spiaggia, non mass.; Sez. 4, n. 28651 del26/06/2024, Costa, non mass.; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.270450 - 01).Anche in relazione a tale punto, la sentenza impugnata ha mostrato dicondividere le argomentazioni contenute nella sentenza emessa in esito al primogiudizio di rinvio (p. 10) – nella quale, all’esito dello scrutinio degli indici di cuiall’art. 133 cod. pen., è stata esclusa la possibilità di un’ulteriore mitigazione deltrattamento sanzionatorio.Così argomentando, i giudici hanno dimostrato di aver preso in considerazionee valutato gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., pervenendo alla conclusioneche la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza dellapena da irrogare nel caso concreto.2.3. Quanto, invece, all’applicazione degli aumenti di cui all’ultimo commadell’art. 589 cod. pen., nella misura minima di mesi 2 per ciascun omicidio, che ilricorrente censura senza indicare le ragioni per le quali il giudice del rinvio avrebbedovuto orientarsi verso un trattamento sanzionatorio più favorevole, osserva ilCollegio che, in ogni caso, il punto non fu oggetto di motivo nel secondo ricorso percassazione (pp. 29 e 30), deciso con la sentenza del 15 dicembre 2022 dalla TerzaSezione.Le questioni non devolute dal ricorrente al giudice di legittimità non rientranoinfatti tra i motivi assorbiti, sicché al giudice del rinvio è precluso il loro esame (Sez.5, n. 42329 del 20/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283877 – 01; Sez. 3, n. 27120 del05/03/2015, Ottonello, Rv. 264033 - 01).3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, 11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]