CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 42845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Moncef, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso la sentenza in data 07/06/2022 del Tribunale di Padova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Padova ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso Hfidhi, tramite il suo difensore, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in relazione al mancato assolvimento dell'onere motivazionale, nonché mancanza di motivazione in ordine al quantum di pena. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni difensive non rientrano tra quelle consentite ai sensi dell'art. 448-comma 2-bis cod. proc. pen., che non concerne il tema delle ragioni di proscioglimento e, relativamente alla pena, fa riferimento solo ai profili di illegalità del trattamento sanzionatorio, ipotesi nel caso di specie non prospettata. • 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5-bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de