CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13634/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 670, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-Ricorrente-ControAGENZIA DELLE ENTRATE, C.F.: 06363391001, in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12 è elettivamente domiciliata;-Controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto,sez. I, n. 1431/2021, depositata il 25 novembre 2021, non notificata;Numero registro generale 14017/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 13634/2026Data pubblicazione 11/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalConsigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamentocatastale con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensidell’art. 3, comma 58, l. n. 662/1996, il classamento di una unitàimmobiliare di sua proprietà ubicata in Venezia, zona censuaria 1,A/2, la classe da 3 a 4 ed aumentando la relativa rendita da euro 749,90ad euro 1.211,35.Il contribuente censurava il provvedimento sulla base di unamolteplicità di profili, riferiti alla violazione dell’art. 1, comma 335, l.30.12.2004, n. 111, all’omessa motivazione in ordine al significativoscostamento tra i valori, come previsto dalla norma testé citata, allacontraddittorietà tra i presupposti di fatto indicati alla pag. 3 dell’avviso el’oggetto e la portata dell’accertamento, al difetto di motivazione in ordineagli elementi da considerare ai fini della comparazione con altri immobili,alla violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, sotto il profilo della omessacomunicazione dell’avvio del procedimento, all’errata attribuzione dicategoria e classe all’immobile oggetto di accertamento.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Venezia rigettava ilricorso, evidenziando il fatto che l’immobile non fosse più destinato adabitazione, quindi riconducibile alla categoria A/3, ma venisse invecestabilmente adibito a finalità di tipo turistico, che comporta di per sé unobbligo di modifica in aumento del classamento. Ha ritenuto chel’inclusione dell’immobile, sia da parte del segnalante Comune di Veneziache da parte dell’Ufficio del Territorio, tra le unità immobiliari inprecedenza classificate in maniera ormai non più congrua rispetto allemotivazione che dall’ovvio mutamento di destinazione d’uso.Numero registro generale 14017/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 13634/2026Data pubblicazione 11/05/20263. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto disattendeva ilgravame del contribuente, affermando che l’obbligo di motivazionedell’atto di classamento restava assolto “per relationem” attraverso ilrichiamo alla nota n. 4872/2014 con la quale il Comune di Venezia avevachiesto l’aggiornamento dei dati catastali a seguito del provvedimento n.67498/2014 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che aveva dispostol’integrazione del quadro tariffario catastale della zona censuaria 1 delComune di Venezia, ove erano state individuate unità immobiliariappartenenti alla categoria catastale A/2, che presentavanocaratteristiche, influenti sul reddito, notevolmente diverse rispetto aquelle delle unità tipo e di riferimento, rappresentative delle classiriportate nel vigente quadro tariffario. Tali unità presentavano unamaggiore redditività rispetto a quella delle unità immobiliari censite inclasse 5”, la più elevata classe di merito vigente per la medesimacategoria. Si era reso, pertanto, necessario procedere all’integrazione delquadro tariffario del catasto edilizio urbano del Comune di Venezia, aisensi degli articoli 9 e seguenti del predetto decreto del Presidente dellaRepubblica n. 1142 del 1949, con la previsione di ulteriori classi, dallaclasse 6 alla classe 9.Rilevava, in particolare, che dalla lettura del provvedimentodirettoriale richiamato per relationem era dato comprendere che la renditacatastale era stata eseguita a seguito della risistemazione dei parametridella microzona, ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004.4. Avverso tale sentenza, n. 1431 del 25 novembre 2021, nonnotificata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sullabase di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate, alla quale il ricorso è statonotificato a mezzo del servizio postale in data 25 maggio 2022, si ècostituita con controricorso.Numero registro generale 14017/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 13634/2026Data pubblicazione 11/05/2026In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato “Mutamento del fondamento dellapretesa, rispetto alle motivazioni dell’avviso (e alle controdeduzionidell’Agenzia delle Entrate in primo e in secondo grado): violazione e falsaapplicazione di legge in relazione alla L. n. 212/2000 artt. 1 e 7, alla L. n.241/1990, art. 3 ed agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 111 Cost. (art. 360,comma I, n. 3 c.p.c.)”, il ricorrente denuncia l’errore in cui è incorsa laCommissione nell’avere considerato l’accertamento come effettuato aisensi del comma 335 dell’art. 1 L. n. 311/2004, nonostante l’avviso nonrecasse menzione alcuna della norma indicata e pur a frontedell’affermazione, resa in primo e in secondo grado dalla difesadell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la rideterminazione della classe edella rendita catastale non era stata compiuta in applicazione del comma335 cit.. Lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia, quindi,illegittimamente sostituito la motivazione del provvedimento con unautonomo iter motivazionale, espressamente contraddettodall’Amministrazione nel corso del giudizio.2. Con il secondo motivo, rubricato “Sulla violazione della normativain tema di revisione di classamento di unità immobiliari. Violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, comma 58, L. n. 662/96, e dell’art. 1, comma 335,L. n. 311/04 (Art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.)”, il ricorrente denuncia chela sentenza affronta in maniera contraddittoria i profili di contrasto delprovvedimento impugnato, evidenziati dai motivi di ricorso, rispetto alledisposizioni di cui alle norme indicate, non considerando che l’atto direvisione del classamento deve dare specifica contezza della normaapplicata – comma 335 ovvero comma 336 dell’art. 1 L. n. 311/04 –precisando se il mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche dell’unitàimmobiliare ovvero a una risistemazione dei parametri relativi allaNumero registro generale 14017/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 13634/2026Data pubblicazione 11/05/2026microzona in cui si colloca l’unità immobiliare, trattandosi di fattispecieaffatto distinte e peculiari nei presupposti. Aggiunge che le due diverseipotesi costituiscono una specificazione dell’art. 3, comma 58, L. n.662/1996, che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rispettare, precisando inbase a quale delle due disposizioni avviene la revisione e motivandorigorosamente in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.3. Con il terzo motivo, rubricato “Mancata indicazione nell’avviso diaccertamento catastale della norma applicata (comma 335 o 336 dell’art.1 L. n. 311/04). Violazione dei commi 335 e 336 dell’art. 1 L. n. 311/04(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).”, il ricorrente denuncia che nel caso dispecie l’avviso di accertamento non reca il riferimento ad alcuno deicommi dell’art. 1 L. n. 311/04, in palese violazione delle stesse norme.Deduce, inoltre, ulteriori profili di censura evidenziando che ilriferimento della sentenza all’ipotesi di revisione catastale prevista dalcitato comma 335, risulta in contrasto con il contenuto dell’avviso diaccertamento, che non reca menzione della norma e riferimenti allemicrozone in essa previste e al significativo scostamento tra il valore dimercato e il valore catastale, rispetto alle altre microzone comunali,costituente il presupposto della variazione di classamento e della rendita.Sottolinea l’infondatezza del riferimento alla nota del Direttore dell’Agenziadelle Entrate, al fine di giustificare il procedimento seguito.4. Con il quarto motivo, rubricato “Ulteriore profilo di violazionedell’art. 1, comma 335, L. n. 311/04. Contraddittorietà tra “presupposti difatto” indicati nell’avviso con l’oggetto e la portata dell’accertamento (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, il ricorrente denuncia l’errore in cui sarebbeincorsa la Corte di secondo grado a ritenere che l’inserimento di quattronuove classi nella categoria catastale A/2, legittimerebbe lo spostamentodalla categoria catastale A/3 alla categoria catastale A/2 con modificadella classe.Numero registro generale 14017/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 13634/2026Data pubblicazione 11/05/20265. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle restanticensure. Risulta, invero, evidente che la Commissione tributaria regionaleabbia considerato l’avviso di accertamento quale atto di revisione parziale,ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, delclassamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzonecomunali. Tale conclusione appare tuttavia in contrasto con il chiaroriferimento, contenuto nell’avviso impugnato, all’art. 3, comma 58, L. n.662/1996, oltre ad essere smentita da quanto precisato in sede dicontrodeduzioni dall’Agenzia delle entrate nel giudizio di merito, laddove èstato sottolineato come la modifica del classamento e della renditacatastale non fossero stati disposti ai sensi dell’art. 1, comma 335 cit.5.1. I rapporti tra rettifica del classamento ex art. 3 l. 662/96 ed exart. 1 commi 335 e 336 l. 311/2004 sono stati chiariti da questa Corte innumerose pronunce, nel senso della piena autonomia delle tre distinteprocedure di collaborazione catastale tra Comuni ed Agenzia delle Entrate.Si ricorda, per chiarezza espositiva, la decisione di cui alla sentenza Cass.n. 23046 del 17/09/2019 che, ricostruendo il complessivo sistemanormativo, così ha statuito: “il nostro ordinamento catastale prevede treipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativadell'amministrazione comunale. La prima è quella prevista dalla legge n.662 del 1996, art. 3, comma 58, secondo cui il Comune può chiederel'intervento dell'Agenzia delle entrate per ottenere la revisione delclassamento di un immobile, sia quando il classamento stesso risulti nonaggiornato sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto afabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. Altra ipotesi è quellaprevista dall'articolo 1, comma 336, della legge 311 del 2004 e riguarda ilclassamento di immobili non dichiarati ovvero di immobili che abbianosubito variazioni edilizie non denunziate. La terza ipotesi è quella […]prevista dal comma 335 del medesimo articolo 1 della legge 311 del 2004.È necessario sottolineare, in premessa, che le tre ipotesi di revisione delNumero registro generale 14017/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 13634/2026Data pubblicazione 11/05/2026classamento sono tra loro distinte ed hanno presupposti, condizioni eprocedure diverse. Ne consegue che, se l'amministrazione ha fatto ricorsoad una di tali ipotesi, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la suapretesa invocando condizioni e fattori che non siano rilevanti per laspecifica procedura di revisione intrapresa, anche se essi siano in ipotesiidonei a giustificare la revisione del classamento nel quadro di unaprocedura diversa. In definitiva, le causae petendi delle tre diverse ipotesidi revisione non sono interscambiabili tra di loro e non possono esseresostituite in itinere. In questa prospettiva è stato infatti affermato chel'attribuzione d'ufficio di un nuovo riclassamento imponeall'amministrazione di specificare in modo chiaro nell'avviso diaccertamento le ragioni della modifica senza alcuna possibilità per l'Ufficiodi addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'attonell'evidente fine di delimitare l'oggetto dell'eventuale giudizio contenzioso(Cass, n. 22900/2017). Con riferimento a ciascuna delle tre ipotesi direvisione del classamento sopra indicate questa Corte ha avuto più voltemodo di enunciare la regola della necessità di una rigorosa - e cioècompleta, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. Maquesta esigenza di rigore e di specificità si pone anche nel senso dellaillegittimità di improprie commistioni tra i profili motivazionali funzionali adun tipo di riclassamento con quelli invece collegabili a riclassamenti di tipodiverso. Va in particolare considerato, a tal riguardo, che, mentre le primedue delle tre suddette ipotesi di revisione del classamento dipendono da(e debbono quindi essere motivate con riferimento a) fattori intrinsecispecificamente riguardanti il singolo immobile considerato, la terza ipotesi[…] prevede invece un riclassamento dovuto, almeno in via principale, afattori estrinseci di carattere per così dire generale o collettivo”. Neconsegue che qualsiasi commistione tra le distinte fattispecie di proceduredi aggiornamento dei dati catastali – basata ciascuna su presuppostiindipendenti – nella motivazione dell’avviso di accertamento portiNumero registro generale 14017/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 13634/2026Data pubblicazione 11/05/2026all’invalidità del provvedimento di accertamento (già così Cass.,21580/2012; 5784/2013; 10489/2013; 24798/2023). Le sentenze Cass.nn. 9629/2012 e 11370/2012 non escludono inoltre un’autonoma portataprecettiva della legge 662/96, laddove prevede come solo eventualel’applicazione del comma 335 l. 311/2004: “[…] revisione delle renditecatastali urbane, (regolata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, e,ricorrendone i presupposti - ripartizione del territorio comunale inmicrozone, dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 […]”.Nel caso di specie, come innanzi chiarito, l’unico referente normativodell’attività accertativa è da riferire all’art. 3 comma 58 l. 662/96, sicchéva esclusa l’ipotesi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 sotto tutti iprofili dedotti.5.2. La sentenza della Commissione tributaria regionale individua unpresupposto di variazione di classamento e rendita catastale differente daquello posto dall’Amministrazione a base del compiuto accertamento,determinando una sostanziale modificazione dei presupposti dell’atto, insede processuale interpretato e valutato sulla base di norme diverse daquelle espressamente richiamate nell’avviso di accertamento.6. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, accolto ilprimo motivo ed assorbite le restanti censure, va cassata la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, secondoi principi sopra enunciati ed anche al regolamento delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti irimanenti motivi, cassa la decisione impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delNumero registro generale 14017/2022Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 13634/2026Data pubblicazione 11/05/2026Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamentodelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 30 gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]