CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 29164-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Pisa, [OSCURATO:PERSONA] n.74. – - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Pisa, depositato in data 27.1.2020;F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29164/2020 Numero sezionale 1900/2022 Numero di raccolta generale 16788/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Pisa ha rigettato l’opposizione alla espulsione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Prefettura di Pisa, in relazione al decreto espulsivo emesso dal Prefetto di Pisa in data 13.11.2019. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rilevato – in relazione alla sollevata doglianza di insussistenza del presupposto della pericolosità sociale – che risultava circostanza pacifica quella secondo cui il ricorrente era privo di permesso di soggiorno legittimante la presenza di quest’ultimo sul territorio nazionale, trovandosi pertanto in una della situazioni previste dall’art. 13, 2 comma, d.lgs. n. 286/1998 e dovendosi dunque ritenere che le doglianze proposte in merito alla pericolosità sociale dovessero ritenersi attinenti al profilo della correttezza o meno della scelta prefettizia di disporre l’accompagnamento coattivo, sulla base proprio del presupposto della pericolosità sociale; ha osservato che la mancanza di un valido permesso di soggiorno costituiva comunque già valido motivo di espulsione ex art. 13, 2 comma, lett. b, d.lgs. n. 286/1998, a prescindere da qualsiasi valutazione di pericolosità, quest’ultima assumendo rilevanza nel caso in esame non ai fini della espellibilità dello straniero quanto piuttosto per le modalità di esecuzione dell’espulsione stessa; ha evidenziato che se, per un verso, vi era stata la richiesta di esecuzione dell’espulsione con accompagnamento coattivo a mezzo forza pubblica, risultava altrettanto vero che tale esecuzione non si era poi concretamente effettuata per la mancata convalida del provvedimento nei termini, dovendosi così ritenere che il mancato accompagnamento coattivo ed il mancato trattenimento in un centro di permanenza temporanea ponevano in essere una situazione di fatto più favorevole per lo straniero di cui quest’ultimo non poteva lamentarsi; ha ritenuto infondata anche l’ulteriore censura in ordine all’eccepita mancanza del nulla osta dell’autorità giudiziaria, posto che anche in tal caso il ricorrente non poteva certo dolersi di tale omissione, stante l’evidente rilevanza di tale nulla osta solo per ragioni di salvaguardia della giurisdizione penale.F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29164/2020 Numero sezionale 1900/2022 Numero di raccolta generale 16788/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 2. Il provvedimento, pubblicato il 28.1.2020, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per aver il giudice del merito omesso l’esame di fatti decisivi quale l’assenza di pericolosità sociale. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.1.1 Osserva il ricorrente che si trovava sul territorio nazionale da molti anni e che era stato in possesso di un regolare permesso di soggiorno per richiesta asilo, non essendo quest’ultimo stato rinnovato perché ritenuto pericoloso socialmente e da ciò conseguendo il provvedimento espulsivo. Evidenzia ancora il ricorrente che, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, 2 comma, lett. c, d.lgs. n. 286/98, il Giudice di Pace non avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’assenza di un titolo legittimante la permanenza in Italia dello straniero, dovendosi invece accedere ad un esame complessivo della personalità di quest’ultimo, comprensivo della sua condotta di vita e della sua situazione familiare. 1.1.2 Come risulta evidente le censure non colgono la ratio decidendi del provvedimento impugnato che riposa, quanto al rigetto della proposta opposizione al decreto di espulsione, sulla accertata (e neanche contestata) circostanza della mancanza di un titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale dello straniere, per come prevista e regolata dall’art. 13, 2 comma, lett. b, d.lgs. n. 286/1998 e non già sul diverso presupposto della pericolosità sociale, per come invece regolata dalla successiva lett. c del medesimo art. 13. Ne consegue che tutte le osservazioni svolte in merito alla mancanza di un giudizio comparativo tra la valutazione della pericolosità sociale dello straniero attinto dal provvedimento espulsivo e la sua situazione familiare e sociale risultano completamente fuori fuoco rispetto alle ragioni della decisione.F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29164/2020 Numero sezionale 1900/2022 Numero di raccolta generale 16788/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Nessuna statuizione sulle spese del giudizio sono dovute in ragione della mancata difesa dell’amministrazi