CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in relazione all'insussistenza nella condotta del ricorrente del requisito della violenza o della minaccia, necessario ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e all'omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, avendo i giudici di merito - quanto all'elemento oggettivo del reato di cui al predetto art. 337 cod. pen. - accertato che i calci e le spinte sferrati dal ricorrente (di cui un teste ha riferito in giudizio) fossero volti ad impedire l'atto d'ufficio dei Carabinieri; e avendo ritenuto - quanto alla prospettata legittima difesa - la mancanza del requisito del pericolo attuale di un danno grave alla persona, avendo il soggetto interessato da una precedente aggressione riferito che al momento dell'arrivo dei militari l'azione violenta di cui era stato vittima si era oramai esaurita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/01