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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14431/2025

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organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Deve, invece, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

La giurisprudenza esprime con continuità, quale requisito essenziale ai fini dell’applicazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen., una «preordinazione di fondo» (cfr. ex multis Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 – 01; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01), locuzione che impone la verifica di elementi univoci circa la rappresentazione previa, seppur di massima, delle singole condotte via via commesse nell’arco temporale in cui si sviluppa il disegno criminoso.

3. Il giudice dell’esecuzione ha applicato correttamente il costante orientamento che richiede la prova di una previa programmazione del delitto e l’ha esclusa per via del fatto che la dinamica dell’omicidio giudicato dalla sentenza n. 1/2017 in data 12/07/2017 della Corte di assise di Avellino, avvenuto due anni dopo il reato associativo oggetto della sentenza n. 1155/2018 in data 12/07/2018, senza una previa programmazione ma avvenuto al culmine di una trattativa fallita, rivela che esso fu deciso molto tempo dopo avere iniziato le altre condotte inerenti il traffico e lo spaccio di stupefacenti.

Travisando questo argomento, il ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione aveva erroneamente ragionato come se nel programma associativo del sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 dovesse essere ricompreso il delitto di omicidio e non aveva invece tenuto conto della connessione tra gli affari in materia di stupefacenti e il delitto di omicidio.

Tuttavia la censura non si confronta né con i presupposti della continuazione, che non si possono ravvisare solo nell’omogeneità degli interessi sottesi agli illeciti, come sembra argomentare il ricorrente, né con il ragionamento, immune da fratture logiche, del giudice dell’esecuzione, che ha evidenziato l’estemporaneità della decisione omicidiaria (Bruno uccise Annunziata d’impeto durante un incontro degenerato in animata discussione e solo quando la vittima alzò un bastone contro di lui).

In realtà il provvedimento impugnato ha ampiamente esaminato le valutazioni della difesa sul collegamento tra le condotte in materia di stupefacenti e quell’omicidio, ma ha motivatamente escluso che quando il condannato aveva programmato i delitti in materia di stupefacente avesse inserito nel suo disegno criminoso la decisione di uccidere Annunziata, senza che questa considerazione avesse nulla a che fare con il programma criminoso dell’associazione alla quale aveva aderito.

Il ricorso quindi, oltre a richiedere una rivalutazione nel merito, si fonda su premesse in diritto manifestamente errate e su censure del tutto eccentriche rispetto ai contenuti del provvedimento impugnato.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7

organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, invece, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). La giurisprudenza esprime con continuità, quale requisito essenziale ai fini dell’applicazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen., una «preordinazione di fondo» (cfr. ex multis Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 – 01; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01), locuzione che impone la verifica di elementi univoci circa la rappresentazione previa, seppur di massima, delle singole condotte via via commesse nell’arco temporale in cui si sviluppa il disegno criminoso. 3. Il giudice dell’esecuzione ha applicato correttamente il costante orientamento che richiede la prova di una previa programmazione del delitto e l’ha esclusa per via del fatto che la dinamica dell’omicidio giudicato dalla sentenza n. 1/2017 in data 12/07/2017 della Corte di assise di Avellino, avvenuto due anni dopo il reato associativo oggetto della sentenza n. 1155/2018 in data 12/07/2018, senza una previa programmazione ma avvenuto al culmine di una trattativa fallita, rivela che esso fu deciso molto tempo dopo avere iniziato le altre condotte inerenti il traffico e lo spaccio di stupefacenti. Travisando questo argomento, il ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione aveva erroneamente ragionato come se nel programma associativo del sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 dovesse essere ricompreso il delitto di omicidio e non aveva invece tenuto conto della connessione tra gli affari in materia di stupefacenti e il delitto di omicidio. Tuttavia la censura non si confronta né con i presupposti della continuazione, che non si possono ravvisare solo nell’omogeneità degli interessi sottesi agli illeciti, come sembra argomentare il ricorrente, né con il ragionamento, immune da fratture logiche, del giudice dell’esecuzione, che ha evidenziato l’estemporaneità della decisione omicidiaria (Bruno uccise Annunziata d’impeto durante un incontro degenerato in animata discussione e solo quando la vittima alzò un bastone contro di lui). In realtà il provvedimento impugnato ha ampiamente esaminato le valutazioni della difesa sul collegamento tra le condotte in materia di stupefacenti e quell’omicidio, ma ha motivatamente escluso che quando il condannato aveva programmato i delitti in materia di stupefacente avesse inserito nel suo disegno criminoso la decisione di uccidere Annunziata, senza che questa considerazione avesse nulla a che fare con il programma criminoso dell’associazione alla quale aveva aderito. Il ricorso quindi, oltre a richiedere una rivalutazione nel merito, si fonda su premesse in diritto manifestamente errate e su censure del tutto eccentriche rispetto ai contenuti del provvedimento impugnato. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7