CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 15122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'ambito di un procedimento per illecita detenzione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che l'unico motivo proposto, oltre ad essere del tutto privo di specificità, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, esulando da quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. o3-i\ proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]