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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15198/2026

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ifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrenticontroBanco [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panagini, domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 915/2021 depositata il 5 agosto 2021 della Cortedi appello di Torino.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Il Tribunale di Torino, pronunciandosi sulle domandeSez.

I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 1Numero registro generale 31602/2021Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 15198/2026Data pubblicazione 20/05/2026proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniLorusso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ― oraBanco [OSCURATO:SOCIETA]. ― ha rideterminato il saldo a debito di due conticorrenti intrattenuti dalla società attrice con la predetta banca, respintole ulteriori pretese, pure vertenti sui rapporti bancari sopra indicati, ecompensato per un quinto le spese del giudizio, condannando gli attorial pagamento del residuo nei confronti della convenuta.2. ─ In sede di gravame la Corte di appello di Torino ha riformatola pronuncia di primo grado in punto di spese, compensandole per lametà e ponendole, per la parte restante, a carico dell’istituto di credito.[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha ritenuto che l’inottemperanza della bancaall’ordine di esibizione, relativa ad alcuni estratti scalari, non potessegenerare le conseguenze indicate dagli appellanti; in particolare: haescluso potesse farsi luogo all’azzeramento del primo estratto contosuccessivo al periodo che avrebbe dovuto essere documentato dagliestratti mancanti, dal momento che il criterio dell’azzeramento del saldopoteva essere adottato ove il correntista fosse convenuto in giudizio enon nella diversa ipotesi, ricorrente nella fattispecie, in cui lo stessorisultasse attore; ha negato potesse farsi luogo alla soluzioneconsistente nell’«estendere al ricalcolo delle poste per il periodo privodi documentazione le nullità riscontrate per il lasso di tempo anterioree posteriore», in quanto, nella totale assenza di riscontri quanto allemovimentazioni del conto, non era possibile individuare gli importiaddebitati trimestralmente e le causali dei singoli addebiti perdiscernere quelli legittimamente contabilizzati da quelli che non loerano.

La Corte di merito ha reputato che la conseguenza del mancatoadempimento della banca appellata all’ordine di esibizione dovessepiuttosto avere incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite eche pertanto giustificasse, unitamente all’apprezzamento dellasoccombenza solo parziale degli appellanti, la statuizione di cui si èdetto.Sez.

I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 2Numero registro generale 31602/2021Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 15198/2026Data pubblicazione 20/05/20263. ― Avverso la sentenza della Corte di Torino, PRO.EL e i Lorussohanno proposto un ricorso per cassazione articolato in cinque motivi cuiresiste, con controricorso, Banco BPM.

Le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazionedegli artt. 116 e 210 c.p.c..

Si deduce che la Corte di appello, purpotendo trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza dellabanca all'ordine di esibizione, aveva scelto di pronunciarsi solo in puntodi spese, finendo per disapplicare le norme sopra indicate e «l'interosistema volto a tutelare il diritto del cliente di ottenere ladocumentazione contrattuale richiesta».Il secondo mezzo oppone l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, la Corteterritoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione la richiesta,da parte degli appellanti, a che venissero desunti argomenti di provadalla condotta processuale della banca rispetto all'ordine di esibizione.Col terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111, comma 6,Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

Ad avviso dei ricorrenti lasentenza impugnata esibiva l’irriducibile contraddittorietà e illogicitàmanifesta della motivazione, visto che La Corte di appello, pur dandodell'inottemperanza della banca all'ordine di esibizione, aveva scelto dinon ricavarne alcuno.Il quarto motivo prospetta l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Ci si duole non sia statapresa in considerazione «la ricostruzione del saldo dare–avere tra leparti attraverso l’espletamento di una c.t.u. contabile».Col quinto motivo ci si duole della violazione o falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c..

Citando precedentigiurisprudenziali di questa Corte, i ricorrenti sostengono ricorressero gliSez.

I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 3Numero registro generale 31602/2021Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 15198/2026Data pubblicazione 20/05/2026estremi per disporre una consulenza tecnica contabile.2. ― I motivi di impugnazione sono inammissibili, e così il ricorso.È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principioper cui, integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documentiun comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteridiscrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2,c.p.c., non è censurabile, in sede di legittimità, neanche per difetto dimotivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine aifini della decisione di merito (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2148; Cass. 13agosto 2004, n. 15768; Cass. 9 ottobre 1998, n. 10063; tra le tantepronunce non massimate sul punto, cfr. ad es: Cass. 12 febbraio 2026,n. 3120; Cass. 22 ottobre 2025, n. 28077; Cass. 15 novembre 2024,n. 29536).[OSCURATO:PERSONA] non può dunque sindacare in alcun modo la decisionedella Corte territoriale con cui si è dato atto dell’impossibilità di fardiscendere dall’inottemperanza della banca all’ordine ex art. 210 c.p.c.delle conseguenze incidenti sul merito della causa: decisione — questa— che, oltretutto, è corredata di una articolata motivazione basata sullaconsistenza dell’onere probatorio gravante sul correntista che agisca inripetizione (il quale non può aspirare all’azzeramento del saldo da luinon documentato) e sulla obiettiva inattendibilità di alcunaricostruzione dell’andamento del conto allorquando manchi alcunelemento di riscontro con riguardo alle intercorse movimentazioni.Tutti i motivi di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano, dadiversi angoli prospettici, l’erroneità della richiamata decisione delGiudice di appello, sfuggono, per ciò solo, al controllo di legittimità.Può aggiungersi quanto segue.

Il secondo motivo è inammissibileanche perché non denuncia l’omesso esame di un fatto storicoriconducibile alla previsione dell’art. 360, n. 5,c.p.c. (per cui cfr. Cass.Sez.

U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054), tale non potendo essereconsiderata una istanza processuale: istanza, che oltretutto è stataSez.

I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 4Numero registro generale 31602/2021Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 15198/2026Data pubblicazione 20/05/2026espressamente disattesa dalla Corte di appello.

Il terzo mezzo èinammissibile in quanto, oltre a non tenere in conto la giurisprudenzasopra citata, secondo cui la condotta della parte che non ottemperaall’ordine di esibizione non è censurabile in sede di legittimità per viziodi motivazione, omette di considerare che una motivazione è statacomunque spesa dalla Corte territoriale sul tema controverso (sicché siregistra la mancata aderenza della censura al decisum, con gli effettiindicati da Cass. 9 aprile 2024, n. 9450 e Cass. 3 luglio 2020, n. 13735).Il quarto motivo trascura di considerare che esula dall’art. 360, n. 5,c.p.c. l’individuazione del tipo di indagine da affidare al consulentetecnico e appare comunque non cogliere il senso della decisioneimpugnata, con cui si è negato che l’andamento del conto fossesuscettibile di essere ricostruito; del resto, la motivazionedell'eventuale diniego del giudice di ammissione della consulenza puòessere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delleargomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatoriounitariamente considerato (Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21aprile 2010, n. 9461).

Il quinto mezzo altro non è che una replica delledoglianze che lo precedono.3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Sez.

I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 5Numero registro generale 31602/2021Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 15198/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrenticontroBanco [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panagini, domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 915/2021 depositata il 5 agosto 2021 della Cortedi appello di Torino.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Il Tribunale di Torino, pronunciandosi sulle domandeSez. I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 1Numero registro generale 31602/2021Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 15198/2026Data pubblicazione 20/05/2026proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniLorusso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ― oraBanco [OSCURATO:SOCIETA]. ― ha rideterminato il saldo a debito di due conticorrenti intrattenuti dalla società attrice con la predetta banca, respintole ulteriori pretese, pure vertenti sui rapporti bancari sopra indicati, ecompensato per un quinto le spese del giudizio, condannando gli attorial pagamento del residuo nei confronti della convenuta.2. ─ In sede di gravame la Corte di appello di Torino ha riformatola pronuncia di primo grado in punto di spese, compensandole per lametà e ponendole, per la parte restante, a carico dell’istituto di credito.[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha ritenuto che l’inottemperanza della bancaall’ordine di esibizione, relativa ad alcuni estratti scalari, non potessegenerare le conseguenze indicate dagli appellanti; in particolare: haescluso potesse farsi luogo all’azzeramento del primo estratto contosuccessivo al periodo che avrebbe dovuto essere documentato dagliestratti mancanti, dal momento che il criterio dell’azzeramento del saldopoteva essere adottato ove il correntista fosse convenuto in giudizio enon nella diversa ipotesi, ricorrente nella fattispecie, in cui lo stessorisultasse attore; ha negato potesse farsi luogo alla soluzioneconsistente nell’«estendere al ricalcolo delle poste per il periodo privodi documentazione le nullità riscontrate per il lasso di tempo anterioree posteriore», in quanto, nella totale assenza di riscontri quanto allemovimentazioni del conto, non era possibile individuare gli importiaddebitati trimestralmente e le causali dei singoli addebiti perdiscernere quelli legittimamente contabilizzati da quelli che non loerano. La Corte di merito ha reputato che la conseguenza del mancatoadempimento della banca appellata all’ordine di esibizione dovessepiuttosto avere incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite eche pertanto giustificasse, unitamente all’apprezzamento dellasoccombenza solo parziale degli appellanti, la statuizione di cui si èdetto.Sez. I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 2Numero registro generale 31602/2021Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 15198/2026Data pubblicazione 20/05/20263. ― Avverso la sentenza della Corte di Torino, PRO.EL e i Lorussohanno proposto un ricorso per cassazione articolato in cinque motivi cuiresiste, con controricorso, Banco BPM. Le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazionedegli artt. 116 e 210 c.p.c.. Si deduce che la Corte di appello, purpotendo trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza dellabanca all'ordine di esibizione, aveva scelto di pronunciarsi solo in puntodi spese, finendo per disapplicare le norme sopra indicate e «l'interosistema volto a tutelare il diritto del cliente di ottenere ladocumentazione contrattuale richiesta».Il secondo mezzo oppone l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la Corteterritoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione la richiesta,da parte degli appellanti, a che venissero desunti argomenti di provadalla condotta processuale della banca rispetto all'ordine di esibizione.Col terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111, comma 6,Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Ad avviso dei ricorrenti lasentenza impugnata esibiva l’irriducibile contraddittorietà e illogicitàmanifesta della motivazione, visto che La Corte di appello, pur dandodell'inottemperanza della banca all'ordine di esibizione, aveva scelto dinon ricavarne alcuno.Il quarto motivo prospetta l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Ci si duole non sia statapresa in considerazione «la ricostruzione del saldo dare–avere tra leparti attraverso l’espletamento di una c.t.u. contabile».Col quinto motivo ci si duole della violazione o falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.. Citando precedentigiurisprudenziali di questa Corte, i ricorrenti sostengono ricorressero gliSez. I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 3Numero registro generale 31602/2021Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 15198/2026Data pubblicazione 20/05/2026estremi per disporre una consulenza tecnica contabile.2. ― I motivi di impugnazione sono inammissibili, e così il ricorso.È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principioper cui, integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documentiun comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteridiscrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2,c.p.c., non è censurabile, in sede di legittimità, neanche per difetto dimotivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine aifini della decisione di merito (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2148; Cass. 13agosto 2004, n. 15768; Cass. 9 ottobre 1998, n. 10063; tra le tantepronunce non massimate sul punto, cfr. ad es: Cass. 12 febbraio 2026,n. 3120; Cass. 22 ottobre 2025, n. 28077; Cass. 15 novembre 2024,n. 29536).[OSCURATO:PERSONA] non può dunque sindacare in alcun modo la decisionedella Corte territoriale con cui si è dato atto dell’impossibilità di fardiscendere dall’inottemperanza della banca all’ordine ex art. 210 c.p.c.delle conseguenze incidenti sul merito della causa: decisione — questa— che, oltretutto, è corredata di una articolata motivazione basata sullaconsistenza dell’onere probatorio gravante sul correntista che agisca inripetizione (il quale non può aspirare all’azzeramento del saldo da luinon documentato) e sulla obiettiva inattendibilità di alcunaricostruzione dell’andamento del conto allorquando manchi alcunelemento di riscontro con riguardo alle intercorse movimentazioni.Tutti i motivi di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano, dadiversi angoli prospettici, l’erroneità della richiamata decisione delGiudice di appello, sfuggono, per ciò solo, al controllo di legittimità.Può aggiungersi quanto segue. Il secondo motivo è inammissibileanche perché non denuncia l’omesso esame di un fatto storicoriconducibile alla previsione dell’art. 360, n. 5,c.p.c. (per cui cfr. Cass.Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054), tale non potendo essereconsiderata una istanza processuale: istanza, che oltretutto è stataSez. I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 4Numero registro generale 31602/2021Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 15198/2026Data pubblicazione 20/05/2026espressamente disattesa dalla Corte di appello. Il terzo mezzo èinammissibile in quanto, oltre a non tenere in conto la giurisprudenzasopra citata, secondo cui la condotta della parte che non ottemperaall’ordine di esibizione non è censurabile in sede di legittimità per viziodi motivazione, omette di considerare che una motivazione è statacomunque spesa dalla Corte territoriale sul tema controverso (sicché siregistra la mancata aderenza della censura al decisum, con gli effettiindicati da Cass. 9 aprile 2024, n. 9450 e Cass. 3 luglio 2020, n. 13735).Il quarto motivo trascura di considerare che esula dall’art. 360, n. 5,c.p.c. l’individuazione del tipo di indagine da affidare al consulentetecnico e appare comunque non cogliere il senso della decisioneimpugnata, con cui si è negato che l’andamento del conto fossesuscettibile di essere ricostruito; del resto, la motivazionedell'eventuale diniego del giudice di ammissione della consulenza puòessere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delleargomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatoriounitariamente considerato (Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21aprile 2010, n. 9461). Il quinto mezzo altro non è che una replica delledoglianze che lo precedono.3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Sez. I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 5Numero registro generale 31602/2021Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 15198/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 31602/2021camera di consiglio 1.4.2026 6
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